LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59

Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1988
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 1
 Finalità
1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia intende facilitare il conseguimento del diploma professionale in uno strumento musicale e discipline collegate e in canto.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 2
 Tipologie degli interventi
1. Per le finalità di cui all' articolo 1, è prevista la concessione di contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2002
2Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 3
 Destinatari degli interventi
1. Sono ammessi ai contributi di cui all' articolo 2, gli istituti e le scuole private di musica che:
a) operino senza fine di lucro;
b) funzionino ininterrottamente da almeno cinque anni;
c) in tale periodo abbiano sempre seguito i programmi ministeriali;
d) abbiano in atto almeno un corso di strumento musicale o di canto, con le relative materie complementari, preordinato all'accesso al triennio superiore degli Istituti di alta formazione artistica e musicale;
e) abbiano previsto l'istituzione di corsi preaccademici per tale corso.
2. La concessione del contributo è altresì subordinata alla corresponsione al personale dipendente di un trattamento economico almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati. Il trattamento del personale docente autonomo, non potrà essere inferiore alla retribuzione lorda oraria complessiva del personale docente dipendente.
Note:
1Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 14/2012
2Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 14/2012
3Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 4
 Contributi ordinari d' esercizio
1. Il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o all' istituto nell' anno scolastico precedente a quello cui si riferisce la domanda, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell' anno scolastico stesso e che si siano reiscritti per l' anno scolastico successivo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 5
 (Modalità)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 4 è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Con apposito bando sono individuati le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2016
2Articolo sostituito da art. 8, comma 35, L. R. 25/2016
3Comma 2 sostituito da art. 7, comma 12, lettera a), L. R. 44/2017
4Comma 3 sostituito da art. 7, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
5Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 6
 Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all' articolo 5 devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 7
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.2 - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5773 (1.1.153.2.06.04) con la denominazione << Assegnazioni alle Province per l' erogazione di contributi alle scuole ed agli istituti privati di musica per le spese di funzionamento >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 170 milioni per l' anno 1988.
3. All' onere di lire 170 milioni, in termini di competenza, si provvede con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.
4. All' onere di lire 170 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
5. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tenendo conto di quanto disposto dall' articolo 4 della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.