LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1990, n. 43

Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/09/1990
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 Finalità della legge
1. Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia disciplina, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la valutazione di impatto ambientale (VIA), anche in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985 (85/337/CEE ) e della normativa statale conseguente.
Art. 2
 Contenuti della VIA
1. Per impatto ambientale si intende l' insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da in insieme o da singoli interventi sull' ambiente.
2. La VIA è una procedura che viene attuata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere integra la capacità riproduttiva degli eco-sistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l' uso di risorse rinnovabili, di garantire l' uso plurimo delle risorse.
3. L' impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull' uomo, la fauna, la vegetazione, il suolo l' acqua, l' aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio storico - culturale, l' ambiente socio - economico e le loro interazioni reciproche al fine di individuare, eliminare o comunque ridurre entro limiti compatibili l' impatto ambientale degli interventi soggetti alla disciplina della presente legge.
Art. 3
 Partecipazione della Regione alla procedura
di cui all' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia partecipa alle pronunce di compatibilità ambientale sui progetti di opere individuate ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. A tal fine viene espresso dal Presidente della Giunta regionale motivato parere, su deliberazione della Giunta stessa, assunta su proposta dell' Assessore alla programmazione. Nella deliberazione giuntale viene dato atto dell' esame istruttorio compiuto, delle consultazioni effettuate, dei pareri raccolti.
3. L' Amministrazione regionale è tenuta ad acquisire il parere, altresì, del Comune sul cui territorio è prevista la collocazione dell' opera e degli altri Comuni eventualmente interessati, individuati con deliberazione della Giunta regionale. Tali pareri vengono espressi con deliberazione consiliare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione; trascorso inutilmente tale termine, i pareri sono considerati favorevoli.
4. In caso di dissenso regionale, la Regione chiede agli organi statali competenti di essere sentita, ai sensi dell' articolo 4 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469.
Art. 4
 Partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA
1. La partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA costituisce un requisito essenziale delle procedure medesime ed è finalizzata a:
a) informare e rendere partecipi i cittadini delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita, assicurando anche la conoscenza dei relativi progetti;
b) acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione delle decisione finale;
c) definire ulteriori garanzie e misure di controllo e di mitigazione.

2. L' autorità competente assicura l' adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti, associazioni e cittadini interessati in merito all' intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e agli atti e provvedimenti adottati nell' ambito delle procedure di VIA.
3. I costi dell' attività di informazione e di consultazione svolta dagli enti locali ai sensi della presente legge sono a carico del proponente la realizzazione dell' opera fino alla concorrenza dello 0,50% del costo totale dell' opera stessa.
4. Le modalità di quantificazione, erogazione ed impiego degli importi dovuti agli enti locali interessati, ai sensi del comma 3, sono stabilite dal regolamento di esecuzione.
CAPO II
 Campo di applicazione
Art. 5
 Ambiti di applicazione
1. Sono sottoposti alla disciplina della presente legge, secondo le procedure di cui al Capo III:
a) i progetti di legge e di regolamento aventi ad oggetto materie di rilevanza ambientale o comunque riguardanti l' assetto del territorio, la vegetazione, la fauna ed altri beni ambientali, nonché le proposte di approvazione degli atti amministrativi della Regione a contenuto programmatorio e pianificatorio aventi analogo oggetto, per i quali si applicano le procedure di cui al Capo III, Sezione I;
b) i progetti delle opere, e delle loro modifiche sostanziali, individuate secondo le categorie e le soglie di cui all' articolo 6, ovvero localizzate nelle aree sensibili come definite dall' articolo 7, nonché, fino all' entrata in vigore del regolamento di esecuzione, i progetti indicati all' articolo 34, comma 3, per i quali si applica la procedura di cui al Capo III, Sezione II.

Art. 6
 Categorie e soglie
1. Le opere di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), devono appartenere alle categorie indicate nel regolamento di esecuzione e devono superare, ove previste in relazione a ciascuna categoria, le soglie determinate dal regolamento medesimo.
Art. 7
 Aree sensibili
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 5, comma 1, lettera b), sono considerate aree sensibili quelle porzioni di territorio dove sia riscontrata la presenza di valori ambientali, una particolare fragilità dell' equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività e insediamenti che comportino già notevoli effetti sull' ambiente.
2. Le aree sensibili sono individuate dal regolamento di esecuzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici di adeguamento al Piano urbanistico regionale e, per i Comuni non adeguati, del Piano urbanistico regionale, nonché degli strumenti della programmazione economica e sociale, generale e di settore.
3. Il regolamento di esecuzione individua altresì le categorie di opere localizzate nelle aree sensibili, diverse da quelle già individuate ai sensi dell' articolo 6, che siano rilevanti ai fini dell' applicazione dell' articolo 5, comma 1, lettera b).
CAPO III
 Disciplina procedurale
SEZIONE I
 Progetti di legge e di regolamento, atti amministrativi
regionali a contenuto programmatorio e pianificatorio
Art. 8
 Progetti di legge
1. All' atto della presentazione al Consiglio regionale, i progetti di legge d' iniziativa giuntale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti dell' applicazione della legge sull' ambiente.
2. I progetti di legge di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), di iniziativa consiliare o popolare possono essere accompagnati dalla relazione di cui al comma 1, per la cui relazione i proponenti avranno la facoltà di avvalersi della collaborazione degli uffici regionali competenti per materia.
Art. 9
 Progetti di regolamento e atti amministrativi regionali
a contenuto programmatorio e pianificatorio
1. All' atto della presentazione alla Giunta regionale, i progetti di regolamento di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti dell' applicazione del regolamento sull' ambiente.
2. Analoga relazione deve accompagnare, all' atto della presentazione agli organi competenti, le proposte di approvazione degli atti a contenuto programmatorio e pianificatorio di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a).
SEZIONE II
 Progetti di opere
Art. 10
 Presentazione dello studio di impatto ambientale
1. Il soggetto proponente la realizzazione di un' opera di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), prima dell' inoltro del progetto alle autorità competenti a rilasciare autorizzazione, concessioni, pareri, nulla - osta od altri atti che consentono la realizzazione dell' opera medesima, deve presentare all' Amministrazione regionale uno studio di impatto ambientale redatto conformemente all' articolo 11.
2. Contestualmente alla presentazione dello studio, il soggetto proponente provvede a far pubblicare su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato e su un quotidiano nazionale, l' annuncio dell' avvenuta presentazione, con la specificazione dell' oggetto dell' opera, del soggetto proponente, della localizzazione e con una sommaria descrizione dell' opera medesima.
Art. 11
 Disposizioni in ordine alla redazione degli studi
di impatto ambientale
1. Lo studio di impatto ambientale relativo ai progetti di opere di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), deve essere realizzato con obiettivi e a scala coerenti con il livello di definizione del progetto in esame.
2. Lo studio di impatto ambientale deve contenere i seguenti elementi:
a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell' ambiente;
b) la descrizione delle finalità dell' opera e dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;
c) la descrizione del progetto con particolare riferimento;
1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;
2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l' indicazione della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione ed esercizio;
3) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, relativamente all' inquinamento delle acque, dell' aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, rischio di incendi, risultanti dall' opera progettata;
4) alla qualità e quantità dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di trasporto previsti;
5) ai tempi di realizzazione dell' opera;
d) la descrizione, stima e valutazione delle principali alternative progettuali, con indicazione delle determinanti ragioni della scelta sotto il profilo dell' impatto ambientale;
e) la descrizione delle componenti dell' ambiente potenzialmente soggetto all' impatto dell' opera progettata, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo, all' acqua, all' aria, agli elementi climatici, ai beni storico - culturali e ambientali, ai fattori socio - economici ed all' interazione tra essi;
f) l' identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione e abbandono dell' opera e delle sue alternative per quanto riguarda:
1) il prelievo e l' utilizzo di risorse naturali;
2) l' emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;
g) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell' opera sull' ambiente, e dei sistemi di monitoraggio previsti;
h) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati;
i) una descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate;
l) l' indicazione delle eventuali difficoltà, quali inadeguatezza dei dati di base, incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;
m) un riassunto, di agevole interpretazione e riproduzione, delle informazioni trasmesse, corredato dagli elaborati grafici essenziali.

3. Ai fini della predisposizione dello studio, gli estensori del medesimo hanno diritto di accesso alle informazione disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione in conformità all' articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
4. Il regolamento di esecuzione determina ulteriori elementi propri dello studio di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere, tenendo conto altresì di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 12
 Esame preliminare ed eventuale integrazione
dello studio
1. Entro 30 giorni dalla presentazione dello studio, l' Amministrazione regionale provvede ad un esame preliminare dello studio medesimo e può disporre al proponente, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, l' integrazione dello studio con gli elementi informativi e valutativi mancanti o incompleti.
2. L' adozione dell' ordinanza interrompe il termine per l' esame preliminare; il nuovo termine decorre dalla presentazione degli elementi integrativi richiesti.
Art. 13
 Individuazione delle autorità
e del pubblico interessato
1. Entro lo stesso termine di cui all' articolo 12, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, individua le autorità e il pubblico interessato all' opera proposta. Il provvedimento deve altresì fare menzione delle forme di pubblicità dello studio, di cui al successivo articolo 14, comma 1.
2. Sono autorità interessate all' opera proposta:
a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell' opera;
b) gli enti ed organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla - osta ed altri atti che consentono la realizzazione dell' opera e riguardanti le seguenti materie:
1) tutela dell' ambiente dagli inquinamenti;
2) tutela del paesaggio;
3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e forestale;
4) igiene e sanità.

3. Per pubblico interessato all' opera proposta si intende:
a) gli enti, le associazioni, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi coinvolti dalla realizzazione dell' opera ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed operanti nella regione, sempreché sia pervenuta istanza all' Amministrazione regionale entro 15 giorni dalla pubblicazione del primo degli annunci di cui all' articolo 10, comma 2;
b) i cittadini, singoli od associati, che siano residenti nei comuni di cui al comma 2 lettera a), e abbiano un interesse inerente alla realizzazione dell' opera, sempreché sia pervenuta istanza entro il termine di cui alla lettera a) del presente comma.

Art. 14
 Pubblicità dello studio di impatto ambientale
1. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all' articolo 13, comma 1, l' Amministrazione regionale provvede a:
a) depositare presso i propri uffici competenti e presso la segreteria dei Comuni di cui all' articolo 13, comma 2, lettera a), copia dello studio di impatto ambientale, corredato dagli elaborati previsti dal regolamento di esecuzione, per la durata di 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione;
b) inviare ai soggetti di cui all' articolo 13, comma 2, e comma 3, lettera a), copia dello studio.

2. Un congruo numero dei riassunti di cui all' articolo 11, comma 2, lettera m), viene messo, a cura dell' Amministrazione regionale, a disposizione del pubblico interessato. Chiunque può richiedere ed ottenere il rilascio di copie o di estratti dello studio, dietro rimborso delle spese di riproduzione; il regolamento di esecuzione può prevedere particolari forme di agevolazione per il rilascio di copie ai cittadini di cui all' articolo 13, comma 3, lettera b).
Art. 15
 Consultazione delle autorità interessate
1. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all' articolo 13, comma 1, può essere richiesto, nelle forme previste dagli Statuti dei Comuni, che sullo studio si esprimano i Consigli dei Comuni di cui all' articolo 13, comma 2, lettera a). Analoga richiesta può esser avanzata alla Presidenza del Consiglio regionale da almeno un quarto dei Consiglieri regionali. In tal caso i Consigli interessati sono convocati entro 15 giorni dalla richiesta. Il verbale della relativa seduta è trasmesso all' Amministrazione regionale e di esso è fatta menzione nel rapporto di cui all' articolo 18.
2. Entro lo stesso termine perentorio di cui al comma 1 le autorità interessate di cui all' articolo 13, comma 2, esprimono all' Amministrazione regionale parere sull' opera proposta.
Art. 16
 Consultazione del pubblico interessato
1. Fino alla scadenza del termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all' articolo 13, comma 1, possono essere presentate all' Amministrazione regionale osservazioni, istanze, pareri da parte del pubblico interessato.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale promuove la convocazione di audizioni pubbliche quando ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Le audizioni sono presiedute dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e si svolgono secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell' esito dell' audizione il Sindaco dà comunicazione all' Amministrazione regionale entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.
3. Gli enti locali interessati possono promuovere ulteriori ed autonome forme di informazione e consultazione rispetto a quelle previste ai commi precedenti al fine di conseguire le finalità di cui all' articolo 4.
Art. 17
 Parere del Comitato tecnico regionale
1. Entro 30 giorni dalla scadere del termine di cui agli articoli 15 e 16, il Comitato tecnico regionale ( CTR ) esprime parere sull' impatto ambientale dell' opera proposta.
2. Il parere deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all' adozione di eventuali alternative al progetto proposto ovvero di misure di mitigazione e di monitoraggio da osservare durante l' esecuzione dei lavori o l' esercizio dell' opera proposta.
Art. 18
 Rapporto finale
1. L' ufficio competente all' istruttoria del progetto, entro 10 giorni dall' espressione del parere da parte del CTR, redige un rapporto finale, illustrativo dell' istruttoria compiuta, e lo trasmette all' organo competente all' adozione del provvedimento conclusivo.
Art. 19
 Provvedimento di VIA
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, successivamente alla trasmissione del rapporto di cui all' articolo 18, si pronuncia sull' impatto ambientale dell' opera proposta; con lo stesso provvedimento può dettare prescrizioni in ordine all'adozione di alternative al progetto proposto o di misure di mitigazione o di monitoraggio da osservarsi durante l' esecuzione dei lavori o l' esercizio dell' opera prevista. Contestualmente il provvedimento considera le osservazioni, istanze e pareri presentati ai sensi dell' articolo 16, comma 1, esprimendosi sugli stessi singolarmente o per gruppi.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato al proponente il progetto e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e viene trasmesso ai Comuni interessati per l' affissione all' albo pretorio per un periodo di 7 giorni consecutivi. Un estratto del medesimo provvedimento viene fatto pubblicare nelle forme di cui all' articolo 10, comma 2.
Note:
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 4 ter, L. R. 35/1986, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 20
 Effetti del provvedimento
1. Il provvedimento di cui all' articolo 19:
a) obbliga il soggetto proponente a confermare il progetto al contenuto dispositivo del provvedimento, ad adottare le misure di mitigazione e monitoraggio eventualmente prescritte ed a trasmette all' Amministrazione regionale i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate; qualora la pronuncia sull' impatto ambientale dell' opera sia negativa, il proponente non può procedere alla realizzazione del progetto;
b) sostituisce gli atti e i provvedimenti riguardanti le materie di cui all' articolo 13, comma 2, lettera b), di competenza di autorità regionali, provinciali e comunali consultate in fase istruttoria;
c) ha effetti vincolanti nei confronti delle autorità competenti a rilasciare atti e provvedimenti che consentono la realizzazione dell' opera, fatti salvi i poteri delle autorità statali eventualmente competenti in materia.

CAPO IV
 Sanzioni e vigilanza
Art. 21
 Sanzioni e vigilanza sulla costruzione
e l' esercizio delle opere
1. L' Amministrazione regionale vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge.
2. Qualora, durante la costruzione e l' esercizio delle opere soggette alla VIA, vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti e alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla legge medesima, ovvero variazioni al progetto che possano comportare significativi mutamenti dell' impatto ambientale, il Presidente della Giunta regionale ordina l' adeguamento dell' opera o delle modalità di esercizio delle medesima; dispone altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l' interruzione dell' esercizio.
3. Qualora dalle violazioni accertate siano derivate significative variazioni dell' impatto ambientale, il Presidente della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l' adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull' ambiente prodotte dalle violazioni medesime.
CAPO V
 Organi ed uffici regionali
Art. 22
 Comitato tecnico regionale
1. Il CTR di cui all' articolo 26 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell' Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.
2. In particolare spetta al CTR:
a) formulare i pareri di cui all' articolo 17;
b) esprimere parere sullo schema di regolamento di esecuzione della presente legge;
c) pronunciarsi sull' elaborazione delle guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;
d) pronunciarsi sull' adozione di criteri e direttive per l' attuazione della presente legge, ed in particolare per l' esame preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti informativi di cui all' articolo 28.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, in relazione alle questioni trattate, dalle singole Sezioni in cui esso si articola, ovvero, per temi di interesse comune, con riunione congiunte.
4. Quando il Comitato si riunisce, a Sezioni singole o congiunte, per l' assolvimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la sua composizione viene integrata con:
a) il Direttore regionale della programmazione;
b) l' Avvocato della Regione;
c) cinque esperti in materia ambientale designati dalla Giunta regionale sentite le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge n. 349 del 1986 ed operanti nella regione;
d) il Soprintendente ai beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici per il Friuli - Venezia Giulia.

Art. 23
 Commissione tecnico - consultiva per la valutazione
di impatto ambientale
1. Presso l' Ufficio di piano è istituita la Commissione tecnico - consultiva per la valutazione di impatto ambientale, con lo scopo di assistere l' Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.
2. La Commissione è così composta:
a) l' Assessore regionale all' Ufficio di piano, che la presiede;
b) il Direttore regionale della programmazione, con funzioni di Vicepresidente;
c) l' Avvocato della Regione;
d) i Direttori regionali dell' ambiente, della pianificazione territoriale e dell' igiene e sanità, ovvero i loro rappresentanti;
e) il Direttore del Servizio delle analisi dei progetti che svolge pure le funzioni di segretario;
f) il Soprintendente ai beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici per il Friuli - Venezia Giulia;
g) cinque esperti in materia ambientale designati dalla Giunta regionale sentite le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge n. 349 del 1986 e operanti nella regione.

3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai componenti della Commissione competono i compensi previsti dalla vigente legislazione regionale.
5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carico tre anni. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti.
Art. 24
 Uffici regionali competenti.
Integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1. All' articolo 69, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
<< i) cura le attribuzioni della Regione concernenti la valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento dell' attività regionale in materia con quella dello Stato e degli enti locali. >>.

2. All' articolo 74, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) cura, con la collaborazione degli uffici di volta in volta interessati, la attuazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale. >>.

Art. 25
 Accesso alle informazioni sottoposte
a segreto scientifico o industriale
1. I componenti del CTR e della Commissione tecnico - consultiva di cui all' articolo 23 e il personale del Servizio delle analisi dei progetti hanno diritto di accesso alle informazioni in merito alle opere soggette a VIA, anche se sottoposte a segreto scientifico o industriale, con l' obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle informazioni predette.
CAPO VI
 Attività promozionale, collaborazione esterne,
strumenti informativi
Art. 26
 Attività promozionale della Regione
1. L' Amministrazione regionale, soprattutto nella fase di prima applicazione della presente legge, promuove, attraverso l' Ufficio di piano, ricerche e sperimentazione in materia di impatto ambientale e ne diffonde i risultati, avvalendosi, ove necessario, delle collaborazioni di cui all' articolo 27.
Art. 27
 Collaborazioni esterne
1. L' Amministrazione regionale può avvalersi - ai fini dell' attuazione della presente legge - della collaborazione di enti, di organismi e di istituti specializzati, di strutture universitarie, di società e di esperti, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
Art. 28
 Strumenti informativi
1. L' Amministrazione regionale provvede alla costituzione di un Sistema informativo finalizzato alla VIA, accessibile agli enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il sistema è realizzato con criteri concordati con il Ministero dell' ambiente al fine di renderlo omogeneo e compatibile con altri sistemi di livello nazionale. Il sistema deve contenere le rilevazioni sullo stato dell' ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli.
2. L' Amministrazione regionale istituisce un Archivio degli studi di impatto ambientale ove sono raccolti e resi accessibili al pubblico gli atti e i documenti concernenti le procedure di VIA.
3. L' Amministrazione regionale pubblica annualmente un rapporto sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione delle procedure di VIA.
4. L' Amministrazione regionale provvede alla realizzazione e all' aggiornamento delle cartografie del territorio regionale mirate alla VIA.
Art. 29
 Trasmissione di informazioni al Ministero dell' ambiente ed
utilizzo delle informazioni trasmesse dallo stesso Ministero.
1. L' Amministrazione regionale informa annualmente il Ministero dell' ambiente in merito ai provvedimenti adottati e alle procedure di VIA in corso, nonché sullo stato di attuazione degli strumenti informativi di cui all' articolo 28.
2. L' Amministrazione regionale cura altresì l' inserimento nei propri strumenti informativi della documentazione riguardante l' impatto ambientale delle opere di cui all' articolo 3, trasmesse al Ministero dell' ambiente.
CAPO VII
 Disposizioni finali e finanziarie
Art. 30
 Regolamento di esecuzione
1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentiti la Commissione tecnico - consultiva di cui all' articolo 23, il CTR e la competente Commissione consiliare, emana il regolamento di esecuzione della presente legge, il quale contiene, in particolare:
a) le disposizioni attuative ed integrative delle procedure di VIA di cui al Capo III;
b) la normativa tecnica concernente la redazione degli studi di impatto ambientale, i criteri di valutazione dell' impatto medesimo e dei requisiti tecnici degli strumenti informativi di cui all' articolo 28;
c) l' individuazione delle categorie di opere e la determinazione delle rispettive soglie di cui all' articolo 6;
d) l' individuazione e la delimitazione delle aree sensibili di cui all' articolo 7.

2. Sulle disposizioni regolamentari di cui al comma 1, lettera c), deve essere altresì sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti nella materie alle quali si riferiscono le categorie di opere individuate.
Art. 31
 Misure di mitigazione
1. Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, con successiva legge regionale, verrà disciplinata la redazione, da parte della Regione o degli enti locali, di programmi per rimuovere o attenuare le conseguenze negative provocate all' ambiente da interventi od opere già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge; alla realizzazione dei programmi medesimi si provvederà con il concorso finanziario della Regione.
2. La medesima legge disciplinerà le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle opere di cui al comma 1 che ricadano in aree sensibili, o dalla cui realizzazione possa derivare una situazione di grave pericolo di danno ambientale, al fine di disporre specifiche misure di mitigazione da inserire nei programmi di cui al comma 1.
Art. 32
 Disposizioni abrogative e interpretative
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:
a) l' articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, concernente la valutazione di impatto ambientale delle opere di viabilità;
b) l' articolo 12-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, concernente la valutazione di impatto ambientale degli impianti di smaltimento di rifiuti solidi.

2. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la valutazione di impatto ambientale, la menzione si intende riferita a quanto disciplinato dalla presente legge.
Art. 33
 Disposizione finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 26 e 27 fanno carico al capitolo 851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 34
 Entrata in vigore della legge
e decorrenza dell' efficacia di singole disposizioni
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui al Capo III, Sezione II, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all' entrata in vigore del regolamento di esecuzione, sono soggetti alla procedura di cui al Capo III, Sezione II, i seguenti progetti:
a) progetti di opere di viabilità di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, con esclusione di quelli individuati ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) progetti di coltivazione e risistemazione ambientale necessari all' apertura, ampliamento ed esercizio delle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35;
c) progetti delle opere previste dai piani regolatori del porto di cui all' articolo 12 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, con esclusione di quelli individuati ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
d) progetti di impianti di smaltimento di rifiuti di cui all' articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelli individuati ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.