LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 1988, n. 19

Agevolazioni particolari per l' inserimento dei giovani in agricoltura.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/04/1988
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, anche in applicazione alle disposizioni di cui all' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n. 797/85, favorisce l' insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura attraverso il regime di aiuti di cui alla presente legge.
Art. 2
 
1. Possono beneficiare delle provvidenze e delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6, i giovani maggiorenni che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda, ed in possesso di sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall' articolo 3, purché si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) esercitino l' attività agricola a titolo principale; sono considerati in possesso di questo requisito coloro che sono iscritti all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dichiarino di volersi dedicare all' attività agricola a titolo prevalente e principale e conseguano entro un anno dalla data del primo insediamento, pena la revoca dell' aiuto ottenuto, l' iscrizione all' Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I beneficiari debbono inoltre impegnarsi, pena la revoca della provvidenza e la restituzione dell' importo erogato:
a) ad esercitare l' attività agricola, in qualità di conduttore di azienda se previsto dalle singole norme della presente legge, per almeno 5 anni dalla data di concessione della provvidenza;
b) a tenere la contabilità aziendale, almeno nella forma semplificata, secondo le disposizioni comunitarie e regionali vigenti al momento della concessione dell' aiuto, qualora intendano accedere alle provvidenze di cui agli articoli 5, 6, e 8.

Art. 3
 
1. Ai fini della presente legge si considerano in possesso di sufficiente capacità professionale i giovani muniti di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano iscritti all' Albo professionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali, del diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario.

Art. 4
 
1. Ai fini della presente legge si intende come primo insediamento in una azienda agricola l' acquisizione della stessa dopo il 31 marzo 1985 mediante atto di compravendita, affitto, concessione, acquisizione di usufrutto, donazione, comodato, successione mortis causa o ritiro del precedente titolare - parente o affine entro il terzo grado - che per documentata cessazione definitiva nell' attività agricola, con scrittura privata autenticata, affida gratuitamente l' azienda ad un giovane o ad una cooperativa o ad una società che subentrano al precedente titolare quali conduttori dell' azienda a tutti gli effetti previdenziali, fiscali ed assicurativi.
2. Si intende altresì quale primo insediamento l' essere partecipante di una impresa familiare, costituita con atto pubblico stipulato dopo il 31 marzo 1985, da cui risulti la qualità di unico rappresentante e responsabile dell' impresa.
Art. 5
 
1. Ai soggetti di cui all' articolo 2 che si insedino per la prima volta in una azienda agricola e che possiedano sufficiente capacità professionale possono essere concessi, in attuazione dell' articolo 7, punto 1), lettere a) e b) del regolamento ( CEE ) n. 797/85, i seguenti aiuti speciali, a condizione che l' azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una unità di lavoro umano (ULU):
a) un premio di primo impianto di 7.500 ECU sotto forma di contributo << una tantum >> a copertura forfettaria delle spese generali non rendicontabili connesse con l' insediamento;
b) un abbuono di interessi sui prestiti contratti per coprire spese derivanti o connesse al primo insediamento pari al 5%. Ai fini dell' applicazione della provvidenza di cui alla presente lettera si precisa:
1) che per spese derivanti o connesse al primo insediamento si intendono le spese notarili, quelle relative ad imposte e/o tasse, quelle per la manutenzione straordinaria dei fabbricati aziendali, o riparazioni di macchine ed attrezzature ritenute utili per avviare la nuova gestione dell' azienda;
2) che per abbuono del 5% si intende un concorso nei prestiti di durata non superiore a 15 anni che valga a ridurre il tasso a carico del giovane beneficiario di 5 punti rispetto al tasso di riferimento (tasso globale dell' operazione praticato dall' Istituto di credito), purché tale riduzione non determini un tasso agevolato inferiore a quello minimo stabilito dallo Stato;
3) che il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 7.500 ECU; per valore capitalizzato si intende l' attualizzazione del concorso negli interessi.

2. In alternativa al concorso nel pagamento sugli interessi di cui al comma 1, lettera b), potrà essere concesso un aiuto in capitale, di entità non superiore a quanto spetterebbe al giovane attualizzando il concorso negli interessi e comunque a 7.500 ECU, calcolando l' attualizzazione del concorso negli interessi per un prestito di durata quindicennale e di importo pari alle spese ritenute ammissibili.
Art. 6
 
1. I giovani, di cui all' articolo 2, che presentino, entro cinque anni dal primo insediamento in una azienda agricola, un piano di miglioramento materiale, hanno titolo ad ottenere un aiuto supplementare agli investimenti nella misura massima stabilita dall' articolo 7, punto 2), del regolamento ( CEE ) n. 797/85.
2. La concessione di tale aiuto supplementare può comportare il superamento delle aliquote massime di intervento stabilite dalle singole leggi regionali.
3. Per accordare l' aiuto suddetto si applicano le disposizioni regionali vigenti al momento della concessione dell' aiuto.
4. Tra i soggetti che sono legittimati a presentare il piano di miglioramento materiale e ad ottenere il relativo aiuto supplementare, si intendono compresi anche i giovani che siano partecipi di una impresa familiare, costituita con atto pubblico stipulato dopo il 31 marzo 1985, da cui risulti la qualità di unico rappresentante e responsabile dell' impresa medesima.
Art. 7
 
1. Per la determinazione degli aiuti fissati in ECU, ai sensi della presente legge, il tasso di conversione in lire è quello fissato al 1 gennaio dell' anno di adozione della delibera della Giunta regionale di autorizzazione della spesa relativa agli aiuti di cui all' articolo 5, se si tratti di premio di primo impianto e di aiuto in conto capitale, o dell' emissione dei pareri favorevoli o dei nulla - osta, qualora si tratti di prestiti e dell' anno di approvazione del piano, qualora si tratti di aiuti di cui al precedente articolo 6.
Art. 8
 
1. Ai giovani di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che si insedino per la prima volta, ai sensi dell' articolo 4, in una azienda agricola che comporti un volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU può essere concesso, anche in aggiunta agli aiuti di cui agli articoli 5 e 6, una sovvenzione << una tantum >> di lire 5 milioni - quale aiuto speciale supplementare a carico dell' Amministrazione regionale - a titolo di premio di insediamento a copertura forfettaria delle spese generali non rendicontabili connesse all' insediamento.
2. L' importo di tale premio è elevato a lire 8 milioni a favore dei giovani che si insedino in una azienda agricola che ricada prevalentemente nei territori di cui alla direttiva 75/268/CEE.
3. Gli importi di tale premio vengono aumentati di ulteriori 2 milioni qualora il giovane rivesta la qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
4. A favore delle società di persone, composte da giovani che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, lettera a), dell' articolo 2, e che si insedino per la prima volta in una azienda agricola ai sensi dell' articolo 4, può essere concesso - quale aiuto speciale a carico dell' Amministrazione regionale - in considerazione dell' impossibilità di accedere agli aiuti previsti dall' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n. 797/85, una sovvenzione di lire 15 milioni per le finalità indicate al comma 1, lettera a), dell' articolo 5 ed un abbuono di interessi pari al 5% per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 5.
5. In alternativa a detto concorso potrà essere concesso un aiuto in capitale di entità non superiore a quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 5.
6. Gli aiuti previsti dal presente articolo competono anche qualora i giovani, o - nel caso di società di giovani - uno o più soci, si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lettera b), dell' articolo 2, purché conseguano entro due anni dalla data del primo insediamento, pena la revoca dell' aiuto, l' iscrizione all' Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La concessione di tale premio non pregiudica l' accesso ad altre provvidenze previste dalla legislazione regionale per la conduzione e/o la dotazione aziendale.
Art. 9
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione << una tantum >> di lire 30 milioni a titolo di aiuto quale premio speciale di insediamento a copertura forfettaria delle spese generali non rendicontabili connesse all' insediamento, a favore:
a) delle cooperative agricole per affittanze collettive o conduzione terreni in possesso dei requisiti di cui al penultimo od ultimo capoverso dell' articolo 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, aventi per oggetto la gestione di una azienda agricola;
b) delle stalle sociali cooperative, aventi per oggetto la gestione di una azienda agricola - zootecnica, che possiedono i requisiti di cui all' articolo 8, primo comma, lettera d), della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, purché la maggioranza dei soci possieda i requisiti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a) o b); tuttavia, qualora nelle predette stalle sociali il centro aziendale cooperativo sia ubicato nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, il requisito di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a) o b), è richiesto per almeno un quarto dei soci.

2. Le cooperative agricole e le stalle sociali cooperative anzidette potranno usufruire della sovvenzione precitata qualora siano composte almeno per un terzo da giovani maggiorenni, che non abbiano ancora compiuto 40 anni all' atto della presentazione della domanda, e che si insedino per la prima volta o si siano insediate a partire dal 1 aprile 1985 in una azienda che comporti un volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU.
3. Tale aiuto viene accordato in sostituzione delle provvidenze previste per singoli giovani che si insedino per la prima volta in una azienda.
4. La sovvenzione di cui al comma 1 è elevata a lire 50 milioni per le cooperative il cui centro aziendale ricade nei territori di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 85/268/CEE.
5. La concessione dell' aiuto non pregiudica l' accesso ad altre provvidenze per la conduzione e/o per la dotazione aziendale ed è compatibile con altre provvidenze previste dalla legislazione regionale per finalità di sostegno della cooperazione agricola.
Art. 10
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 2, comma 1, lettera b), nel caso in cui un giovane che abbia beneficiato delle provvidenze di cui all' articolo 5, non consegua l' iscrizione all' Albo professionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di un anno previsto dall' articolo 2 medesimo, e sempreché il medesimo giovane consegua l' iscrizione all' Albo professionale entro due anni dalla data del primo insediamento, le sopraindicate provvidenze saranno ad esclusivo carico della Regione e graveranno interamente sul bilancio regionale.
Art. 11
 
1. A favore di coloro che concedono in affitto, dopo l' entrata in vigore della presente legge, terreni coltivabili ai soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 2, alle società di persone di cui all' articolo 8, comma 4, ed alle cooperative di cui all' articolo 9, comma 1, che si insedino per la prima volta mediante tale affitto o che già siano insediati, ai sensi dell' articolo 4, quali conduttori di un' azienda agricola può - sempreché non siano parenti o affini entro il terzo grado dei concedenti o soci delle cooperative o società di persone - essere concesso un premio, pari all' 80% dell' ammontare del canone di affitto annuo determinato in base ai parametri stabiliti dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, per quattro anni o, qualora la durata del contratto sia inferiore, per il numero di anni stabilito dal contratto medesimo.
2. Tale premio dovrà essere dedotto dal canone dell' affittuario e non potrà continuare ad essere corrisposto dopo il compimento del quarantesimo anno di età da parte di quest' ultimo.
3. Le funzioni inerenti alla concessione del premio di cui al presente articolo sono esercitate dalle Comunità montane per le zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e dai Comuni per i rimanenti territori; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli Enti sopracitati, sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 12
 
1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli, si prescinde dalle disposizioni di cui al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, fermo restante, tuttavia il requisito dell' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli ove richiamato dai singoli articoli della presente legge.
Art. 13
 
1. Ai giovani imprenditori, alle società di persone od alle cooperative di cui alla presente legge, ancorché non insediati per la prima volta ai sensi del precedente articolo 4, viene riservata priorità in tutti gli interventi previsti dalle leggi regionali in favore delle aziende agricole. Tale priorità va considerata prevalente rispetto a qualsiasi altra prevista dalla vigente legislazione.
2. Nell' ambito di tale priorità va accordata precedenza alle richieste presentate dalle giovani famiglie nelle quali i coniugi siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge ed alle cooperative aventi i requisiti riportati nell' articolo 9.
Art. 14
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 sono autorizzate le seguenti spese per l' anno 1988:
a) lire 118 milioni per le finalità di cui al comma 1, lettera a);
b) lire 120 milioni per le finalità di cui al comma 2.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Sezione X - vengono istituiti i seguenti capitoli:
a) per gli oneri di cui alla lettera a), del comma 1, del presente articolo, tra le spese correnti - Categoria 1.6. - il capitolo 7417 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione: << Contributì una tantum' a titolo di premio a favore di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a copertura delle spese generali (fondi statali) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 118 milioni per l' anno 1988;
b) per gli oneri di cui alla lettera b) del comma 1, del presente articolo, tra le spese d' investimento - Categoria 2.4. - il capitolo 7504 (2.1.243.7.10.10) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di giovani che si insediano per la prima volta in un' azienda agricola, equivalenti all' attualizzazione del concorso negli interessi di un prestito quindicennale (fondi statali) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 120 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere complessivo di lire 238 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7172 dello stato di previsione precitato.
4. Sui precitati capitoli 7417 e 7504 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 118 milioni e, rispettivamente, di lire 120 milioni, mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 7172 dello stato di previsione medesimo.
Art. 15
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), è autorizzato nell' anno 1988 il limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2002.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7510 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione: << Contributi ai giovani che si insediano per la prima volta in un' azienda agricola a titolo di concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quindicennali (fondi statali) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni, dal 1988 al 1990.
4. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 21 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul precitato capitolo 7510 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1982 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 16
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - capitolo 7412 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione: << Sovvenzione 'una tantum', a titolo di premio, ai giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, da capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 7412 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 17
 
Per le finalità previste dall' articolo 8, commi 4 e 5, dall' articolo 10, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, sono istituiti, alla Rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) tra le spese correnti - Categoria 1.6. - il capitolo 7421 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributi 'una tantum' a titolo di premio a favore di giovani e di società di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a copertura delle spese generali (fondi regionali) >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che si cassa, di lire 60 milioni per l' anno 1988;
b) tra le spese d' investimento - Categoria 2.4. - il capitolo 7503 (2.1.243.7.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di giovani e società di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, equivalenti all' attualizzazione del concorso negli interessi di un prestito quindicennale (fondi regionali) >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 60 milioni per l' anno 1988.

2. All' onere complessivo di lire 120 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7012 dello stato di previsione precitato.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 7421 e 7503 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 4, e dall' articolo 10, - per quanto attiene all' abbuono di interessi - è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 10 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2002.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7507 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione << Contributi ai giovani e alle società di giovani che si insediano per la prima volta in un' azienda agricola a titolo di concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quindicennali (fondi regionali) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 30 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
7. Al predetto onere di lire 30 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Sul precitato capitolo 7507 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 18
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7413 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione: << Sovvenzioni 'una tantum' a favore di cooperative agricole e di stalle sociali cooperative di giovani a titolo di premio d' insediamento a copertura delle spese generali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 7413 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 19
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo 7414 (2.1.152.2.10.10) con la denominazione: << Contributi ai Comuni ed alle Comunità montane per la concessione di un premio a favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili a giovani conduttori, singoli ed associati, a società ed a cooperative di giovani (fondi regionali) >>;
b) capitolo 7415 (2.1.152.2.10.10) con la denominazione: << Contributi ai Comuni ed alle Comunità montane per la concessione di un premio a favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili a giovani conduttori, singoli ed associati, a società ed a cooperative di giovani (fondi statali) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

3. All' onere di lire 900 milioni per gli anni dal 1988 al 1990 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 21, Partita n. 5 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
4. Sul precitato capitolo 7415 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
5. La quota di lire 300 milioni autorizzata per l' anno 1991 farà carico al capitolo corrispondente al capitolo 7414 del bilancio per l' anno medesimo. Al predetto onere di lire 300 milioni per l' anno 1991 si farà fronte, per pari importo, con la cessazione, nel medesimo anno, della spesa autorizzata fino all' anno 1990 con l' articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Art. 20
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.