LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1990, n. 34

Disposizioni in materia di usi civici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1990
Materia:
130.06 - Usi civici

Art. 1
 
1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nella Regione Friuli - Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria.
2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall' articolo 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319.
Art. 2
 
1. All' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, le parole << dei componenti la Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale >>.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993