<< Art. 28 bis
1. Ai fini della determinazione della prova scritta di cui all' articolo 28, secondo e terzo comma, la Commissione giudicatrice, qualora gli esami abbiano luogo in unica sede, procede all' individuazione di una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di test; qualora gli esami abbiano luogo in più sedi, la Commissione giudicatrice procede all' individuazione di una sola prova scritta.
2. I quesiti ed i test possono essere predisposti anche con modalità che consentano il loro svolgimento e la loro valutazione mediante sistemi automatizzati.
3. Qualora, per la predisposizione dei quesiti o dei test, si proceda ai sensi dell' articolo 28, quarto comma, i relativi elaborati sono sottoposti alla Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui al comma 1, il giorno stesso della prova scritta.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l' istituto specializzato o l' esperto di cui l' Amministrazione regionale intende avvalersi, deve formalmente garantire, con le responsabilità connesse e conseguenti, la segretezza delle prove d' esame sino al giorno della prova scritta. >>.