LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1988, n. 32

Interventi per il ripristino o la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana danneggiate a seguito di eventi calamitosi di carattere eccezionale riconosciuti dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  03/06/1988
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. Nei territori classificati montani, di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, gli interventi per il ripristino o la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana nonché quelli relativi ad opere di miglioramento fondiario di interesse collettivo danneggiate da eventi calamitosi di carattere eccezionale, riconosciuti a termini dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, possono essere attuati dai Consorzi di cui all' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 31, a richiesta dei coltivatori che ne hanno interesse.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica, altresì, il disposto di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2.