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Indice:
L.R. n. 1/1990
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
22 gennaio 1990
, n.
1
Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e disposizioni finanziarie in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/01/1990, N. 009
Data di entrata in vigore:
23/01/1990
Materia:
420.01
-
Opere pubbliche
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 2
1.
Qualora per l' attuazione degli interventi di sistemazione idrogeologica del bacino del Tagliamento, finanziati con l'
art. 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879
, si sia scelto il regime della concessione con trasferimento di pubbliche funzioni, la convenzione di cui all'
articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46
, può riguardare anche l' affidamento della fase preliminare di studio e della redazione della progettazione di massima, sulla base di apposito quadro indicativo.
Art. 3
1.
All'
articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3
le parole << Friuli centrale >> sono sostituite con le parole << Basso Friuli >>.
2.
Per le finalità previste dall'
art. 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3
, così come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.002.500.000 per l' anno 1990.
3.
Il predetto onere di lire 1.002.500.000 fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989 - 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 1.002.500.000 per l' anno 1990.
4.
Al predetto onere di lire 1.002.500.000 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.
Art. 4
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative