LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1989, n. 20

Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/08/1989
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 50, comma 1, L. R. 8/1991
2Integrata la disciplina della legge da art. 31, comma 1, L. R. 35/1995
3Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 1
 
1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di cui all' allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e in conformità con i principi generali fissati dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a 154 unità di cui 59 nella qualifica funzionale di consigliere, 60 in quella di segretario, 35 in quella di coadiutore.
Art. 2
 
1. Per le esigenze di cui all' articolo 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito del concorso pubblico a 5 posti di consigliere in prova con profilo professionale di ispettore forestale di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per un massimo di 9 unità e del concorso pubblico ad 8 posti di segretario in prova con profilo professionale di segretario contabile di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per un massimo di 30 unità.
Art. 3
 
1. Per le esigenze di cui all' articolo 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito relative alle prove tecnico - pratiche espletate ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera a), per un massimo di 4 unità, e lettera d) per un massimo di 35 unità, della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31.
Art. 4
1. Per le medesime esigenze di cui all' articolo 1, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 72 unità così suddivise: 42 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 25 con profilo professionale di consigliere giuridico - amministrativo - legale, 5 con profilo professionale di consigliere agronomo, 3 con profilo professionale di consigliere urbanista, 5 con profilo professionale di consigliere ingegnere e 4 con profilo professionale di consigliere psicologo; 30 unità nella qualifica funzionale di segretario di cui 15 con profilo professionale di segretario amministrativo e 15 con profilo professionale di geometra disegnatore.
2. L' assunzione del personale di cui al comma 1 avviene previo superamento di una prova tecnico - pratica vertente sui seguenti argomenti:
a) per i 25 consiglieri giuridico - amministrativo - legale, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale;
b) per i 5 consiglieri agronomi, risoluzione di quesiti in materia di coltivazioni arboree ed erbacee, zootecnica e microbiologia agraria;
c) per i 3 consiglieri urbanisti, risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, nonché edilizia pubblica e privata;
d) per i 5 consiglieri ingegneri, risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità ed idraulica;
e) per i 4 consiglieri psicologi, risoluzione di quesiti in materia di psicologia sociale, psicologia dell' età evolutiva, e psicopedagogia;
f) per i 15 segretari amministrativi, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo ed ordinamento della Regione Friuli - Venezia Giulia;
g) per i 15 geometri disegnatori, risoluzione di quesiti in materia di estimo e contabilità per l' esecuzione di opere pubbliche.

3. Il personale di cui al comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente; per i consiglieri psicologi è richiesto il diploma di laurea in psicologia.
4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento dell' Assessore delegato agli affari del personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e sono composte da 5 membri scelti fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso e fra esperti estranei all' Amministrazione regionale; uno dei membri delle Commissioni escluso il Presidente, viene nominato sentite le rappresentanze sindacali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 7/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 2, L. R. 47/1993
Art. 5
 
1. Per il primo impianto e l' organizzazione dell' Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, di cui all' allegato A alla presente legge, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 4 unità nella qualifica funzionale di consigliere, previo superamento di una prova tecnico - pratica, consistente nella risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Per l' espletamento delle procedure concorsuali trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 4.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 2, L. R. 47/1993
Art. 6
 
1. Al personale di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.
Art. 7
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno finanziario 1989, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.
Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.