Art. 25
1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 41, 42 e 43 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l' Amministrazione regionale è autorizzata all' assunzione di personale con contratto a tempo determinato:
a) per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, qualora sia prevedibile che la durata dell' assenza si protragga per un periodo di tempo superiore al mese, tranne nei casi in cui l' assenza sia dovuta al godimento del congedo ordinario;
b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi; il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell' assenza facoltativa di cui all'
articolo 7, comma 1, della legge 1204/1971 e, comunque, alla data di compimento del primo anno di vita del bambino. Nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'
articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre la data di compimento del primo anno di vita del bambino il dipendente può essere sostituito mediante la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con altro soggetto.
3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.
4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.
5. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall' ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d' impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.
6. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale di cui al comma 1, lettera a), nonché individuati i profili professionali nel cui ambito operare le sostituzioni.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 13/1989
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 22, comma 2, L. R. 13/1989
3Il "congedo ordinario" si intende sostituito con le "ferie", come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 4/1997
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 9, L. R. 31/1997
6Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 31/1997
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 2, L. R. 31/1997
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 18/1998
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 46, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 17, comma 4, L. R. 10/2002
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 10/2002
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 56, L. R. 30/2007
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 57, L. R. 30/2007
Art. 71
1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1 gennaio 1989 il maturato di anzianità viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianità di cui alla tabella << C >> allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all'
articolo 23, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, individuati in base alla qualifica posseduta a tale data.
2. L' eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio con effetto dal 1 luglio 1989.
3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1 ottobre 1987, dalla tabella << B >> allegata alla
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell' articolo 104, ottavo e decimo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l' eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell'
articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 69, comma 6, L. R. 1/1998
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 62, comma 4, L. R. 9/1999
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 14, L. R. 10/2002
Art. 73
1. Il personale che alla data del 31 maggio 1988 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'
articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5, punto 2) della
legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ed ai sensi degli articoli 44 e 110 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo presso cui l' interessato presta servizio alla data d' inquadramento.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) va detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell' applicazione del comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1 ottobre 1987 dalla tabella B allegata alla citata legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta l' eventuale differenza tra l' assegno di cui all' articolo 70 e l' importo del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi del comma 4, lettera b).
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 13/1989
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 24, comma 2, L. R. 13/1989
3Integrata la disciplina del comma 5 da art. 33, comma 2, L. R. 8/1991
Art. 74
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, sia utilizzato in modo continuativo dall' Amministrazione regionale con contratto d' opera per lo svolgimento, presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di teleoperatore montaggista da almeno due anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con la qualifica di segretario.
2. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma 1 non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso alla qualifica di segretario, detto personale è inquadrato nella qualifica di coadiutore.
3. L' inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto, nel limite di tre unità a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.
4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento.
5. L' inquadramento del personale di cui al presente articolo si consegue previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 76
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 6 e 45 fanno carico al capitolo 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, e dal corrispondente carico di bilancio per gli anni successivi.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 25, 33, 70, 71, 73, comma 5 e 74, fanno carico ai capitoli 150, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
3. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 150: lire 5.710 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.850 milioni per l' anno 1988 e lire 1.930 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
b) capitolo 154: lire 3.185 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.025 milioni per l' anno 1988 e lire 1.080 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
c) capitolo 155: lire 1.910 milioni, suddivisi in ragione di lire 610 milioni per l' anno 1988 e lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 28 e 29 fanno carico rispettivamente ai capitoli 157 e 168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. Nella denominazione del predetto capitolo 157, dopo la locuzione << lavori svolti in economica >> viene inserita la locuzione << e al porto d' armi delle guardie forestali >>.
5. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 157: lire 210 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;
b) capitolo 168: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 38 e 39 e dell' articolo 40, comma 1, fanno carico ai capitoli 152 e 153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
7. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 152: lire 1.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 430 milioni per l' anno 1988 e lire 410 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
b) capitolo 153: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 50 fanno carico al capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
9. Lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, del precitato capitolo 167, viene, conseguentemente, elevato di lire 6 milioni, suddivisi in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
10. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 44 fanno carico ai capitoli 158, 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 158: lire 950 milioni, suddivisi in ragione di lire 260 milioni per l' anno 1988 e lire 345 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
b) capitolo 160: lire 260 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per l' anno 1988 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
c) capitolo 163: lire 350 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per l' anno 1988 e lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
12. Per le finalità previste dall' articolo 56, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 228 (1.1.148.1.01.01) con la denominazione: << Spese per l' affidamento a terzi di compiti concernenti attività di analisi, preparatorie o ripetitive >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
14. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 14.101 milioni si provvede come segue:
a) per lire 4.351 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.017 milioni per l' anno 1988 e lire 1.167 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 9.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.450 milioni per l' anno 1988 e lire 3.650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.
15. Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei precitati capitoli, vengono così elevati:
a) capitolo 150 - lire 1.850 milioni;
b) capitolo 152 - lire 430 milioni;
c) capitolo 153 - lire 20 milioni;
d) capitolo 154 - lire 1.025 milioni;
e) capitolo 155 - lire 610 milioni;
f) capitolo 157 - lire 70 milioni;
g) capitolo 158 - lire 260 milioni;
h) capitolo 160 - lire 60 milioni;
i) capitolo 163 - lire 70 milioni;
l) capitolo 167 - lire 2 milioni;
m) capitolo 168 - lire 20 milioni;
n) capitolo 228 - lire 50 milioni.
16. All' onere complessivo di lire 4.467 milioni, in termini di cassa, si fa fronte:
a) per lire 2.267 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 2.200 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.