LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 marzo 1989, n. 12

Modifiche di norme procedurali in materia di provvidenze per avversità atmosferiche e per l' attuazione di altri interventi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/1989
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è elevato a 60 giorni.
2. Entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è ammessa la presentazione di domande per il conseguimento delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ad eventi calamitosi dichiarati con decreto di riconoscimento dal Presidente della Giunta regionale pubblicato successivamente al 31 dicembre 1988.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
 
1. Ai fini della ricostruzione, del ripristino o della ricostituzione di qualsiasi opera, struttura o dotazione agraria aziendale od interaziendale danneggiata da eventi calamitosi, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, secondo la legislazione vigente, anche se le stesse all' atto dell' evento erano, in base a precedenti provvedimenti, in fase di realizzazione od ultimate ma non ancora concluse con l' attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti.
2. Limitatamente a quanto realizzato, resta al beneficiario che procede al ripristino o alla ricostituzione titolo alla provvidenza concessa precedentemente all' evento, purché possa essere dimostrato lo stato di avanzamento o di compimento attraverso un verbale di consistenza redatto dal direttore dei lavori, oppure, nel caso non ne fosse stata necessaria la designazione, mediante la presentazione di fatture.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004
Art. 5
 
1. I benefici contributivi relativi alle opere di miglioramento fondiario possono essere concessi anche a coloro che, pur in assenza di autorizzazione provvisoria prevista dall' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, abbiano comunque dato inizio ai lavori, a seguito di presentazione della domanda, nei sei mesi precedenti l' entrata in vigore della presente legge. L' accertamento della data di inizio dei lavori sarà effettuato sulla base di idonea documentazione.
Art. 6
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.