Art. 1
Istituzione e finalità
1. Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi stabiliti dall'
art. 3 della Costituzione, dall' articolo 3 dello Statuto regionale ed alle indicazioni contenute nella << Risoluzione sulla situazione della donna in Europa >> adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984.
2. La Commissione regionale di cui al comma 1, di seguito indicata con il termine << Commissione >>, è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l' effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale.
Art. 2
Funzioni
1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.
2. Le Commissione nell' autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali.
3. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate;
b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso gli amministratori locali;
c) può formulare proposte per armonizzare l' attività legislativa ed amministrativa della Regione e degli enti regionali alle finalità della presente legge;
d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sui progetti di legge che direttamente o indirettamente abbiano rilevanza per la condizione femminile;
e) esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;
f) favorisce e promuove la presenza delle donne nelle nomine di competenza della Regione;
g) predispone e promuove progetti di << azioni positive >> tesi ad espandere l' accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne;
h) esamina e valuta progetti e iniziative per azioni positive da ammettere a contributo regionale ai sensi dell' art. 3, comma 9.
4. La Presidenza della Commissione convoca annualmente l' Assemblea regionale delle associazioni e movimenti delle donne iscritte all' elenco di cui all' articolo 8 e delle rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale per illustrare e discutere l' attività svolta dalla Commissione.
5. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 4.
6. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell' Assemblea regionale, una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, da porre in discussione in Consiglio regionale.
Art. 3
Strumenti e strutture operative
1. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale e si avvale per l' espletamento delle sue funzioni del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Giunta regionale stessa.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell' apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati. Alla stipulazione delle relative convenzioni provvede il Presidente della Giunta regionale su proposta della Commissione.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede l' Amministrazione regionale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione tutti gli atti a carattere generale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera d) ed e), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.
6. Il Parere sugli atti di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e), deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento dell' atto. Ove il parere non sia espresso nel termine, lo stesso si intende favorevole.
7. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione sui criteri per l' individuazione dei piani di riparto della spesa di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e).
8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera g), la Commissione indica all' Amministrazione regionale, all' Agenzia regionale del lavoro, all' Istituto regionale per la formazione professionale e alla Commissione regionale per la formazione professionale, nonché ai Comitati provinciali per il mercato del lavoro ai sensi dell'
articolo 13 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, specifici progetti ed interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi d' intervento.
9. Nell' ambito delle << azioni positive >> di cui all' articolo 2, comma 3, lettere g) e h), l' Amministrazione regionale è autorizzata, su proposta della Commissione, a concedere ad Enti locali, singoli od associati, contributi con modalità e criteri di rendicontazione legati ai relativi decreti di concessione.
Art. 4
Composizione e nomina della Commissione
1. La Commissione è composta dalla Consigliera per l' attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla
legge 19 dicembre 1984, n. 863 e da diciannove commissarie che siano rappresentative delle associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e abbiano riconosciuta esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili.
2. La nomina delle commissarie è così determinata:
a) quindici commissarie vengono nominate dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle candidature richieste dallo stesso alle associazioni e movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative.
b) quattro commissarie vengono elette dal Consiglio regionale, con voto limitato ad una, sulla base di una specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell' assistenza sociale, della sanità e della tutela dell' ambiente; dell' economia e del lavoro; della cultura e dell' informazione; dell' istruzione e della formazione professionale.
3. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica.
4. Entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), le associazioni e i movimenti delle donne, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e i relativi << curricula >> al Presidente della Giunta regionale che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi 60 giorni.
5. La Commissione dura in carica tre anni; le sue funzioni restano prorogate fino all' insediamento della nuova Commissione; le commissarie possono essere confermate. In caso di dimissioni di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.
Art. 5
Insediamento
1. Il Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia convoca la Commissione stessa e procede al suo insediamento.
Art. 6
Presidenza e funzionamento della Commissione
1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l' Ufficio di Presidenza, costituito da una Presidente, eletta a maggioranza assoluta, e da due Vice - presidenti, con voto limitato ad una.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la metà più una delle commissarie.
4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno: può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.
Art. 7
Trattamento economico della Presidente
e delle commissarie
1. Alla Presidente spetta una indennità mensile, non cumulabile con l' indennità di presenza, pari a lire 800.000 lorde.
Art. 8
Elenco regionale delle associazioni
e dei movimenti delle donne
1. Per consentire la convocazione delle associazioni e dei movimenti delle donne di cui all' articolo 2, commi 4 e 5, viene istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l' elenco regionale delle associazioni e dei movimenti delle donne cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e movimenti che siano composti esclusivamente da donne, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 2 dell' articolo 3 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di complessive lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Per le finalità previste dal comma 9 dell' articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 milioni, suddivisa in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4782 (1.1.232.5.08.02) con la denominazione << Contributi agli Enti locali per la realizzazione di progetti pilota tesi ad espandere l' accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e qualificazione professionale delle donne >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 390 milioni, suddiviso in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
5. All' onere complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 18 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
6. Sul precitato capitolo 4782 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 130 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.