LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1990, n. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 22 recante interventi e finanziamenti straordinari in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1990
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 
1.
All' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
<< 3. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale può inoltre:
a) affidare incarichi di ricerca e studio ad istituti, società o professionisti specializzati;
b) svolgere, anche a mezzo di affidamenti a terzi, attività promozionali e di informazione scientifica, nonché curarne la conseguente divulgazione;
c) acquisire mezzi e materiali speciali, con assunzione dell' eventuale onere per la relativa gestione, manutenzione e/o utilizzo. >>.


Art. 2
 
1.
All' articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
<< 3. Tra le iniziative di cui ai precedenti commi devono ricomprendersi anche eventuali attività di carattere promozionale e/o informativo. >>.

Art. 3
 
1.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, è aggiunto il seguente:
<< Art. 2 bis
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 1.160 milioni a favore del Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina, con sede in Trieste, per le attività ed iniziative che lo stesso andrà ad assumere al fine della ricerca e del monitoraggio sullo stato chimico, fisico e biologico delle acque marine.
2. Modalità e termini per la concessione del finanziamento verranno determinati con deliberazione della Giunta regionale. >>.

Art. 4
 
1.
Dopo l' articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, è aggiunto il seguente:
<< Art. 2 ter
 
1. Le attività di cui all' articolo 1, comma 3, nonché il finanziamento di cui all' articolo 2 bis, sono attuati nell' ambito dell' attività coordinata tra le Regioni interessate e, in considerazione dell' ampiezza del fenomeno e dell' urgenza delle iniziative, possono:
a) avere ad oggetto l' intero bacino dell' Alto Adriatico;
b) avere inizio sin dall' adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di affidamento e/o di finanziamento. >>.


Art. 5
 
1.
Dopo l' articolo 2 ter della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, è aggiunto il seguente:
<< Art. 2 quater
 
1. La Regione è autorizzata ad aderire al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58.
2. A tal fine il Consorzio di cui al comma 1 dovrà apportare le necessarie modifiche statutarie. >>.

Art. 6
 
1. Le funzioni di segreteria dell' Osservatorio del mare Adriatico sono svolte dalla Direzione regionale dell' ambiente.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina le modalità operative necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
Art. 7
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come integrato con l' articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.460 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.460 milioni fa carico al capitolo 2263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.460 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 1.460 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2264 dello stato di previsione precitato, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 18 gennaio 1990.
4. Sul precitato capitolo 2263 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.460 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 2264 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 8
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito con l' articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.160 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2268 (1.1.238.2.08.29) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina per le attività di ricerca e monitoraggio sullo stato chimico, fisico e biologico delle acque marine >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.160 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 1.160 milioni si provvede come segue:
a) per lire 1.000 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 20 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per lire 160 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2264 dello stato di previsione precitato, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 18 gennaio 1990.

4. Sul precitato capitolo 2268 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.160 milioni, mediante prelevamento di lire 1.000 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> e di lire 160 milioni dal capitolo 2264 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.