LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 1, L. R. 47/1990
2Parole aggiunte all' Allegato D da art. 16, comma 1, L. R. 47/1990
3Integrata la disciplina della legge da art. 18, comma 1, L. R. 47/1990
4Integrata la disciplina della legge da art. 18, comma 2, L. R. 47/1990
5Allegato E interpretato da art. 20, L. R. 47/1990
6Parole aggiunte all' Allegato F da art. 48, comma 1, L. R. 8/1991
7Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 2, L. R. 50/1991
8Quando le disposizioni della presente legge menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.
9Integrata la disciplina della legge da art. 60, comma 2, L. R. 18/1996
10Quando le disposizioni della presente legge menzionano il congedo ordinario, il congedo straordinario retribuito, il congedo straordinario non retribuito ed il congedo per malattia la menzione si intende riferita rispettivamente alle ferie, al permesso retribuito, al permesso non retribuito ed all' assenza per malattia, come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.
11Integrata la disciplina della legge da art. 13, comma 1, L. R. 20/1996
12Integrata la disciplina della legge da art. 15, comma 1, L. R. 20/1996
13Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 3, L. R. 31/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 10/2002
14Integrata la disciplina della legge da art. 32, comma 1, L. R. 31/1997
15Integrata la disciplina della legge da art. 32, comma 4, L. R. 31/1997
16Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 5, L. R. 18/1998
17Integrata la disciplina della legge da art. 11, comma 3, L. R. 1/2000
18Capo VI abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO I
 Finalità
Art. 1
 
1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di ristrutturazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli enti regionali, introdotto con la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché di garantire la funzionalità e l' efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell' attività lavorativa, con la presente legge, avente carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale del personale.
CAPO II
 Accesso alla qualifica di dirigente
Art. 2
1. In via eccezionale e transitoria, l' accesso alla qualifica di dirigente per le decorrenze 1 luglio 1983, 1 gennaio 1985 e per quella relativa alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene mediante scrutinio per merito comparativo secondo le modalità di cui al presente Capo, nonché secondo la vigente normativa regionale in quanto applicabile.
2. I posti disponibili per l' accesso alla qualifica di dirigente per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 vengono attribuiti mediante inquadramento del personale in servizio che eserciti da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale dell' Amministrazione regionale, le funzioni di sostituto di direttore di Servizio privo di titolare ovvero le funzioni di sostituto di dirigente di staff privo di titolare; vengono altresì attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, con decorrenza 1 gennaio 1989 e secondo le modalità previste al comma 1, i posti rimasti disponibili a seguito degli inquadramenti di cui al presente comma.
3. Gli inquadramenti di cui al comma 2 avvengono, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, con effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di decorrenza dell' incarico e sono disposti a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 47/1990
2La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
Art. 3
 
1. In base a quanto disposto dalla normativa regionale vigente risultano disponibili nei singoli profili professionali della qualifica funzionale di dirigente i seguenti posti, che vengono attribuiti secondo quanto disposto dall' articolo 2:
1.7.831.1.851.1.861.1.871.1.881.1.89*
dir.giur.amm.leg.
dir.progr.stat.1147575850
dir.fin.cont.ec.
dir.agronomo111--32
dir.isp.forestale1--1-32
dir.urbanista
dir.ingegnere1-21168
dir.geologo
dir.medico------1
dir.veterinario--1----

* Data di entrata in vigore della presente legge

2. I posti disponibili nella qualifica di dirigente con decorrenza 1° gennaio 1990, vengono attributi mediante scrutinio per merito comparativo, secondo le modalità previste dall' articolo 2, comma 1, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 
1. Gli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 2, vengono effettuati, in via esclusiva, dal Consiglio di amministrazione del personale.
2. Sulla base della relazione, di cui all' articolo 6, del Direttore regionale, del Direttore dell' Ente o del Direttore del Servizio autonomo competente il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce a ciascun elemento parametrale uno dei seguenti giudizi sintetici: ottimo, elevato, buono, sufficiente, scarso; attribuisce altresì un punteggio definitivo alla relazione stessa, secondo quanto previsto dall' articolo 7, nonché agli altri titoli valutabili.
3. Il Consiglio di amministrazione del personale esamina, ai fini delle promozioni, i seguenti titoli valutabili per un totale massimo complessivo di punti 52:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario, superiore a due anni, valutabile fino ad un massimo di 5 anni. (Punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 3);
b) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario ovvero di consigliere, valutabile fino ad una massimo globale di ulteriori 5 anni. (Punti 0,20 per ogni anno e punti 0,016 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 1);
c) possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale di accesso. (Punti 3);
d) relazione di cui all' articolo 6. (Fino ad un massimo di punti 35);
e) idoneità conseguita in concorsi per esami e per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti di qualifica dirigenziale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede. (Fino ad un massimo di punti 3);
f) funzioni superiori di qualifica dirigenziale formalmente attribuite, con gradualità di punteggio conformemente alla durata del relativo incarico, comunque superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno. (Fino ad un massimo di punti 5);
g) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo).

Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
2Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 47/1990
4Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 47/1990
5Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 5
 
1. Tutti i requisiti richiesti nonché i titoli valutabili - salvo quanto previsto per la relazione dell' articolo 6 - devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello per il quale è indetto lo scrutinio; per lo scrutinio con decorrenza 1 luglio 1983 i requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data del 30 giugno 1983.
Art. 6
 
1. Tra i titoli valutabili va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del Servizio svolto dal funzionario per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 8.
2. Per Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione si intende quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, diriga la Direzione regionale, l' Ente od il Servizio autonomo cui il funzionario risulta assegnato. Qualora competente a redigere la relazione sia un funzionario che sostituisce, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell' articolo 6 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, il Direttore di Servizio autonomi, la relazione stessa verrà predisposta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il funzionario abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi funzionari che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si siano trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
5. Qualora il Consiglio di amministrazione del personale di cui all' articolo 4 lo richieda, la relazione potrà essere integrata da ulteriori elementi di informazione forniti dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 47/1990
2Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 7
 
1. La relazione di cui all' art. 6 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato A alla presente legge.
2. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.
3. Sulla base del giudizio analitico assegnato, il Consiglio di amministrazione del personale esprime, per ciascun elemento parametrale, un giudizio sintetico ai sensi dell' articolo 4, attribuendo altresì, alla luce degli elementi contenuti nella relazione, i relativi punteggi entro i limiti riportati nell' allegato E alla presente legge. Esaurita tale fase, il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce il punteggio a ciascun titolo valutabile procedendo inoltre alla determinazione della somma complessiva dei titoli medesimi.
4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.
5. Ai fini degli scrutini per le decorrenze del 1 luglio 1983 e del 1 gennaio 1985 e, correlativamente, del 1 gennaio 1989 e della data di entrata in vigore della presente legge, la relazione deve essere unica per ogni partecipante; il Consiglio di amministrazione del personale, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, indicherà nella relazione medesima la prima decorrenza utile per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo.
6. I dipendenti idonei ma non promossi negli scrutini con decorrenza 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1989, saranno inseriti, rispettivamente, nelle graduatorie degli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1985 e per quella relativa all' entrata in vigore della presente legge.
7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 8
 
1. Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali o di Servizi autonomi competenti, le relazioni analitiche.
2. Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 gennaio 1989 e per quella relativa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore delegato dall' organizzazione e al personale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica di funzionario di cui all' articolo 13, relativi rispettivamente alle decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali o di Servizi autonomi competenti, le relazioni analitiche.
Art. 9
 
1. I funzionari appartenenti al profilo professionale giuridico - amministrativo - legale, programmatico - statistico o finanziario - contabile - economico, nonché quelli appartenenti ai profili professionali che non hanno una corrispondenza nella qualifica di dirigente partecipano agli scrutini da effettuarsi congiuntamente per i posti disponibili in detti profili professionali; i funzionari appartenenti al profilo professionale urbanista, ingegnere o geologo partecipano agli scrutini indetti congiuntamente per i posti disponibili in detti profili; i funzionari appartenenti ad un altro profilo partecipano agli scrutini indetti per i posti disponibili nei corrispondenti profili.
2. I promossi per scrutinio per i posti da conferire congiuntamente in quanto disponibili in gruppi di profili professionali accedono, nella qualifica di dirigente, al profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, ovvero al profilo professionale di dirigente giuridico - amministrativo - legale qualora appartengano a profili professionali che non hanno corrispondenza nella qualifica di dirigente.
Art. 10
 
1. Il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente od il Direttore del Servizio autonomo competente, entro venti giorni dal ricevimento dell' invito a redigere la relazione, trasmette copia della stessa al Consiglio di amministrazione del personale di cui all' articolo 4, nonché al dipendente interessato. Questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione, può avvalersi della facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione del personale che, ove ritenga opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al Direttore regionale, al Direttore dell' Ente o al Direttore del Servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio o della presentazione delle proprie controsservazioni.
2. Esaurita la fase di cui al comma 1, si procede ai sensi dell' articolo 4, comma 3.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 11
 
1. Il Consiglio di amministrazione del personale, nei limiti indicati dall' articolo 4, deve preventivamente stabilire i criteri per la valutazione dei titoli e, ove occorra, una gradualità di punteggio nell' ambito di ciascuna categoria.
2. Ai fini della valutazione della relazione di cui all' articolo 6, il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce a ciascun elemento parametrale, ai sensi dell' articolo 4, un giudizio sintetico assegnando altresì ai sensi dell' articolo 7, i relativi punteggi entro i limiti di cui all' allegato E alla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 12
 
1. La valutazione complessiva dello scrutinio risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dal dipendente.
2. Le graduatorie sono formate secondo l' ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 1.
3. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di funzionario, a parità di questa dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa dal punteggio della relazione e quindi dall' età.
4. Vengono promossi i primi elencati nelle graduatorie in relazione al numero dei posti da ricoprire per ciascuna delle decorrenze cui si riferiscono gli scrutini.
5. Le graduatorie dei promossi sono approvate con decreto del Presidente o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO III
 Passaggi di qualifica mediante scrutini
per merito comparativo
Art. 13
 
1. In via eccezionale e transitoria, i passaggi di qualifica con decorrenza 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 prevista dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, nonché quelli con decorrenza 1 gennaio 1988 e 1 gennaio 1989 avvengono, mediante scrutinio per merito comparativo secondo le disposizioni contenute nel presente Capo e secondo la vigente normativa regionale, in quanto applicabile.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 14
 
1. Con riferimento all' articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, i posti disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987, risultano essere i seguenti:
1.1.841.1.851.1.861.1.87
Funzionari3792262
Consiglieri3691955
Segretari4182079
Coadiutori4391752


2. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, risultano disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989, i seguenti posti:
1.1.881.1.89
Funzionari2044
Consiglieri6932
Segretari2811
Coadiutori3116


3. L' attribuzione ai singoli profili professionali dei posti disponibili di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo quanto indicato nell' allegato B alla presente legge.
Art. 15
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 168, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli scrutini di cui all' articolo 13, vengono effettuati dalla Commissione paritetica costituita in seno al Consiglio di amministrazione del personale con poteri deliberanti, la quale opera secondo le modalità di funzionamento stabilite dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di cui all' articolo 168, ultimo comma, della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. Sulla base della relazione, di cui all' articolo 16, del Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente la Commissione paritetica attribuisce uno dei seguenti giudizi sintetici a ciascun elemento parametrale: ottimo, elevato, buono, sufficiente, scarso; attribuisce altresì un punteggio definitivo alla relazione stessa, nonché agli altri titoli valutabili.
3. La Commissione paritetica esamina, ai fini delle promozioni, i seguenti titoli valutabili per un totale massimo complessivo di punti 59:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a cinque anni, valutabile fino ad un massimo di 15 anni. (Punti 0,60 per ogni anno, punti 0,05 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 9);
b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici per la qualifica ed il profilo professionale di accesso. (Punti 5); ( per l' accesso alla qualifica di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere);
c) relazione di cui all' articolo 16. (Fino ad un massimo di punti 35);
d) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede. (Punti 3);
e) conseguimento della qualifica di appartenenza mediante concorsi, selezioni o prove, svolti per esami o per titoli ed esami. (Punti 5);
f) con riferimento ai soli scrutini per l' accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo. (Fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo).

4. Tutti i requisiti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione di cui all' articolo 16, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce lo scrutinio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 13/1990
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 13/1990
Art. 16
1. Tra i titoli valutabili, va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del servizio svolto dal candidato per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 18.
2. Per Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione si intende quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, diriga la Direzione regionale, l' Ente o il Servizio autonomo cui il dipendente risulta assegnato.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il dipendente abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi dipendenti che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si sono trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
5. Qualora la Commissione paritetica di cui all' articolo 15 lo richieda la relazione potrà essere integrata da ulteriori elementi di informazione forniti dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 3, L. R. 47/1990
2Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 17
 
1. La relazione di cui all' articolo 16 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato C alla presente legge.
2. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.
3. Sulla base del giudizio analitico assegnato, la Commissione paritetica esprime, per ciascun elemento parametrale, un giudizio sintetico, ai sensi dell' articolo 15, attribuendo altresì, alla luce degli elementi contenuti nella relazione, i relativi punteggi entro i limiti riportati nell' allegato E alla presente legge. Esaurita tale fase, la Commissione attribuisce il punteggio a ciascun titolo valutabile, procedendo inoltre alla determinazione della somma complessiva dei titoli medesimi.
4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.
5. La relazione deve essere unica per ogni partecipante agli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988; la Commissione paritetica, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, indicherà nella relazione medesima la prima decorrenza utile per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo.
6. Per le decorrenze di cui al comma 5, i dipendenti idonei, ma non promossi nel primo scrutinio al quale hanno titolo a partecipare, saranno inseriti nelle eventuali successive graduatorie con decorrenza relativa agli anni corrispondenti.
7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 2, L. R. 47/1990
Art. 18
 
1. Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13, relativi alle decorrenze 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato all' organizzazione ed al personale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi competenti le relazioni analitiche.
2. AI fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13 relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato all' organizzazione e al personale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli scrutini per merito comparativo relativi alla decorrenza 1 gennaio 1984, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi competenti le relazioni analitiche.
Art. 19
 
1. Nell' allegato D alla presente legge sono indicati i criteri di corrispondenza tra i profili professionali di provenienza ed i profili professionali di accesso ai fini degli scrutini di cui all' articolo 13.
Art. 20
 
1. Il Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente, entro venti giorni dal ricevimento dell' invito a redigere la relazione, trasmette copia della stessa alla Commissione paritetica di cui all' articolo 15, nonché al dipendente interessato. Questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione, può avvalersi della facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni alla Commissione paritetica la quale, ove ritenga opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio e della presentazione delle proprie controsservazioni.
2. Esaurita la fase di cui al comma 1, si procede ai sensi dell' articolo 15, comma 3.
Art. 21
 
1. La Commissione paritetica nei limiti indicati dall' articolo 15, deve preventivamente stabilire i criteri per la valutazione dei titoli e, ove occorra, una gradualità di punteggio nell' ambito di ciascuna categoria.
2. Ai fini della valutazione della relazione di cui all' articolo 16, la Commissione paritetica attribuisce a ciascun elemento parametrale, ai sensi dell' articolo 15, un giudizio sintetico assegnando altresì, ai sensi dell' articolo 17, i relativi punteggi entro i limiti di cui all' allegato E alla presente legge.
Art. 22
 
1. La valutazione complessiva dello scrutinio risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dal dipendente.
2. Le graduatorie sono formate secondo l' ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 1.
3. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza; a parità di questa dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa dal punteggio della relazione e quindi dell' età.
4. Vengono promossi i primi elencati nelle graduatorie, in relazione al numero dei posti da ricoprire per ciascuna delle decorrenze cui si riferiscono gli scrutini.
5. Le graduatorie dei promossi sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 23
 
1. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa agli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13, secondo la seguente equiparazione:
Livelli funzionali-retributiviQualifica funzionale
I livellocommesso
II livelloagente tecnico
III livellocoadiutore
IV livellosegretario
V livelloconsigliere


2. Nel caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, il personale di cui al comma 1 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
Art. 24
 
1. Con apposita legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà ridisciplinata organicamente, sia con riferimento al sistema di accesso sia con riferimento alla determinazione dei posti disponibili, la materia dei passaggi di qualifica a partire da quelli con effetto 1 gennaio 1991; la medesima legge regionale conterrà altresì la necessaria disciplina transitoria di raccordo.
CAPO IV
 Inquadramento di personale sulla base di idoneità conseguite
Art. 25
 
1. Il personale che, promosso a qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984 sulla base di atti registrati dal competente organo di controllo, abbia superato il prescritto periodo di prova, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore, fatti salvi le decorrenze ed i benefici previsti dall' articolo 21 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.
2. Il personale che, promosso a qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984 sulla base di atti registrati dal competente organo di controllo, rientri nella previsione di cui all' articolo 5, primo comma, della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benefici di cui al comma 1.
3. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, stesse usufruendo, alla suddetta data, del collocamento in aspettativa, per l' esercizio di funzioni pubbliche, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benenfici di cui al comma 1.
4. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, sia transitato nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TTAARR, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benefici di cui al comma 1.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 26
 
1. In relazione alle crescenti necessità derivanti dalla costituzione del nuovo assetto organizzativo introdotto dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e dalle numerose cessazioni dal servizio di personale appartenente alla qualifica di dirigente, il personale in servizio che abbia conseguito l' idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti di qualifica dirigenziale, e che non abbia titolo agli inquadramenti di cui all' articolo 2, comma 2, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza ovvero, qualora appartenga a profili professionali privi di corrispondenza, nel profilo professionale di dirigente giuridico - amministrativo - legale.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1, avviene con effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985, di cui all' articolo 2.
Art. 27
 
1. Per sopperire alle immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal DPR 15 gennaio 1987, n. 469 nonché dell' espletamento di compiti ispettivi e di speciali servizi connessi all' attuazione di specifici progetti obiettivo previsti dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la sola qualifica di dirigente e con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge, di 50 unità.
Art. 28
 
1. Per l' accesso ai profili professionali di maresciallo del CFR e di maresciallo ittico è richiesto ai promossi agli scrutini per merito comparativo di cui al Capo III, il conseguimento dell' idoneità mediante superamento di un' apposito corso di formazione.
CAPO V
 Lavoro a tempo parziale
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1Comma 13 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 8/1991
2Comma 13 bis aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 8/1991
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 41, comma 1, L. R. 39/1993
4Parole sostituite al comma 11 da art. 41, comma 2, L. R. 39/1993
5Comma 14 bis aggiunto da art. 41, comma 3, L. R. 39/1993
6Comma 14 ter aggiunto da art. 41, comma 3, L. R. 39/1993
7Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
8Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 31
 
1. Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
CAPO VI
 Strutture stabili di livello inferiore al servizio
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO VII
 Norme finali e finanziarie
Art. 33
 
1. Il personale che alla data del 28 febbraio 1989 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' art. 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed ai sensi dell' art. 25 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, può essere inquadrato, trascorsi 6 mesi dalla data di inizio del comando, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla tabella F allegata alla presente legge.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del Direttore generale, di Ente o di Servizio autonomo presso cui l' interessato presta servizio alla data d' inquadramento.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota del salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) va detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell' applicazione del comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1 ottobre 1987 dalla tabella << B >> allegata alla citata legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta l' eventuale differenza tra l' assegno di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, e l' importo del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi del comma 4, lettera b).
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 33, comma 2, L. R. 8/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 35
 
1. Fermo restando il diritto dei dipendenti all' esercizio delle mansioni del profilo professionale di appartenenza, ai medesimi potranno essere assegnati, con carattere di accessorietà, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994, compiti del profilo professionale e della qualifica funzionale di provenienza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 17/1992
Art. 36
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico gli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno finanziario 1990, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.
Art. 37
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.