LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 1988, n. 17

Norme per il trasferimento in proprietà alla Cooperativa produttori zootecnici del Friuli - Venezia Giulia di impianti per la valorizzazione delle produzioni zootecniche realizzati dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/1988
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 
1. All' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, come modificato dal primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, dopo le parole << da trasferirsi in gestione >> sono aggiunte le parole << o in proprietà >>.
Art. 2
 
1. L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ( ERSA ) è autorizzato a trasferire in proprietà, ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1976, n. 386 e al prezzo complessivo di lire 400 milioni alla Cooperativa produttori zootecnici del Friuli - Venezia Giulia, costituita ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, i seguenti immobili, con le relative pertinenze, destinati ad impianti per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche e acquistati o realizzati dall' Ente medesimo:
a) Frigomacello di Basiliano;
b) Centro svezzamento vitelli di S. Vito al Tagliamento.