LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 1988, n. 66

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, << Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/12/1988
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 1
 
1.
Il comma 3 dell' articolo 11 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è sostituito dal seguente:
<< 3. Il contributo concesso viene erogato al beneficiario tramite la società di locazione finanziaria, la quale è tenuta a corrispondere il contributo al beneficiario entro sessanta giorni dall' avvenuto versamento ed a darne comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo. >>.

Art. 2
 
1.
L' articolo 19 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
 
1. Non può essere negata l' autorizzazione amministrativa all' ampliamento della superficie di vendita fino a 200 mq. a condizione che l' attività sia stata esercitata in proprio da almeno tre anni.
2. Deve, altresì, essere rilasciata l' autorizzazione al trasferimento nell' ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 400 mq., a condizione che l' attività sia stata esercitata in proprio da almeno tre anni.
3. Deve inoltre essere rilasciata l' autorizzazione qualora, in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 mq., si intenda concentrare l' attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico ed operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti. >>.

Art. 3
 
1.
L' articolo 21 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è sostituito dal seguente:
<< Art. 21
 
1. Agli effetti dell' articolo 29, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, affinché si produca il trasferimento diretto dell' autorizzazione ivi previsto, nel caso di trasferimento della titolarità dell' esercizio di vendita e non della sua gestione, oltre alle condizioni indicate, il dante causa deve dimostrare di avere esercitato in proprio l' attività commerciale relativa per almeno tre anni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al primo trasferimento di titolarità dell' esercizio di vendita.
3. Qualora la condizione di cui al comma 1 non sia soddisfatta, il trasferimento di diritto dell' autorizzazione non opera ed il subentrante deve ottenere una nuova autorizzazione amministrativa.
4. Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo non si applica quando il trasferimento dell' autorizzazione amministrativa sia conseguente a causa di morte. >>.