LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1989, n. 23

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1989
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 
1. Alla lettera e), numero 2), del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, dopo le parole << nonché dei rifiuti >> sono inserite le parole << speciali ospedalieri ed >>.
Art. 2
 
1.
L' articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dai seguenti:
<< 5. In deroga alle procedure previste dalla presente legge, qualora lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, effettuato dai produttori dei rifiuti medesimi, sia mantenuto nei limiti di 2 tonnellate per i rifiuti solidi e fanghi palabili e 500 litri per i rifiuti liquidi, la relativa autorizzazione viene rilasciata con provvedimento dell' Assessore regionale all' ambiente, su istanza degli interessati corredata da una relazione illustrativa e da una planimetria dell' area o dei locali interessati, previo il solo parere favorevole del Direttore regionale dell' ambiente.
5 bis. Per le imprese ubicate in zone classificate industriali e/o artigianali (zone omogenee D3) dallo strumento urbanistico vigente, i limiti quantitativi di cui al comma 5 sono quintuplicati e per quelle ubicate entro le zone industriali (zone omogenee D1 e D2) decuplicati. >>.

Art. 3
 
1.
Al titolo IV della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo l' articolo 33, è inserito il seguente articolo 33 bis:
<< Art. 33 bis
 Studi, ricerche e attività promozionali
1. Nel settore dello smaltimento dei rifiuti, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad apprestare studi, svolgere ricerche e attività promozionali, organizzare convegni ed affidare incarichi. >>.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 33 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come inserito dal comma 1, fanno carico al capitolo 2200 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.
3. Sul precitato capitolo 2200 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.
Art. 4
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
1. Limitatamente agli interventi nel settore dei rifiuti già formalmente autorizzati dall' Amministrazione regionale, è riservato alla stessa l' esercizio delle attività di cui alle lettere d), e) ed f) dell' articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall' articolo 22 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, attraverso gli organi già competenti antecedentemente all' entrata in vigore della citata legge regionale n. 65, del 1988. >>.

Art. 5
 
1. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge e fino all' individuazione delle aree di cui all' articolo 15, terzo comma, del DPR 10 settembre 1982, n. 915, l' attività di cui al primo comma del predetto articolo 15 è soggetta all' autorizzazione prevista all' articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall' articolo 22 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.
2. Ad avvenuta individuazione delle aree di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, l' attività è soggetta alla licenza comunale di cui al quarto comma dell' articolo 15 del citato DPR n. 915 del 1982, contenente le prescrizioni previste dal medesimo quarto comma.
Art. 6
 
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l' attività di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali ospedalieri possono proseguire l' esercizio di detta attività, sempre che presentino istanza di autorizzazione entro tre mesi dalla data medesima.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l' attività di cui all' articolo 5, comma 1, possono proseguire l' esercizio di detta attività, sempre che presentino istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data medesima.
3. La prosecuzione della attività di cui ai commi 1 e 2 è consentita sino alla data di adozione del provvedimento di concessione o diniego dell' autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 1990.
Art. 7
 
1. In via eccezionale, coloro che hanno presentato denuncia di ammasso temporaneo in base all' articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono autorizzati a proseguire nell' attività predetta, come disciplinata dal Regolamento di esecuzione della medesima legge regionale n. 30 del 1987, sempre che presentino domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell' articolo 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La prosecuzione dell' attività di ammasso temporaneo è consentita sino alla data del provvedimento di concessione o diniego dell' autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.
3. È comunque fatto salvo il potere dell' Assessore regionale all' ambiente di adottare i provvedimenti di cui all' articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, quando l' attività di cui al comma 1 del presente articolo risulti esercitata in violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione della citata legge regionale n. 30 del 1987.
Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.