Art. 1
1. La Regione, in armonia con gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso la politica di piano ed allo scopo di favorire l' incremento dei redditi, la crescita professionale e umana e la riduzione dei costi di produzione nel settore agricolo, promuove ed incentiva attività finalizzata allo sviluppo agricolo tramite:
a) l' assistenza tecnica - economica alle imprese;
b) l' informazione socio - economica;
c) la divulgazione - anche attraverso pubblicazioni, mezzi audiovisivi ed attività dimostrative - dei risultati della ricerca e della sperimentazione applicata;
d) l' acquisizione - anche mediante studi ed indagini - di dati e di informazioni utili per l' aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle aziende ed alle produzioni locali.
2. Per il conseguimento dei fini suddetti la Regione si avvale - oltre che delle proprie strutture - di quelle dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ), del Centro regionale di sperimentazione agraria, degli enti locali territoriali, delle organizzazioni professionali agricole e loro emanazioni, delle associazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori, nonché degli organismi pubblici e privati che operano per l' assistenza, la consulenza, l' informazione e la sperimentazione a favore dei produttori agricoli.
3. In particolare la Regione attua l' attività operativa di base relativa ai servizi di sviluppo agricolo attraverso le Province, le Comunità montane, la Comunità collinare del Friuli e le organizzazioni professionali agricole, anche attraverso enti dalle stesse promossi.
4. Per attività operativa di base relativa ai servizi di sviluppo agricolo si intende l' opera di informazione e consulenza rivolta alla generalità degli operatori agricoli e finalizzata alla introduzione delle innovazioni tecnologiche ed all' indirizzo alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa aziendale atta a conseguire un miglioramento duraturo e sostanziale del reddito e delle condizioni di lavoro. Tale attività si esplica anche orientando gli operatori verso gli organismi, riguardati alla presente legge, in grado di fornire alle diverse tipologie di imprese l' assistenza specialistica o settoriale di cui le stesse abbisognano.
Art. 2
1. Compete all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ):
a) la formazione a l' aggiornamento professionale, attraverso l' organizzazione dei corsi previsti dai successivi articoli, dei tecnici che svolgono attività nei servizi di sviluppo agricolo, ricercando il possibile coordinamento con il Consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli - CIDFA di cui al regolamento ( CEE ) n. 270/79;
b) l' attività di supporto tecnico - professionale nei riguardi degli addetti all' attività operativa di base relativa ai servizi di sviluppo agricolo;
c) l' assistenza tecnico - economica alla cooperazione, con particolare riguardo ai settori della valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dell' occupazione giovanile rivolta specificatamente alle coltivazioni di particolare pregio e capaci di fornire un elevato valore aggiunto;
d) la rilevazione e la diffusione di dati agrometeorologici rilevanti ai fini di una razionale coltivazione dei terreni sotto il profilo agro - pedologico ed ecologico;
e) l' attività dimostrativa nelle aziende gestite direttamente dall' Ente medesimo;
f) la gestione dell' attività di informazione di mercato.
2. Inoltre, compete all' Ente medesimo la concessione - in attuazione dei programmi di finanziamento approvati dalla Giunta regionale - delle sovvenzioni agli enti di cui all' articolo 1, la verifica dell' attività svolta da ciascuno di essi e la liquidazione delle sovvenzioni stesse.
Art. 3
1. È istituito il Comitato regionale per i servizi di sviluppo agricolo con compiti di consulenza e proposta nei confronti dell' Amministrazione regionale in materia di assistenza e di informazione tecnico - economica, di divulgazione, di dimostrazione nonché di coordinamento dell' attività di ricerca, sperimentazione, formazione professionale in agricoltura e di divulgazione attuata con finanziamenti regionali.
2. Detto Comitato:
a) formula, tramite l' Assessore regionale all' agricoltura, proposte alla Giunta regionale circa la definizione dei programmi regionali, annuali e pluriennali relativi alle finalità di cui all' articolo 1;
b) verifica la compatibilità dei programmi presentati dagli enti, organismi, associazioni e organizzazioni di cui all' articolo 1 con i sopra menzionati programmi regionali, esprimendo un parere sulla rispondenza dei medesimi;
c) esprime parere circa l' idoneità degli enti, organismi, associazioni ed organizzazioni di cui all' articolo 1 a svolgere i compiti attinenti allo sviluppo agricolo di cui alla presente legge, sulla base di una relazione presentata dagli stessi dalla quale emerga la sussistenza dei requisiti riportati all' articolo 6.
3. Il Comitato esprime altresì parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall' Assessore regionale all' agricoltura e su di una relazione annuale afferente allo stato delle iniziative avviate; tale relazione sarà sottoposta alla Giunta regionale che la trasmette alla Commissione consiliare competente.
4. Il Comitato di cui al presente articolo ha sede presso la Direzione regionale dell' agricoltura ed è costituito, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Allo stesso modo si provvede all' eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del Comitato, nonché all' eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell' ente od organo od associazione od organizzazione cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.
5. Il Comitato ha la durata di 5 anni e si riunisce almeno 3 volte all' anno.
6. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Art. 4
1. Il Comitato di cui all' articolo 3 è così composto:
a) dall' Assessore regionale all' agricoltura;
b) dal Direttore regionale dell' agricoltura, o suo designato;
c) dal Presidente dell' ERSA, o suo designato;
d) dal Direttore dell' ERSA, o suo designato;
e) dal Presidente del Centro regionale di sperimentazione agraria, o suo designato;
f) dal Direttore del Centro regionale di sperimentazione agraria, o suo designato;
g) da cinque esperti in rappresentanza delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate dalla Giunta regionale;
h) da tre esperti in rappresentanza delle tre organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate dalla Giunta regionale;
i) dal Preside della Facoltà di agraria dell' Università degli studi di Udine, o suo designato;
l) da un rappresentante dell' industria di trasformazione agricola, designato dall' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei Friuli - Venezia Giulia;
m) dal Presidente del Comitato regionale dell' Unione delle associazioni dei produttori, o suo designato;
n) da un rappresentante dell' Ordine dei dottori agronomi e forestali, designato congiuntamente dai rispettivi Ordini provinciali;
o) da un rappresentante dell' Ordine dei veterinari, designato congiuntamente dai rispettivi Ordini provinciali;
p) da un rappresentante del Collegio dei periti agrari, designato congiuntamente dai rispettivi Collegi provinciali;
q) da un rappresentante delle Comunità montane designato dalla delegazione regionale dell' Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM;
r) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali, designato dalla Sezione regionale dell' Unione province italiane - UPI.
2. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione regionale dell' agricoltura.
4. Presiede il Comitato l' Assessore regionale all' agricoltura ed, in caso di sua assenza o di impedimento, il Direttore regionale dell' agricoltura.
5. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni od enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.
6. La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dalla Direzione regionale dell' agricoltura. Trascorso tale termine, l' organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni anche relative a rappresentanti di organismi eventualmente non ancora costituiti.
Art. 5
1. Per la formazione del personale tecnico, nonché di tutti i tecnici degli organismi pubblici e privati che operano nel settore, l' ERSA istituirà, periodicamente, specifici corsi di aggiornamento e/o di specializzazione in collaborazione con le università.
2. È fatto divieto di utilizzare il personale tecnico che svolge l' attività operativa di base nell' istruttoria di pratiche relative alla concessione di provvidenze contributive o creditizie pubbliche per il sostegno del settore agricolo.
Art. 6
1. L' Assessore regionale all' agricoltura, sentito il Comitato di cui all' articolo 3, propone alla Giunta regionale l' individuazione - a domanda dei medesimi - degli enti, associazioni, organizzazioni professionali e organismi che collaborano con la Regione per il conseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 1, in base alla presentazione di una relazione dalla quale emerga l' attività degli stessi svolta in precedenza nel settore, il numero e la qualificazione professionale degli addetti alla stessa - con gli estremi di iscrizione all' elenco di cui all' articolo 7 - la possibilità di autonomia gestionale e amministrativa della specifica attività e l' operatività che intendono svolgere attraverso programmi dettagliati anche pluriennali. Tale individuazione verrà aggiornata annualmente.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare personale in organico o stabilmente assunto ovvero avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni o di contratti a termine in conformità alla normativa vigente, di personale iscritto nell' elenco degli assistenti ed informatori previsto dall' articolo 7.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 può essere concessa da parte dell' ERSA, con i fondi di cui all' articolo 9, una sovvenzione sulle spese ritenute ammissibili, ivi compresi gli oneri derivanti dall' impiego di personale, per la realizzazione dei programmi di attività. Detti programmi, riflettenti l' attività che si intende svolgere in ciascun anno, dovranno essere presentati alla Direzione regionale dell' agricoltura entro il 30 settembre dell' anno precedente, corredati da un preventivo di spesa.
4. Le sovvenzioni non potranno superare l' 80% della spesa ritenuta ammissibile.
5. L' importo della sovvenzione di cui al comma 4 comprenderà una aliquota non superiore al 20% della sovvenzione stessa, per spese generali ed organizzative non documentabili, a titolo forfettario.
6. Contestualmente al provvedimento di concessione della sovvenzione verrà corrisposta dall' ERSA una anticipazione pari al 50% dell' importo della sovvenzione stessa. Qualora il beneficiario non realizzi - neppure per la parte coperta dall' anticipo erogato - l' attività programmata, l' anticipazione verrà recuperata maggiorata da una penale annua pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all' epoca dell' erogazione.
7. Le sovvenzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze concesse per le medesime finalità agli enti, associazioni, organizzazioni od organismi beneficiari.
Art. 7
1. Allo scopo di promuovere e tutelare la specifica qualificazione professionale dei tecnici che operano nel settore riguardato dalla presente legge è istituito, presso la Direzione regionale dell' agricoltura, l' elenco degli assistenti ed informatori impiegati da enti, associazioni, organizzazioni ed organismi.
2. Potranno chiedere l' iscrizione a detto elenco i tecnici diplomati o laureati che avranno frequentato con profitto:
a) i corsi di formazione svolti in applicazione del regolamento ( CEE ) n. 270/79;
b) i corsi di formazione che saranno organizzati e svolti in applicazione della presente legge.
3. In via transitoria e nella fase di prima applicazione della presente legge, potranno chiedere l' iscrizione a detto elenco i tecnici che siano in possesso di un attestato rilasciato da un ente, associazione, organizzazione od organismo comprovante lo svolgimento di attività nei servizi di sviluppo agricolo per almeno 3 anni. Costoro saranno tuttavia tenuti, entro 5 anni dall' entrata in vigore della presente legge, a frequentare con esito favorevole uno specifico corso di aggiornamento organizzato dall' ERSA secondo quanto previsto all' articolo 5.
Art. 8
1. Per il supporto dell' attività di assistenza tecnico - economica, di informazione, di divulgazione, di cui all' articolo 1, l' Amministrazione regionale - previo parere favorevole del Comitato di cui all' articolo 3 - è autorizzata a stipulare convenzioni con università, istituti ed enti pubblici per l' effettuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazioni ritenute opportune per soddisfare esigenze attinenti allo sviluppo dell' agricoltura o di consulenze specialistiche in materia di ricerche ed informazioni di mercato.
2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata - previo parere favorevole del Comitato di cui all' articolo 3 - a stipulare convenzioni con privati, particolarmente qualificati sotto il profilo della competenza tecnica, per l' effettuazione di studi, consulenze, ricerche, sperimentazioni e divulgazioni ritenute necessarie per esigenze di peculiare rilievo con particolare riferimento alle ricerche ed informazioni di mercato.
Art. 9
1. Per l' attuazione di quanto disposto dall' articolo 2, la Regione assegna annualmente all' ERSA un finanziamento straordinario.
2. Con tale finanziamento l' ERSA provvede all' erogazione delle sovvenzioni agli enti, associazioni, organizzazioni ed organismi che svolgono attività nei servizi di servizi di sviluppo agricolo nonché alla copertura delle spese sostenute per l' espletamento dei compiti affidatigli ai sensi del precitato articolo 2, secondo la suddivisione del finanziamento, tra le due finalità anzidette, stabilita dalla Giunta regionale.
Art. 10
1. Sino all' approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi relativi alle attività riguardate dalla presente legge, l' Amministrazione regionale potrà concedere sovvenzioni e contributi agli enti e agli organismi che svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza, divulgazione ed informazione a termini della legislazione vigente.
2. Nulla è innovato per quanto attiene ai finanziamenti concedibili alle Associazioni provinciali degli allevatori e alle altre organizzazioni di allevatori a termini della
legge 29 giugno 1929, n. 1366, della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, e della
legge regionale 29 marzo 1988, n. 16. Nulla è altresì innovato circa i finanziamenti a favore di enti extraregionali che operano nel settore dei servizi di sviluppo previsti dalle leggi regionali 24 novembre 1980, n. 63, e 11 giugno 1983, n. 45, né per finanziamenti inerenti a convegni, mostre e manifestazioni.
Art. 11
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3 fanno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 12
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 7418 (2.1.142.2.10.10) con la denominazione: << Spese per l' effettuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazioni, ricerche ed informazioni di mercato attinenti allo sviluppo dell' agricoltura >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 21 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
Art. 13
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, sono istituiti - alla Rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) 7419 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per il potenziamento delle attività nei servizi di sviluppo agricolo, di informazione socio - economica, dimostrazione e divulgazione in agricoltura - fondi statali - >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per l' anno 1988 e di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 21, Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);
b) capitolo 7422 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per il potenziamento delle attività nei servizi di sviluppo agricolo, di informazione socio - economica, dimostrazione e divulgazione in agricoltura >>, e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1988, cui si provvede mediante storno dal capitolo 1080 del medesimo stato di previsione.
2. Sul precitato capitolo 7419 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.