LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69

Mantenimento in servizio, per un anno, del personale a suo tempo assunto dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, che tutt' ora opera con rapporto di impiego temporaneo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1988
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. Il personale assunto dalle amministrazioni locali delle zone terremotate, per le necessità della ricostruzione e dell' assistenza, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, che opera tutt' ora con rapporto di impiego temporaneo in forza delle proroghe disposte nel tempo con apposite norme di legge è mantenuto in servizio, a totale carico dell' Amministrazione regionale, a far tempo dall' 1 gennaio 1989, per il periodo di un anno, e, comunque, non oltre il termine che dovesse venir stabilito con legge dello Stato.
2. A tal fine, gli Enti di attuale temporanea appartenenza del personale anzidetto delibereranno, distintamente per ciascun nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il quarantacinquesimo giorno posteriore a quello dell' entrata in vigore della presente legge.
3. La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire all' Amministrazione regionale entro i successivi sessanta giorni.
Art. 2
 
1. Fermo restando quanto previsto per il personale assunto con leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, dall' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, il personale di cui al precedente articolo 1 potrà, tuttavia, venire diversamente utilizzato, anche prima della scadenza del termine di legge e previa stabilizzazione delle singole posizioni lavorative, nei modi che saranno definiti con apposita legge regionale.
Art. 3
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
Art. 4
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.