LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1990, n. 30

Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella Società << Idrovie SpA >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/1990
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l' istituzione, il potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali, compresi quelli stagionali, saltuari od occasionali di interesse regionale.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 30% delle spese di investimento ed il 40% delle spese di gestione.
3. I contributi vengono erogati ad avvenuta realizzazione delle iniziative per quanto concerne gli investimenti e in via anticipata, limitatamente al 50% del contributo assegnato, per le spese di gestione. Il restante 50% verrà erogato a consuntivo, dietro presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed ai ricavi conseguiti.
4. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 saranno privilegiati servizi effettuati con natanti ad alto rendimento energetico e/o basso potenziale inquinante complessivo, nonché i relativi investimenti, in base a conforme accertamento della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.
Art. 2
 
1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dall' articolo 1 devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 30 aprile di ogni anno, corredate di una esauriente relazione sull' attività svolta e programmata e della documentazione prevista nel comma 3 dell' articolo 1.
2. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati e le spese sostenute nell' anno 1989 le domande vanno presentate entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
3. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati e le spese sostenute e da sostenere nell' anno 1990 le domande vanno presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è inserito il seguente comma:
<< 1 bis. Possono essere concessionarie dell' Amministrazione regionale, per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, limitatamente alle opere sulle vie navigabili, società a partecipazione regionale. >>.

Art. 4
 
1. Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 13, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella società << Idrovie SpA >> con sede in Roma, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 128 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 128 milioni per l' anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - il capitolo 1563 (2.1.251.3.09.20) con la denominazione << Sottoscrizione di nuove azioni della società << Idrovie SpA >> con sede in Roma >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 128 milioni per l' anno 1990.
4. Al predetto onere di lire 128 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione precitato.
Art. 5
 
1. Per la concessione dei contributi per le spese di gestione previsti dall' articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3976 (2.1.163.2.09.20) con la denominazione << Contributi alle imprese del settore dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali per le spese di gestione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 9 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
4. Sul precitato capitolo 3976 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 6
 
1. Per la concessione dei contributi sulle spese di investimento previsti dall' articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1990 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolato 4011 (2.1.243.3.09.20) con la denominazione << Contributi alle imprese per l' istituzione, il potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1990 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. Al predetto onere complessivo di lire 800 milioni si provvede:
a) per complessive lire 300 milioni, suddivise in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 9 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);
b) per lire 500 milioni per l' anno 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione dei bilanci precitati.

4. Sul precitato capitolo 4011 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 7
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 bis dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come inserito dall' articolo 3, fanno carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.