LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12

Interventi a favore delle imprese del settore turistico, nonché della pesca marittima e dell' acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari danneggiate dal fenomeno delle alghe nell' Alto Adriatico. Ulteriori interventi riguardanti il settore del turismo (rifinanziamento ed ulteriori modificazioni della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16; modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 agosto 1966, n. 24, 23 agosto 1982, n. 60 e 13 maggio 1985, n. 20).

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  13/03/1990
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura

TITOLO I
 INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DEL
SETTORE TURISTICO, NONCHÉ DELLA PESCA
MARITTIMA E DELL' ACQUACOLTURA IN
ACQUA MARINE, SALMASTRE E LAGUNARI
DANNEGGIATE DAL FENOMENO DELLE
ALGHE NELL' ALTO ADRIATICO
Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese commerciali delle province di Trieste, Gorizia e Udine, istituiti ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni al fine di agevolare l' accesso al credito a breve e medio termine a favore delle imprese turistiche operanti nei comuni costieri.
2. L' Assessore alle finanze, di concerto con l' Assessore al commercio e turismo, provvede, ai sensi dell' art. 28 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ad emanare opportune direttive per l' attuazione degli interventi di cui al precedente comma.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8441 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario ai consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali delle province di Trieste, Gorizia e Udine per favorire l' accesso al credito da parte delle imprese turistiche operanti nei comuni costieri >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. All' onere di lire 1.000 milioni, in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
6. Sul precitato capitolo 8441 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 3
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine sul capitolo 7630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. Al predette onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
4. Sul precitato capitolo 7630 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO II
 ULTERIORI INTERVENTI RIGUARDANTI IL
SETTORE DEL TURISMO (RIFINANZIAMENTO
E ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE
REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16;
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI
REGIONALI 26 AGOSTO 1966, N. 24, 23
AGOSTO 1982, N. 60, E 13 MAGGIO 1985, N. 20).
Art. 5
 
1. Per le finalità previste dall' art. 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di lire 2.107.623.000 per l' anno 1990.
2. A tal fine sul capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.107.623.000 per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 2.107.623.000 si fa fronte, per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento del capitolo 8920 (fondo globale), Partita n. 12 (fondi statali), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, corrispondente alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/Rag. del 30 gennaio 1990 e, per lire 107.623.000, con la quota di maggiore assegnazione statale a valere sul fondo per l' anno 1989 di cui agli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per la cui acquisizione lo stanziamento del capitolo 407 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 107.623.000 per l' anno 1990.
4. Sul precitato capitolo 8434 viene altresì elevato lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.107.623.000. A tale maggior stanziamento si provvede, per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990 e per lire 107.623.000 a fronte dell' aumento, di pari importo, dello stanziamento di cassa del capitolo 407 dello stato di previsione dell' entrata previsto al comma 3.
Art. 6

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 29/1990
2Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 11
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.