LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 agosto 1989, n. 19

Modifiche dell' esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1989
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 5
 
1.
L' articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21, è così sostituito:
<< Art. 33
 
Le Unità sanitarie locali possono stipulare contratti di locazione finanziaria necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie. >>.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991
Art. 8
 
1. Ai componenti delle Commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole e corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali è attribuito il compenso lordo di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.
2. Ai medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 2, 5 e 6 e quelle dell' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.