LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 19

Modificazioni dell' articolo 90 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, relativo alla sottoscrizione di obbligazioni convertibili dell' Istituto di mediocredito del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/05/1990
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie

Art. 1
 
1. Nel comma 1 dell' articolo 90 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la locuzione << lire 9.000 milioni >> è sostituita dalla locuzione << lire 16.000 milioni >>.
2. Per le finalità previste dal comma 1 dell' articolo 90 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1990.
3. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 1561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 7.000 milioni per l' anno 1990.
4. Al predetto onere di lire 7.000 milioni si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi specificati:
a) capitolo 1212: lire 2.450 milioni;
b) capitolo 1213: lire 700 milioni;
c) capitolo 1214: lire 2.700 milioni;
d) capitolo 8860: lire 1.150 milioni;
gli importi di cui alle lettere a), b) e c) corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989 e trasferite, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 18 gennaio 1990; l' importo di cui alla lettera d) corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14 del 19 febbraio 1990.

5. Il precitato capitolo 1561 viene altresì impinguato, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.