LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1990, n. 21

Interpretazione autentica dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, concernente << Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e disposizioni per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1990
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 
1. In via d' interpretazione autentica dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, il divieto di autorizzazione a trasferimenti di impianti di distribuzione di carburanti va riferito esclusivamente a quelli installati a seguito di provvedimenti amministrativi emanati dai Comuni in forza dell' articolo 40, secondo comma, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.