<< Art. 4
1. In materia di opere di miglioramento fondiario i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all' ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall' Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda.
2. L' acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.
3. Resta salva l' istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell' ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.
4. L' anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenze e priorità, se non per l' ordine cronologico.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la ricostruzione o il ripristino di strutture e infrastrutture che comporti una spesa superiore a trenta milioni di lire, distrutte o danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, può avvenire su presentazione della sola domanda d' intervento, previa autorizzazione provvisoria rilasciata dal Direttore regionale dell' agricoltura.
6. Il presente articolo si applica anche alle domande già presentate non seguite da autorizzazione provvisoria.