LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 57

Modificazione all' articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 - Costituzione di un Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell' emigrazione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1991
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 1
 
1.
Il comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 è sostituito dai seguenti:
<< 1. A decorrere dall' 1 gennaio 1991, viene istituito un Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell' emigrazione, con il compito di definire i procedimenti amministrativi avviati in esecuzione di deliberazioni della Giunta regionale anteriori all' 1 gennaio 1991 ed ogni altro affare pendente già di competenza del soppresso Servizio autonomo dell' emigrazione.
1 bis. All' Ufficio di cui al comma 1, che avrà durata fino all' esaurimento dei procedimenti e degli affari suddetti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1991, è preposto il Direttore dell' Ente regionale per i problemi dei migranti. >>.

Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore dall' 1 gennaio 1991.