Art.   1
        
        
        
        
          1.  Per   agevolare   la   formazione   degli   strumenti urbanistici  generali  ed attuativi, e  loro  varianti,  non sorretta da leggi regionali di settore,   l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai  Comuni  sovvenzioni nella  misura  massima  del  100%   della   spesa   ritenuta ammissibile  per  incarichi  professionali  necessari   alla redazione  degli  elaborati   anche   non   compresi   nelle prestazioni urbanistiche.
        
        
        
          1 bis. Sono ammissibili alle sovvenzioni anche le spese già sostenute, purché lo strumento urbanistico non sia approvato alla data del termine finale per la presentazione della domanda.
 
        
        
        
          1 ter. 
											Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della
											
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24
											(Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all'
											
articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
											(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
										
 
        
        
        
          1 quater. La convenzione di cui al comma 1 ter disciplina i modi e i termini di formazione di uno strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale, da redigersi in copianificazione con la Regione, finalizzato ad assicurare in ambito intercomunale che le vigenti previsioni strutturali dei Piani regolatori generali comunali (PRGC) risultino accomunate da strategie correlate o concorrenti, superando eventuali forme di incoerenza localizzativa o di discontinuità funzionale.
 
        
        
        
          1 quinquies. 
          Lo strumento sperimentale di cui al comma 1 quater si compone necessariamente almeno dei seguenti elementi, fatti salvi gli ulteriori contenuti eventualmente stabiliti dalla convenzione di cui al comma medesimo:
          
          
          
          
            a) documento unitario di pianificazione strutturale dell'assetto del suolo quale sintesi dei singoli elementi dei PRGC, redatto secondo legende unificate;
          
          
          
            b) agenda coordinata degli obiettivi e delle strategie strutturali, desunti dalle previsioni vigenti;
          
          
          
            c) relazione tecnica interpretativa degli elementi territoriali che per l'UTI costituiscono armatura infrastrutturale e componente socio insediativa di livello intercomunale del territorio considerato.
          
         
        
        
        
          2. Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 avviene  sulla  base  di  criteri  generali  fissati annualmente dalla  Giunta  regionale,  che  individua  anche eventuali piani di  interesse  regionale  o  sovraccomunale, sentita la competente Commissione consiliare.
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 74, comma 2, L. R. 34/1997
 
        
        
        
          2Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2001
 
        
        
        
          3Articolo interpretato da art. 4, comma 44, L. R. 15/2005
 
        
        
        
          4Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 17, L. R. 30/2007
 
        
        
        
          5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 48, L. R. 27/2014
 
        
        
        
          6Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
 
        
        
        
          7Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
 
        
        
        
          8Comma 1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
 
        
        
        
          9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 20/2018
 
        
        
        
          10Parole soppresse al comma 1 quater da art. 4, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
 
       
      
        Art.   2
        
        
        
        
          1. Le  domande  per  la  concessione  delle  sovvenzioni, corredate  da  un  preventivo  sommario  di   spesa,   vanno presentate alla  Direzione  regionale  della  pianificazione territoriale entro due mesi dall' entrata  in  vigore  della presente legge e, per  gli  anni  successivi,  entro  il  31 gennaio di ogni anno.
 
        
        
        
          1 bis. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2 bis, vanno presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento con il quale sono predeterminati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
 
        
        
        
          2. Il piano di  ripartizione  dei  fondi  disponibili  è approvato dalla Giunta regionale.
        
        
        
          3.  Ai  fini   della   concessione   delle   sovvenzioni, l' Assessore  regionale  alla  pianificazione   territoriale comunica il termine, non superiore  a  due  mesi,  entro  il quale  va   presentata   la   deliberazione   esecutiva   di affidamento   dell' incarico   professionale   relativo   al progetto urbanistico.
        
        
        
          4. Nel provvedimento di concessione dei contributi  viene fissato il termine  entro  il  quale,  pena  la  revoca  dei finanziamenti  stessi,  vanno   presentati   gli   strumenti urbanistici  adottati  con   deliberazione   del   Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' articolo 32, comma  1,  o con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' 
articolo  45,  comma  2,  della  legge  regionale   19 novembre 1991, n. 52.
 
        
        
        
          4 bis. Nel provvedimento di concessione degli incentivi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati i piani strutturali comunali adottati con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'
articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2007.
 
        
        
        
          4 ter. 
											Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1 quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della
											
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24
											(Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all'
											
articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014
											, anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.
										
 
        Note:
        
        
        
          1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/1992
 
        
        
        
          2Comma 4 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 19/1992
 
        
        
        
          3Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 18, L. R. 30/2007
 
        
        
        
          4Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 19, L. R. 30/2007
 
        
        
        
          5Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 25/2016
 
        
        
        
          6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 7, L. R. 20/2018
 
       
      
        Art.   3
        
        
        
        
          1. L' erogazione dei  contributi  concessi  ha  luogo  in ragione  del  90%  a  seguito  della   presentazione   degli strumenti urbanistici, adottati  con  la  deliberazione  del Consiglio  comunale,  nelle  forme  precisate  al  comma   4 dell' articolo 2, e in ragione del restante  10%  a  seguito dell' avvenuta   esecutività   della   deliberazione    del Consiglio comunale, di cui all' 
articolo 32, comma 6,  della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, o  dell' emanazione della  deliberazione   della   Giunta   regionale   di   cui all' articolo 32, comma 8,  o  del  decreto  del  Presidente della Giunta regionale, di cui all' articolo  32,  comma  9, della stessa legge regionale, o  a  seguito   dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio  comunale  di cui all' 
articolo 45, comma 5, della citata legge  regionale n. 52 del 1991.
 
        
        
        
        
        
        
          2. Al fine della  conferma  del  contributo  concesso  la riadozione del Piano regolatore generale comunale,  prevista all' 
articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale,  prevista   dall' articolo  45,  comma  4,   della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi.
 
        
        
        
          2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della 
legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.
 
        Note:
        
        
        
          1Articolo sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/1992
 
        
        
        
          2Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 3, L. R. 12/2003
 
        
        
        
          3Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 20, L. R. 30/2007
 
       
      
        Art. 4 bis
        
       (Sostegno alla formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o in adeguamento al piano paesaggistico regionale)
 
        
        
        
          1. Per agevolare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al piano paesaggistico regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, ovvero alle Unioni territoriali intercomunali a un tanto delegate, sovvenzioni nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. La sovvenzione può essere destinata all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.
        
        
        
          2. La formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o adeguamento al piano paesaggistico regionale avviene sulla base dei procedimenti definiti dalla disciplina di settore vigente.
        
        
        
          3. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale e sono corredate di un preventivo sommario di spesa.
 
        
        
        
        
        
        
          5. Alla concessione e contestuale erogazione della sovvenzione provvede il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa del preventivo di spesa. Qualora in corso di esercizio siano rese disponibili ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il Servizio competente è autorizzato a concedere e, contestualmente, a erogare il contributo scorrendo le domande ammissibili e non finanziate, seguendo il medesimo ordine di arrivo, entro i successivi sessanta giorni.
 
        
        
        
          6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione del procedimento di formazione sovvenzionato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.
        Note:
        
        
        
          1Articolo aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 45/2017
 
        
        
        
          2Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 16, L. R. 12/2018
 
        
        
        
          3Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 2, L. R. 15/2020
 
       
      
        Art. 4 ter
        
       (Sostegno per la conformazione degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale)
 
        
        
        
          1. 
          Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico a favore del singolo soggetto istante e, comunque, in misura non superiore a:
          
          
            a) 45.000 euro per Comuni sino a 5.000 abitanti;
          
            b) 50.000 euro per Comuni sino a 10.000 abitanti;
          
            c) 55.000 euro per Comuni sino a 20.000 abitanti;
          
            d) 60.000 euro per Comuni sino a 100.000 abitanti;
          
            e) 65.000 euro per Comuni con oltre 100.000 abitanti.
          
         
        
        
        
          1 bis. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo in attuazione delle previsioni del 
decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della 
legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale).
 
        
        
        
          2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute dall'1 gennaio 2019.
        
        
        
          3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 bis.
        
        
        
          4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1, redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, sono presentate alla predetta struttura regionale dall'1 gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno e sono corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 4 bis, commi 2, 4, 5 e 6.
 
        
        
        
          4 bis. Il Servizio regionale competente approva annualmente l'elenco delle domande ammesse a contributo e l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi. Le richieste di contributo ritenute ammissibili conservano validità sino a tre anni successivi a quello dell'approvazione dell'elenco al fine di consentire, nel caso in cui non possano essere ammesse a contribuzione per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, il previo scorrimento dell'elenco delle stesse secondo l'ordine cronologico di accoglimento, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.
 
        Note:
        
        
        
          1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
 
        
        
        
          2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
 
        
        
        
          3Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 7, lettera a), L. R. 15/2022
 
        
        
        
          4Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 7, lettera b), L. R. 15/2022
 
        
        
        
          5Comma 1 sostituito da art. 5, comma 9, L. R. 13/2023
 
        
        
        
          6Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 10, L. R. 13/2023