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Indice:
L.R. n. 19/1989
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Leggi regionali
Legge regionale
17 agosto 1989
, n.
19
Modifiche dell' esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/08/1989, N. 089
Data di entrata in vigore:
02/09/1989
Materia:
320.05
-
Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 5
1.
L'
articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21
, è così sostituito:
<< Art. 33
Le Unità sanitarie locali possono stipulare contratti di locazione finanziaria necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie. >>.
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 8
1.
Ai componenti delle Commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole e corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali è attribuito il compenso lordo di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24
.
2.
Ai medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 2, 5 e 6 e quelle dell'
articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative