LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53

Abrogazione dell' articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52 concernente: << Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della regione per l' anno 1990 >>. Proroga del termine fissato dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/1990
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Da ritenersi incostituzionale in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 dell' articolo 7 L.R. 23/1989, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 dicembre 1991, n. 504.
2Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera g), L. R. 34/2017
Art. 3
 
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.