LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63

Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/10/1988
Materia:
130.06 - Usi civici

Art. 1
Il compenso al Commissario, al Commissario aggiunto, nominato ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e agli Assessori addetti al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste - spettante ai predetti magistrati per l' espletamento delle funzioni amministrative regionali come delimitate dagli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - viene fissato per ciascun giorno feriale in: lire 12.000 per il Commissario; lire 8.000 per il Commissario aggiunto e rispettivamente lire 6.000 per l' Assessore.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 34/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/1996
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 45, L. R. 12/2009
Art. 2
 Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 1724 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.