LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1990, n. 26

Legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. Modalità per l' individuazione del coordinatore del servizio sociale di base.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/1990
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
2La Commissione per l' individuazione del coordinatore del servizio sociale di base, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 sostituito da art. 135, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Parole sostituite al comma 5 da art. 135, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3Integrata la disciplina del comma 5 da art. 135, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
4Integrata la disciplina del comma 5 da art. 26, comma 1, L. R. 51/1993
5Il "congedo ordinario" si intende sostituito con le "ferie", come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.
6Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 41 quinquies, comma 2, L. R. 49/1996
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.