LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15

Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Musaicisti del Friuli >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1988
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 
1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l' Amministrazione regionale riconosce la << Scuola Musaicisti del Friuli >> con sede a Spilimbergo come la struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva nel settore musivo e ne sostiene il funzionamento.
Art. 2
 
1. Per consentire il regolare svolgimento dell' attività didattica della scuola, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del consorzio per la gestione della scuola stessa una sovvenzione annua, la cui entità sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 3
 
1. L' attività formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali e i corsi si concludono con le procedure previste dall' articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
2. Gli attestati conseguiti dagli allievi al termine dei corsi sono validi ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale, ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. In attuazione del disposto del terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, avente per oggetto << Raccordi con il sistema scolastico >>, l' Amministrazione regionale, sentito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di centro della << Scuola Musaicisti del Friuli >>, adotterà, all' inizio di ogni anno formativo, i provvedimenti ritenuti utili per facilitare la cooperazione fra le iniziative della scuola con le istituzioni artistiche di istruzione secondaria e superiore.
Art. 4
 
1. È fatto obbligo al Consorzio per la gestione della scuola di presentare alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, il rendiconto della sovvenzione concessa per l' anno precedente. Il mancato adempimento costituisce causa di decadenza dalla sovvenzione già concessa ed impedimento alla concessione successiva.
Art. 5
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 18 - Programma 2.4.1 - Spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - il capitolo 6286 (1.1.162.3.06.05) con la denominazione: << Sovvenzione al Consorzio per la gestione della " Scuola Musaicisti del Friuli" per lo svolgimento dell' attività didattica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, cui si provvede:
a) per lire 540 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1150 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 18 - partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi);
b) per lire 60 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 del medesimo stato di previsione.

2. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6286 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
3. Sul precitato capitolo 6286 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione già citato.