LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/12/1989
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 
1.
L' articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, così come modificato con l' articolo 73 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 e con l' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 Bilancio annuale di previsione
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica:
a) l' ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l' ammontare presunto delle somme non impegnate alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da iscrivere, in quanto trasferite, in aumento delle spese che si prevede di impegnare di cui alla successiva lettera c);
c) l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell' anno cui il bilancio si riferisce;
d) l' ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell' anno cui il bilancio di riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

3. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera c) del comma 2 è iscritto l' eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell' esercizio precedente.
4. Tra le entrate di cui alla lettera d) del comma 2 è iscritto altresì l' ammontare presunto delle giacenze di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce.
5. Le previsioni di spesa di cui alle lettere c) e d) del comma 2) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento. >>.

Art. 3
 
1.
Il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, viene sostituito dal seguente:
<< Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge ai fini dell' assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all' aggiornamento degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ed al comma 3 dell' articolo 4, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l' equilibrio del bilancio. >>.

Art. 4
 
1.
All' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente comma:
<< Con le modalità previste dal primo comma, l' Assessore alle finanze è altresì autorizzato a disporre il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine delle somme necessarie, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o del diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, al ripristino di impegni di spesa - già oggetto di disimpegno in seguito ad atti di revoca, pronunce di decadenza ed altre cause ed eliminati dalle scritture contabili - e l' iscrizione delle somme stesse sui capitoli di spesa in relazione ai quali fu disposto il disimpegno, oppure, ove occorra, su corrispondenti capitoli da istituire contestualmente. >>.

Art. 5
 
1. All' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, dopo la parola << investimento >> viene aggiunta la seguente locuzione: << o per la copertura del disavanzo finanziario >>.
2. All' articolo 19, secondo comma, della citata legge regionale 10/1982 la locuzione << e di quelli eventualmente assunti per la copertura del disavanzo finanziario ai sensi del secondo comma del precedente articolo 9 >> viene soppressa.
Art. 6
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.