LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1990, n. 45

Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle acque interne.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/09/1990
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
1.
L' articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:
<< Art. 2
 Licenze di pesca sportiva
1. L' esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia è subordinata, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall' Ente tutela pesca valida su tutto il territorio nazionale.
2. La licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue in:
a) licenza di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa;
b) licenza di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con altri mezzi consentiti.

3. Ogni licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché residenza del titolare.
4. Ogni licenza contiene pure appositi spazi in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell' uscita e la zona di pesca nonché segnare ogni esemplare di salmonidi e timallidi, appena catturato.
5. La licenza è stampata a cura dell' Ente tutela pesca in conformità ad un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l' Ente tutela pesca medesimo.
6. La licenza di pesca sportiva ha la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e la sua validità è subordinata al pagamento di un canone annuale da versarsi su conto corrente postale intestato all' Ente tutela pesca.
7. Il canone per i singoli tipi di licenza è determinato dal Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca.
8. Per i residenti nel Friuli - Venezia Giulia che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, il canone previsto per la licenza è ridotto del 50%.
9. L' esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, munito di licenza di pesca, non è in regola con il versamento del canone.
10. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza devono essere esibiti, unitamente alla licenza, la ricevuta dell' effettuato versamento del canone ed un documento valido di identità.
11. Il versamento del canone è valido per l' anno solare in cui il versamento è stato effettuato e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell' anno solare.
12. Non sono tenuti all' obbligo della licenza:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l' esercizio della loro attività nell' ambito degli impianti stessi;
b) il personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione.

13. La licenza di pesca sportiva di cui al presente articolo non viene rilasciata a cittadini di età inferiore ad anni quattordici.
14. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato da parte dell' Ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell' avvenuta perdita all' autorità di pubblica sicurezza. >>.

Art. 2
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:
<< Art. 3
 Licenza speciale di pesca per i minori di anni 14
1. Per i cittadini residenti nel Friuli - Venezia Giulia di età inferiore ai quattordici anni l' esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della regione è subordinato al possesso della speciale licenza di pesca di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 rilasciata dall' Ente tutela pesca e valida su tutto il territorio nazionale fino al compimento del quattordicesimo anno di età del titolare.
2. La licenza speciale di pesca deve aver numerazioni a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché residenza del titolare.
3. La licenza è stampata a cura dell' Ente tutela pesca in conformità ad un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l' Ente tutela pesca medesimo.
4. La licenza speciale di pesca di cui ai commi 1, 2 e 3 consente la pesca con tutti i mezzi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera b) e non è soggetta al pagamento del canone annuale di cui all' articolo 2.
5. I cittadini residenti nel Friuli - Venezia Giulia di età inferiore ai quattordici anni, muniti della licenza speciale di pesca, possono esercitare la pesca nelle acque interne della regione solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato, e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante all' accompagnatore.
6. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza deve essere esibita da parte del minore di 14 anni la licenza speciale e, da parte del maggiorenne accompagnatore, la licenza, la ricevuta dell' effettuato versamento del canone ed un documento d' identità. >>.

Art. 3
 
1.
Il comma 3 dell' articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:
<< 3. Le autorizzazioni di pesca sportiva di cui al presente articolo ed all' articolo 4 sono stampate a cura dell' Ente tutela pesca su un modello dal medesimo predisposto. >>.

Art. 4
 
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
<< 3. bis. Le autorizzazioni di cui al comma 3 devono contenere anche lo spazio per l' indicazione da parte dell' Ente tutela pesca della zona dove la pesca può essere esercitata dall' interessato. >>.

Art. 5
 
1.
Il comma 5 dell' articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è così sostituito:
<< 5. In caso di deterioramento o smarrimento dell' autorizzazione di pesca, valgono le norme previste per il deterioramento o lo smarrimento della licenza di pesca. >>.

Art. 7
 
1.
Il comma 8 dell' articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è così sostituito:
<< 8. Non sono tenuti all' obbligo del conseguimento del certificato di abilitazione coloro che dimostrino di essere già stati in possesso della licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, rilasciata dall' Amministrazione provinciale competente per territorio, prima della data di cui all' articolo 23, comma 3. >>.

Art. 8
 
1. All' articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 le parole << da dire 100.000 a lire 1.000.000 >> sono sostituite dalle parole << da lire 200.000 a lire 2.000.0000 >>.
2. All' articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 le parole << da lire 50.000 a lire 500.000 >> sono sostituite dalle parole << da lire 100.000 a lire 1.000.000 >> e dopo le parole << conseguito la licenza >> sono soppresse le parole << di cui all' articolo 2 >>.
3. All' articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, le parole << da lire 40.000 a lire 400.000 >> sono sostituite dalle parole << da lire 100.000 a lire 600.000 >>.
Art. 9
 
1.
Dopo il comma 4 dell' articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
<< 5. Ove nel presente articolo si fa riferimento alla licenza di pesca tale menzione si intende riferita alla licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, alla licenza di pesca di cui all' articolo 2, nonché alla licenza speciale di pesca di cui all' articolo 3. >>.

Art. 10
 
1.
Il comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:
<< 3. Le licenze di pesca sportiva rilasciate dalle Amministrazioni provinciali prima della data di cui all' articolo 23, comma 3, durano fino alla scadenza del quinquennio e la loro validità, a decorrere dal 1 gennaio 1991, è subordinata al versamento a favore dell' Ente tutela pesca del solo canone annuale di cui all' articolo 2 previsto per il tipo di licenza posseduta e determinato dal Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca medesimo. >>.

Art. 11
 
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 4. Per i residenti nel Friuli - Venezia Giulia l' esercizio della pesca in regione a decorrere dal 1 gennaio 1991 è subordinato al rilascio da parte dell' Ente tutela pesca, previo il versamento del canone di cui al comma 3, di una apposita appendice della licenza, valevole per l' intera durata della licenza stessa, contenente gli spazi per le annotazioni di cui all' articolo 2, comma 4.
5. L' appendice della licenza di cui al comma 4 è stampata a cura dell' Ente tutela pesca su un modello dal medesimo predisposto.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1991 sono soppressi la tassa di concessione regionale sulla licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433 e, per i residenti nel Friuli - Venezia Giulia, l' autorizzazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 ed il relativo canone. >>.

Art. 12
 
1.
Il comma 2 dell' articolo 23 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:
<< 2. Tale Regolamento disciplinerà le modalità ed i criteri per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni da parte dell' Ente tutela pesca, nonché per la tenuta dei relativi registri. Il Regolamento disciplinerà altresì le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all' esercizio della pesca sportiva ed il programma di esame per le singole materie. >>.

Art. 13
 
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione sul territorio regionale le norme legislative e regolamentari comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.