Art. 5
1. Sino all' entrata in vigore del primo Piano non è consentito, se non previo nulla osta della Giunta regionale diretto ad accertare che il provvedimento non è in grado di compromettere gli obiettivi della pianificazione e i dati quantitativi e qualitativi già individuati ed acquisiti nel corso della predisposizione del piano stesso, il rilascio di:
a) nuove concessioni;
b) autorizzazioni per il trasferimento d' impianti nell' ambito territoriale dello stesso Comune, ovvero di altro Comune, con eventuali modificazioni dell' impianto ovvero anche con unificazione di più impianti;
c) autorizzazioni alla vendita di gasolio;
d) autorizzazioni all' erogazione di gas per autotrazione;
e) autorizzazioni all' installazione di apparecchiature per l' erogazione di carburante con il sistema del self - service e all' apertura per il servizio notturno.
2. Il nulla - osta della Giunta regionale è rilasciato su proposta dell' Assessore regionale del commercio e turismo, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3. In tale sede verranno altresì emanate le prescrizioni per l' applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del
DP CM 11 settembre 1989.
3. Nello stesso periodo, è invece, consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 4, punto f), compresa la volturazione delle concessioni e la proroga di quelle in scadenza sino all' entrata in vigore del primo Piano.
4. Fra quelle consentite dal suindicato terzo comma s' intendono comprese, le autorizzazioni per:
a) vendita di benzina priva di piombo mediante aggiunta di una o più nuove colonnine e/o di uno o più nuovi serbatoi;
b) chiusura provvisoria degli impianti;
c) proroga dei termini per l' esecuzione di lavori inerenti a modifiche di impianti;
d) autorizzazioni all' installazione di apparecchiature per l' erogazione di carburanti col sistema self - service con pre - pagamento soltanto per gli impianti che sono stati abilitati al servizio notturno con provvedimento prefettizio;
e) collaudi previsti dalla normativa vigente;
f) installazione, in impianti esistenti, di nuove colonnine per l' erogazione di carburanti, come risultanza dell' operato concentramento di altri impianti.
5. La detenzione e/o l' aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto della norma di sicurezza. La loro consistenza comunque deve essere comunicata ai fini conoscitivi all' Amministrazione concedente, che provvederà a farne menzione nel primo provvedimento in corso o, in mancanza, ad avvisare l' Amministrazione finanziaria.
6. Se viene presentata domanda di sospensione temporanea dell' esercizio di impianti per i quali, anche anteriormente, sia stata presentata domanda di trasferimento o di concentrazione, i Comuni possono autorizzare la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi, rinnovabili se del caso una volta sola per un ulteriore periodo di 12 mesi.
7. Qualora allo scadere del periodo di sospensione, il trasferimento o la concentrazione non siano stati autorizzati, la concessione per l' esercizio dell' impianto decade.
8. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo le modalità e le indicazioni stabilite dalle disposizioni della presente legge e da quelle statali vigenti, previo accertamento del possesso in capo ai richiedenti dei requisiti prescritti e previa acquisizione dei pareri previsti dall'
articolo 8 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.