LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1990, n. 20

Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e disposizioni per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1990
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

CAPO I
 Programmazione e razionalizzazione della rete regionale
di distribuzione dei carburanti
Art. 1
 
1. In attuazione dell' articolo 52 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell' articolo 8, secondo comma, del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 la Regione Friuli - Venezia Giulia si dota, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, della durata di tre anni.
2. Il piano ha validità triennale, salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.
3. Entro tre mesi dalla scadenza del triennio la Giunta regionale, adotterà il piano per il triennio successivo, fermo restando che fino all' entrata in vigore del nuovo, permane la validità del piano anteriore.
4. Negli articoli seguenti il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti viene denominato << Piano >>.
Art. 2
 
1. Il Piano si propone il miglioramento della rete in funzione delle esigenze territoriali e dell' utenza, nonché della riduzione dei costi della distribuzione e dell' aumento della produttività del sistema, salvaguardando i vincoli ambientali ed ecologici e perseguendo il decongestionamento dei centri urbani.
2. Il Piano viene predisposto dall' Ufficio di piano sulla base delle prescrizioni del CIPE e nel rispetto degli indirizzi determinati dal Governo, con riferimento agli obiettivi della programmazione regionale di sviluppo economico.
3. In sede di prima redazione del Piano si terranno in particolare conto le disposizioni di cui al DP CM 11 settembre 1989.
4. Nel quadro del Piano di cui al comma 3 sono definiti criteri di preferenza per la conferma nei confronti dell' attività di distribuzione di carburanti esercitata:
a) da titolari di concessioni prefettizie che siano proprietari di un solo impianto realizzato su suolo pubblico;
b) dai gestori di unico impianto realizzato su terreni in proprietà degli stessi a seguito di concessioni prefettizie rilasciate a favore di una compagnia petrolifera.

5. Alla predisposizione del Piano concorre, in sede consultiva, la Commissione di cui al successivo articolo 3.
6. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al commercio e turismo, di concerto con l' Assessore all' Ufficio di piano.
Art. 3
 
1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione dei carburanti è istituita, presso l' Ufficio di piano, una Commissione tecnico - consultiva che esprime alla Giunta regionale il parere sui criteri generali da assumere per la predisposizione del Piano, svolge le altre funzioni previste dalla presente legge ed esprime parere su ogni altra questione che sia sottoposta dal suo Presidente.
2. La Commissione è formata dai seguenti componenti:
- Assessore all' Ufficio di piano o suo sostituto;
- Direttore regionale dell' Ufficio di piano o suo sostituto;
- Direttore regionale del commercio e del turismo o suo sostituto;
- Direttore del Servizio della programmazione energetica o suo sostituto;
- Direttore del Servizio del commercio o suo sostituto;
- Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo sostituto;
- un rappresentante designato a livello regionale da:
- Associazione nazionale dei Comuni d' Italia ( ANCI );
- Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia;
- Azienda nazionale autonoma delle strade ( ANAS );
- Automobil club d' Italia ( ACI ), designato per accordo delle sedi provinciali;
- Ente nazionale idrocarburi ( ENI );
- Unione petrolifera (UP);
- Assopetroli;
- Distragas;
- un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentative di ciascuna Provincia.

3. La Commissione è presieduta dall' Assessore all' Ufficio di piano o, in sua assenza, dal Direttore dello stesso Ufficio.
4. Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale.
5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai componenti della Commissione competono i compensi previsti dalla vigente legislazione regionale.
7. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti ed il segretario della Commissione.
CAPO II
 Esercizio delle funzioni amministrative
in materia di distributori di carburanti
Art. 4
 
1. In attuazione dell' articolo 40 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, spetta ai Comuni il rilascio delle:
a) concessioni per l' installazione e l' esercizio nel territorio comunale di distributori di carburante per uso commerciale, esclusi quelli autostradali, sui raccordi e sulle tangenziali classificati ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del DP CM 11 settembre 1989;
b) autorizzazioni per l' installazione e l' esercizio nel proprio territorio dei distributori di carburanti destinati al rifornimento di natanti;
c) autorizzazione per l' installazione e l' esercizio dei distributori di carburanti per uso privato nell' interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al rifornimento degli automezzi dell' impresa;
d) autorizzazioni per l' installazione e l' esercizio dei distributori di carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche non statali, con sede nel territorio comunale;
e) autorizzazione per il trasferimento della concessione di cui al precedente punto a);
f) autorizzazioni necessarie ad apportare modifiche agli impianti o variazioni alle concessioni esistenti, eccezion fatta per le modifiche o variazioni indicate all' articolo 7, comma 4, lettere dalla a) alla g) del DP CM 11 settembre 1989; le modifiche o variazioni non soggette ad autorizzazione devono essere preventivamente comunicate al Sindaco del Comune interessato.

2. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate nel rispetto dei vincoli derivanti dal Piano e secondo le modalità e le indicazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali vigenti, previo accertamento del possesso in capo ai richiedenti dei requisiti prescritti e previa acquisizione dei pareri previsti dall' articolo 8 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.
3. I Comuni sono tenuti a trasmettere all' Ufficio di piano della Regione copia di tutti i provvedimenti amministrativi adottati in materia di distributori di carburante e delle comunicazioni di cui al precedente comma 1, punto f) del presente articolo, entro 30 giorni dalla loro adozione.
CAPO III
 Norme transitorie e norma finanziaria
Art. 5
 
1. Sino all' entrata in vigore del primo Piano non è consentito, se non previo nulla osta della Giunta regionale diretto ad accertare che il provvedimento non è in grado di compromettere gli obiettivi della pianificazione e i dati quantitativi e qualitativi già individuati ed acquisiti nel corso della predisposizione del piano stesso, il rilascio di:
a) nuove concessioni;
b) autorizzazioni per il trasferimento d' impianti nell' ambito territoriale dello stesso Comune, ovvero di altro Comune, con eventuali modificazioni dell' impianto ovvero anche con unificazione di più impianti;
c) autorizzazioni alla vendita di gasolio;
d) autorizzazioni all' erogazione di gas per autotrazione;
e) autorizzazioni all' installazione di apparecchiature per l' erogazione di carburante con il sistema del self - service e all' apertura per il servizio notturno.

2. Il nulla - osta della Giunta regionale è rilasciato su proposta dell' Assessore regionale del commercio e turismo, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3. In tale sede verranno altresì emanate le prescrizioni per l' applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del DP CM 11 settembre 1989.
3. Nello stesso periodo, è invece, consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 4, punto f), compresa la volturazione delle concessioni e la proroga di quelle in scadenza sino all' entrata in vigore del primo Piano.
4. Fra quelle consentite dal suindicato terzo comma s' intendono comprese, le autorizzazioni per:
a) vendita di benzina priva di piombo mediante aggiunta di una o più nuove colonnine e/o di uno o più nuovi serbatoi;
b) chiusura provvisoria degli impianti;
c) proroga dei termini per l' esecuzione di lavori inerenti a modifiche di impianti;
d) autorizzazioni all' installazione di apparecchiature per l' erogazione di carburanti col sistema self - service con pre - pagamento soltanto per gli impianti che sono stati abilitati al servizio notturno con provvedimento prefettizio;
e) collaudi previsti dalla normativa vigente;
f) installazione, in impianti esistenti, di nuove colonnine per l' erogazione di carburanti, come risultanza dell' operato concentramento di altri impianti.

5. La detenzione e/o l' aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto della norma di sicurezza. La loro consistenza comunque deve essere comunicata ai fini conoscitivi all' Amministrazione concedente, che provvederà a farne menzione nel primo provvedimento in corso o, in mancanza, ad avvisare l' Amministrazione finanziaria.
6. Se viene presentata domanda di sospensione temporanea dell' esercizio di impianti per i quali, anche anteriormente, sia stata presentata domanda di trasferimento o di concentrazione, i Comuni possono autorizzare la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi, rinnovabili se del caso una volta sola per un ulteriore periodo di 12 mesi.
7. Qualora allo scadere del periodo di sospensione, il trasferimento o la concentrazione non siano stati autorizzati, la concessione per l' esercizio dell' impianto decade.
8. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo le modalità e le indicazioni stabilite dalle disposizioni della presente legge e da quelle statali vigenti, previo accertamento del possesso in capo ai richiedenti dei requisiti prescritti e previa acquisizione dei pareri previsti dall' articolo 8 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.
Art. 6
 
1. Fino all' entrata in vigore del Piano non possono essere autorizzati trasferimenti di impianti di distribuzione di carburanti.
Note:
1Articolo interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 21/1990
Art. 7
 
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia stabilisce con legge i criteri di indirizzo per la fissazione degli orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, di competenza dei Comuni e le disposizioni per l' applicazione delle relative sanzioni amministrative, in caso di inosservanza dei predetti orari.
Art. 8
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1991 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 9
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.