LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12

Interventi a favore delle imprese del settore turistico, nonché della pesca marittima e dell' acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari danneggiate dal fenomeno delle alghe nell' Alto Adriatico. Ulteriori interventi riguardanti il settore del turismo (rifinanziamento ed ulteriori modificazioni della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16; modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 agosto 1966, n. 24, 23 agosto 1982, n. 60 e 13 maggio 1985, n. 20).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/1990
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura

TITOLO I
 INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DEL
SETTORE TURISTICO, NONCHÉ DELLA PESCA
MARITTIMA E DELL' ACQUACOLTURA IN
ACQUA MARINE, SALMASTRE E LAGUNARI
DANNEGGIATE DAL FENOMENO DELLE
ALGHE NELL' ALTO ADRIATICO
Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese commerciali delle province di Trieste, Gorizia e Udine, istituiti ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni al fine di agevolare l' accesso al credito a breve e medio termine a favore delle imprese turistiche operanti nei comuni costieri.
2. L' Assessore alle finanze, di concerto con l' Assessore al commercio e turismo, provvede, ai sensi dell' art. 28 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ad emanare opportune direttive per l' attuazione degli interventi di cui al precedente comma.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8441 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario ai consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali delle province di Trieste, Gorizia e Udine per favorire l' accesso al credito da parte delle imprese turistiche operanti nei comuni costieri >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. All' onere di lire 1.000 milioni, in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
6. Sul precitato capitolo 8441 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 2
 
1.
Il primo comma dell' art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63 è sostituito dal seguente:
<< I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50% della spesa preventivata, elevabile fino al 65% per i beneficiari di cui all' art. 2, lettera a), nonché per quelli operanti nei comuni costieri. >>.

Art. 3
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine sul capitolo 7630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. Al predette onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
4. Sul precitato capitolo 7630 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 4
 
1.
L' ultimo comma dell' articolo 2, della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 53, viene sostituito dai seguenti due commi:
<< Gli interventi previsti dall' articolo 1 possono essere cumulati, non oltre il limite del 90% del danno accertato, con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali per le medesime finalità.
In caso di inquinamento delle acqua marine o lagunari, gli accertamenti di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, possono essere effettuati anche dalle competenti Autorità sanitarie e/o marittime. >>.

TITOLO II
 ULTERIORI INTERVENTI RIGUARDANTI IL
SETTORE DEL TURISMO (RIFINANZIAMENTO
E ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE
REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16; MODIFICAZIONI
E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI
26 AGOSTO 1966, N. 24, 23
AGOSTO 1982, N. 60, E 13 MAGGIO 1985, N. 20).
Art. 5
 
1. Per le finalità previste dall' art. 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di lire 2.107.623.000 per l' anno 1990.
2. A tal fine sul capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.107.623.000 per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 2.107.623.000 si fa fronte, per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento del capitolo 8920 (fondo globale), Partita n. 12 (fondi statali), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, corrispondente alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/Rag. del 30 gennaio 1990 e, per lire 107.623.000, con la quota di maggiore assegnazione statale a valere sul fondo per l' anno 1989 di cui agli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per la cui acquisizione lo stanziamento del capitolo 407 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 107.623.000 per l' anno 1990.
4. Sul precitato capitolo 8434 viene altresì elevato lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.107.623.000. A tale maggior stanziamento si provvede, per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990 e per lire 107.623.000 a fronte dell' aumento, di pari importo, dello stanziamento di cassa del capitolo 407 dello stato di previsione dell' entrata previsto al comma 3.
Art. 6
 
1. In relazione alla situazione creata dalla scarsità di innevamento nei poli turistici montani, l' Amministrazione regionale è autorizzata a integrare i << Fondi rischi >> dei consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali delle province di Udine e Pordenone, istituiti ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, al fine di agevolare l' accesso al credito a breve e medio termine a favore delle imprese turistiche operanti nei comprensori dei suddetti poli turistici montani.
2. L' Assessore alle finanze, di concerto con l' Assessore al commercio e turismo, provvede, ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ad emanare opportune direttive per l' attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.4. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8442 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi a favore dei << Fondi rischi >> dei consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali di Udine e Pordenone per favorire l' accesso al credito da parte delle imprese turistiche operanti nei poli turistici montani >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
5. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 7
 
1. I beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modifiche, possono richiedere - entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge - nel caso di anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, l' applicazione della normativa prevista dalla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 e successiva modifica, nei limiti del capitale e della durata residui del mutuo originario.
2. L' intervento contributivo previsto al precedente comma potrà essere disposto dopo la presentazione della documentazione relativa all' estinzione anticipata del mutuo originario e del nuovo contratto di mutuo stipulato con lo stesso od altro istituto di credito.
Art. 8
 
1.
Il primo comma dell' art. 6 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
<< L' erogazione della prima quota del contributo può essere disposta contestualmente alla concessione del contributo, mentre la seconda, terza e quarta quota possono essere erogate, su richiesta dell' interessato, ad avvenuto inizio dei lavori. >>.

Art. 9
 
1.
Dopo il II comma dell' art. 3 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 e successiva modifica, è aggiunto il seguente comma:
<< Qualora il beneficiario stipuli un contratto di mutuo ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 3 del decreto legge n. 465 di data 4 novembre 1988, convertito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, il contributo non potrà comunque superare il 5,50% annuo dell' ammontare del mutuo. >>.

Art. 10
 
1. Il secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, viene così modificato: la locuzione << cui venga dato avvio dopo l' accoglimento della domanda >> viene sostituita dalla locuzione << avviate dopo la data di presentazione della domanda >>.
2. Il quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come sostituito dall' articolo 21 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, viene così modificato: la locuzione << dell' avvenuto accoglimento della domanda >> viene sostituita dalla locuzione << della data di presentazione della domanda >>.
3.
Il primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, viene così sostituito:
<< L' inizio dei lavori prima della data di presentazione della domanda prodotta per ottenere l' intervento finanziario regionale o la stipulazione del contratto di mutuo anteriormente a tale data comportano l' esclusione dell' iniziativa dalle provvidenze previste dalla presente legge. >>.

Art. 11
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.