Art.   1
        
        
        
        
          1. Per  gli  interventi  che  interessino  i  beni  e  le località di cui all' 
articolo 1 della  legge  regionale  28 ottobre 1986, n. 42,  le  concessioni  e  le  autorizzazioni edilizie  rilasciate   in   applicazione   degli   strumenti urbanistici generali  adeguati  alle  previsioni  del  Piano urbanistico regionale sostituiscono le autorizzazioni di cui all' 
articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,  sempre che  siano  stati  approvati   gli   strumenti   urbanistici attuativi eventualmente previsti per i beni e  le  località oggetto dell' intervento.
 
        
        
        
          2. Agli interventi concernenti i beni e le  località  di cui al comma 1, soggetti  a  concessione  od  autorizzazione edilizia,  da   realizzarsi  nei  Comuni  i  cui   strumenti urbanistici generali  siano  adeguati  alle  previsioni  del PUR,   in  assenza  degli  strumenti  urbanistici  attuativi eventualmente previsti per i beni  e  le  località  oggetto dell' intervento, si applica l' articolo 2.
        
        
        
          3. Salvo quanto previsto  al  successivo  comma  4,  agli interventi non  soggetti  a  concessione  od  autorizzazione edilizia che interessino i beni e le  località  di  cui  al precedente comma 1, si applica l' articolo 3 della  presente legge.
        
        
        
       
      
        Art.   2
        
       Interventi negli ambiti di tutela ambientale
e nei parchi naturali
        
        
        
          1. All' interno dei  perimetri  degli  ambiti  di  tutela ambientale e dei perimetri dei parchi naturali,  individuati dal  Piano   urbanistico   regionale   e   dagli   strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni  dello  stesso Piano, antecedentemente all' approvazione dei piani previsti dalla 
legge  regionale  24  gennaio  1983,  n.  11,  nonché relativamente ai beni e alle località di cui  all' 
articolo 1 della legge regionale 28 ottobre  1986,  n.  42  nel  caso previsto dal precedente articolo 1, comma 2, gli  interventi e  le  operazioni   ammessi    dalle    vigenti    normative urbanistiche, ivi compresi gli interventi di qualsiasi  tipo sui  corsi   d' acqua,  sono  soggetti   ad   autorizzazione regionale secondo le modalità del presente articolo,  fermo restando  l' obbligo  della  concessione  od  autorizzazione edilizia.
 
        
        
        
          2. L' autorizzazione  regionale  è  rilasciata  per  gli interventi compatibili con la salvaguardia ambientale e  che comunque non comportino un danno  ambientale  al  territorio considerato.
        
        
        
          3. Nelle aree di  cui  al  comma  1,  non  sono  soggetti all' autorizzazione regionale:
a) gli interventi da attuarsi nelle  zone  omogenee  A  e  B    degli  strumenti  urbanistici  generali   adeguati   alla    previsione del Piano urbanistico regionale, e nei  Comuni    sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al  predetto    Piano, all' interno dei perimetri dei  centri  edificati,    perimetrati ai sensi dell' articolo  18  della  legge  22    ottobre 1971, n. 865;
b) le operazioni ammesse dalle vigenti  norme  ed  attinenti    all' attività agricola, al taglio colturale  del  bosco,    al taglio di diradamento, all' avviamento del bosco ceduo    al governo ad  alto  fusto,  ai  tagli  di  utilizzazione    boschiva, alla forestazione,  alla  riforestazione,  agli    interventi antincendio e  di  conservazione,  escluse  le    opere   di   difesa   forestale   e    di    sistemazione    idraulico-forestale,  le  piste  forestali,  le opere  di    bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;
c) gli  interventi  da  attuarsi   sull' esistente  che  non    alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto  esteriore  dei    manufatti.
 
        
        
        
        
        
        
          5.   Il   provvedimento    di    rilascio    o    diniego dell' autorizzazione  regionale  è  comunicato  al   Comune interessato ai  fini  della  vigilanza  sul  rispetto  delle determinazioni assunte, incluse  le  eventuali  prescrizioni prefissate con finalità di salvaguardia ambientale.
        
        
        
          6. Qualora il Sindaco accerti l' esecuzione di interventi od operazioni in assenza di autorizzazione regionale  o  non conformi  alle  prescrizioni  in  essa   contenute,   ordina l' immediata sospensione dei lavori, con contestuale diffida nei confronti dei responsabili a provvedere nel  termine  di sessanta giorni al ripristino dello stato dei luoghi  ovvero a demolire o comunque rimuovere le opere non conformi.
        
        
        
          7.  Qualora  i  responsabili  non  ottemperino  entro  il termine di cui al comma 6, il Sindaco dispone  l' esecuzione d' ufficio a termini ed agli effetti di cui all' articolo 20 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con RD   3 marzo 1934, n.  383  e  senza  pregiudizio  delle altre sanzioni.
        
        
        
          8. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano applicazione nei  confronti  dei  beni  soggetti  a  vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 1 e 2 della  
legge  29 giugno 1939, n. 1497, disciplinati dal  successivo  articolo 3.
 
       
      
        Art.   3
        
        
        
        
          1. Con riguardo ai beni ed alle località  sottoposti  al vincolo delle bellezze naturali ai sensi degli articoli 1  e 2  della  
legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  rimangono  di competenza regionale:
a) le  autorizzazioni  per  nuovi  interventi  compresi  gli    ampliamenti  di  edifici  che  superino  il   20%   della    volumetria esistente, o comunque superiori ai 100 mc;
b) le autorizzazioni relative  ad  interventi  di  qualsiasi    tipo sui corsi d' acqua;
c) le ordinanze di cui all' art. 8  della  legge  29  giugno    1939, n. 1497;
d) le prescrizioni di cui all' art. 11 della legge 29 giugno    1939, n. 1497;
e) i pareri di cui all' articolo 32 della legge 28  febbraio    1985, n. 47.
 
        
        
        
          2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettera  c), sono emanati  dalla  Giunta   regionale   previo   parere   della Commissione consultiva per i beni ambientali.
        
        
        
          3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), d)  ed  e) del comma 1  sono  emanati  dal  Direttore  regionale  della pianificazione territoriale, altresì  previo  parere  della Commissione consultiva per i beni ambientali.
        
        
        4) Con riguardo ai beni ed alle località di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi  diversi  da  quelli considerati  ai  precedenti  commi  vengono  rilasciate  dai Comuni.
        
        
        
        
        
        
          6.  Le  autorizzazioni  di  cui  ai  commi  4  e  5  sono rilasciate dal  Sindaco,  previo  parere  della  Commissione edilizia  così  come  integrata  secondo  il  disposto  del successivo articolo 5, e copia delle stesse, unitamente agli elaborati  progettuali,  va  trasmessa  sollecitamente  alla Direzione regionale della pianificazione territoriale ed  al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e  per gli effetti dell' 
articolo 82, nono  comma,  del   DPR    24 luglio 1977, n. 616,  come  aggiunto   all' 
articolo  1  del decreto  legge  27  giugno  1985,  n.  312,  convertito  con modificazioni dalla 
legge 8 agosto 1985, n. 431.
 
       
      
        Art.   5
        
       Integrazioni delle Commissioni edilizie comunali
        
        
        
          1.  Per   l' espletamento  dei  compiti  previsti   dalla presente legge, i Comuni sono tenuti ad  adottare  entro  la data  di  cui   all' articolo  10,  con  deliberazione   del Consiglio  comunale,   soggetta   al   solo   controllo   di legittimità, una variante al regolamento  edilizio  vigente per l' integrazione  della  composizione  della  Commissione edilizia  comunale con membri esperti in materia  di  tutela ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre.
        
        
        
          2. La Commissione edilizia integrata si dota  di  criteri tecnici ai quali  devono uniformarsi  gli  interventi  e  le operazioni da assentire da parte dei Comuni ai sensi  e  per gli effetti della presente  legge.  A  tal  fine  la  Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva  per i beni ambientali, impartirà apposite direttive.
       
      
        Art.   6
        
       Ricognizione ed aggiornamento dei vincoli esistenti
        
        
        
        
        
        
          2. Per le operazioni di ricognizione ed aggiornamento dei vincoli  suindicati,   l' Amministrazione  regionale  potrà avvalersi del supporto tecnico  di  esperti  esterni  previa stipulazione di contratti d' opera professionale.
       
      
        Art.  10
        
       Decorrenza dell' efficacia dei commi 4, 5 e 6 dell' art. 3
        
        
        
          1. Le disposizioni dell' articolo 3,  commi  4,  5  e  6, trovano  applicazione  a  partire  dal  novantesimo   giorno successivo a quello dell' entrata in vigore  della  presente legge.
       
      
        Art.  11
        
       Disposizioni finanziarie
        
        
        
          1. Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 6, comma 2, fanno carico al  capitolo  852  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991  e  del  bilancio  per   l' anno  1989,   il   cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.