LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 marzo 1989, n. 12

Modifiche di norme procedurali in materia di provvidenze per avversità atmosferiche e per l' attuazione di altri interventi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/1989
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è elevato a 60 giorni.
2. Entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è ammessa la presentazione di domande per il conseguimento delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ad eventi calamitosi dichiarati con decreto di riconoscimento dal Presidente della Giunta regionale pubblicato successivamente al 31 dicembre 1988.
Art. 2
 
1. Ai fini della ricostruzione, del ripristino o della ricostituzione di qualsiasi opera, struttura o dotazione agraria aziendale od interaziendale danneggiata da eventi calamitosi, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, secondo la legislazione vigente, anche se le stesse all' atto dell' evento erano, in base a precedenti provvedimenti, in fase di realizzazione od ultimate ma non ancora concluse con l' attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti.
2. Limitatamente a quanto realizzato, resta al beneficiario che procede al ripristino o alla ricostituzione titolo alla provvidenza concessa precedentemente all' evento, purché possa essere dimostrato lo stato di avanzamento o di compimento attraverso un verbale di consistenza redatto dal direttore dei lavori, oppure, nel caso non ne fosse stata necessaria la designazione, mediante la presentazione di fatture.
Art. 3
 
1.
L' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come modificato dalla legge regionale 25 giugno 1981, n. 39, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. In materia di opere di miglioramento fondiario i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all' ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall' Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda.
2. L' acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.
3. Resta salva l' istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell' ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.
4. L' anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenze e priorità, se non per l' ordine cronologico.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la ricostruzione o il ripristino di strutture e infrastrutture che comporti una spesa superiore a trenta milioni di lire, distrutte o danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, può avvenire su presentazione della sola domanda d' intervento, previa autorizzazione provvisoria rilasciata dal Direttore regionale dell' agricoltura.
6. Il presente articolo si applica anche alle domande già presentate non seguite da autorizzazione provvisoria.
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli acquisti delle attrezzature e dei mezzi di difesa antigrandine di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati anche prima della presentazione della domanda di contributo. >>.

Art. 5
 
1. I benefici contributivi relativi alle opere di miglioramento fondiario possono essere concessi anche a coloro che, pur in assenza di autorizzazione provvisoria prevista dall' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, abbiano comunque dato inizio ai lavori, a seguito di presentazione della domanda, nei sei mesi precedenti l' entrata in vigore della presente legge. L' accertamento della data di inizio dei lavori sarà effettuato sulla base di idonea documentazione.
Art. 6
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.