1. Il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, è riaperto per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per i soggetti ammessi ai benefici contributivi ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato i termini fissati dagli articoli 18 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, 20, secondo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e 45, quinto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55;
b) per i soggetti richiedenti l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato il termine fissato dall' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, o quello di cui al settimo ed ottavo comma dell' articolo 45 della citata legge regionale n. 55 del 1986.