<< Art. 2
Licenze di pesca sportiva
1. L' esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia è subordinata, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall' Ente tutela pesca valida su tutto il territorio nazionale.
2. La licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue in:
a) licenza di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa;
b) licenza di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con altri mezzi consentiti.
3. Ogni licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché residenza del titolare.
4. Ogni licenza contiene pure appositi spazi in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell' uscita e la zona di pesca nonché segnare ogni esemplare di salmonidi e timallidi, appena catturato.
5. La licenza è stampata a cura dell' Ente tutela pesca in conformità ad un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l' Ente tutela pesca medesimo.
6. La licenza di pesca sportiva ha la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e la sua validità è subordinata al pagamento di un canone annuale da versarsi su conto corrente postale intestato all' Ente tutela pesca.
7. Il canone per i singoli tipi di licenza è determinato dal Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca.
8. Per i residenti nel Friuli - Venezia Giulia che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, il canone previsto per la licenza è ridotto del 50%.
9. L' esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, munito di licenza di pesca, non è in regola con il versamento del canone.
10. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza devono essere esibiti, unitamente alla licenza, la ricevuta dell' effettuato versamento del canone ed un documento valido di identità.
11. Il versamento del canone è valido per l' anno solare in cui il versamento è stato effettuato e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell' anno solare.
12. Non sono tenuti all' obbligo della licenza:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l' esercizio della loro attività nell' ambito degli impianti stessi;
b) il personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione.
13. La licenza di pesca sportiva di cui al presente articolo non viene rilasciata a cittadini di età inferiore ad anni quattordici.
14. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato da parte dell' Ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell' avvenuta perdita all' autorità di pubblica sicurezza. >>.