LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1990, n. 34

Disposizioni in materia di usi civici.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1990
Materia:
130.06 - Usi civici

Art. 1
 
1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nella Regione Friuli - Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria.
2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall' articolo 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319.
Art. 2
 
1. All' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, le parole << dei componenti la Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale >>.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34.
Art. 3
 
1. All' articolo 92, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<< g) Servizio degli usi civici >>.

Art. 4
 
1.
Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo l' articolo 98 è aggiunto il seguente:
<< Art. 98 bis
 
1. Il Servizio degli usi civici:
a) cura l' istruttoria di tutti gli atti da sottoporre alla Giunta regionale ed al suo Presidente su proposta e parere del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;
b) cura gli adempimenti di competenza per l' istruttoria dei ricorsi a fronte di atti non definitivi del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;
c) attua ogni utile iniziativa per il collegamento con gli Enti locali nella materia di competenza;
d) mantiene il collegamento con il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;
e) provvede ad ogni altro adempimento di competenza regionale in materia di usi civici. >>.


Art. 5
 
Art. 6
 
1. All' articolo 194, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n, 7, le parole << La Direzione regionale dell' agricoltura >> sono sostituite con le parole << il competente Servizio della Direzione regionale degli enti locali >>.
Art. 7
 
1. L' organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una unità nella qualifica di Dirigente.