LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 49

Disposizioni concernenti la responsabilità erariale dei soggetti competenti ad emettere atti di spesa in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i soggetti competenti ad emettere atti di spesa per il raggiungimento delle finalità previste dalle leggi regionali emanate ai sensi della medesima legge n. 546 del 1977 rispondono per i danni causati nell' esercizio di tali attribuzioni all' Amministrazione regionale, o dei quali comunque la stessa debba rispondere nei confronti dei terzi, nei soli casi di dolo e colpa grave.
2. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 75, comma 1, L. R. 48/1991
2Comma 2 abrogato da art. 75, comma 2, L. R. 48/1991