Art. 1
1. La Regione, attraverso le provvidenze di cui ai successivi articoli, asseconda la vitivinicoltura nelle zone vocate, con particolare riguardo a quelle ricadenti nei territori collinari e montani, ne promuove il miglioramento qualitativo, adegua il potenziale produttivo del comparto alle esigenze del mercato, concorrendo in tal modo all' elevazione dei redditi agricoli.
Art. 2
1. Per la realizzazione di strutture e per l' acquisto di macchinari ed attrezzature aziendali destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto delle disposizioni stabilite per l' applicazione del regolamento ( CEE ) n. 797/85 del 12 marzo 1985, contributi in conto capitale o, in alternativa, concorsi negli interessi su mutui.
2. La misura degli aiuti in conto capitale di cui al comma 1 sarà pari alle percentuali di contributo previste per gli interventi nelle aziende agricole dal regolamento ( CEE ) n. 797/85 e dalle relative disposizioni applicative; sarà maggiorata, come previsto dal medesimo regolamento, nei riguardi delle aziende che ricadono nelle zone di cui all' elenco comunitario allegato alla
direttiva 75/273/CEE del 28 aprile 1975, relativa alle zone agricole svantaggiate, ai sensi dell'
articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975.
3. I concorsi negli interessi di cui al comma 1 potranno essere accordati su mutui agrari di miglioramento quindicennali - comprensivi degli interessi di preammortamento - e saranno commisurati alla differenza tra il tasso massimo di riferimento, determinato periodicamente dallo Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi e il tasso a carico dei beneficiari determinato - con propria deliberazione - dalla Giunta regionale in misura non inferiore a quella determinata dallo Stato per le operazioni medesime.
4. Gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento, che non potrà superare i due anni, verranno capitalizzati annualmente al tasso massimo di riferimento vigente alla data di stipula del contratto condizionato di mutuo e cumulati al debito per capitale.
5. Per gli anzidetti mutui l' ammontare del concorso negli interessi capitalizzato non potrà comunque superare il valore degli aiuti determinati in base al comma 2.
6. Per << realizzazione di strutture >> si intende sia la costruzione delle stesse che la trasformazione, l' ampliamento o l' adeguamento alle esigenze tecnologiche di quanto preesistente.
Art. 3
1. Limitatamente ai progetti di operazioni collettive di ristrutturazione approvati dalla Comunità economica europea a termini del regolamento ( CEE ) n. 458/80 del 18 febbraio 1980, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle singole aziende e alle cooperative che beneficiano del premio ivi previsto un aiuto supplementare forfettario.
2. Tale aiuto viene stabilito in lire 2 milioni per ettaro reimpiantato, elevabili a lire 5 milioni qualora il reimpianto venga realizzato su superfici con acclività tale da rendere necessarie, per agevolare le operazioni colturali, sistemazioni a girapoggio o rittochino ovvero l' esecuzione di terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti.
3. Per le domande presentate per ottenere la sovvenzione prevista per le operazioni collettive di ristrutturazione, a termini del regolamento ( CEE ) n. 458/80 e dell' aiuto supplementare forfettario disposto dal presente articolo si prescinde dalle seguenti disposizioni:
a) primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
b) articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58;
c) primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le deroghe stabilite dal comma 3 si applicano anche nei confronti degli interventi previsti dall' articolo 6.
5. Per l' istruttoria delle domande presentate per ottenere le due provvidenze previste dal presente articolo non è richiesta la documentazione relativa alle spese necessarie per la realizzazione dei reimpianti da parte dei beneficiari.
Art. 4
1. A favore delle aziende agricole che effettuino, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento ( CEE ) n. 822/87 del 16 marzo 1987, impianti o reimpianti di viti per uva da vino in aree ricadenti nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della
direttiva 75/268 CEE da destinarsi alla sperimentazione viticola, può essere concesso un aiuto forfettario la cui misura viene determinata in lire 6 milioni per ettaro di superficie vitata impiantata o reimpiantata.
2. Tale aiuto non è cumulabile con altri aiuti eventualmente concessi ai sensi degli articoli 2 e 3.
4. Le funzioni inerenti alla concessione del premio di cui al presente articolo sono esercitate dalle Comunità montane e collinare o dall' Ispettorato competente; i fondi necessari vengono assegnati agli Enti sopracitati con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
1. Al fine di promuovere, in armonia con le indicazioni della
direttiva 68/193/CEE del 9 aprile 1968, il miglioramento del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite e di assicurare la disponibilità di materiale virus - esente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, sovvenzioni alle cooperative e associazioni di produttori che operano nel settore della vivaistica viticola per le seguenti finalità:
a) realizzazione, anche mediante opere di ristrutturazione e di ampliamento, di strutture da destinare a laboratorio di analisi o ad impianto di conservazione del materiale;
b) acquisto di macchinari ed attrezzature utili per il funzionamento delle strutture sopraindicate o di macchinari ed attrezzature per attività di ricerca applicata.
2. La misura della sovvenzione di cui al comma 1 sarà pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 6
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio contratti dalle imprese agro - industriali di trasformazione, aventi sede nella regione, da destinare esclusivamente al pagamento del prodotto uva acquistato dalle imprese medesime da produttori agricoli o da loro organismi associativi le cui aziende siano ubicate nel territorio regionale.
2. La misura del tasso agevolato da porre a carico delle imprese beneficiarie sarà stabilita dalla Giunta regionale, in modo che lo stesso non risulti inferiore a quello determinato dallo Stato per le analoghe operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.
3. La misura del concorso regionale sarà pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti esercenti il credito agrario, ai sensi dell'
articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e quello posto a carico delle imprese beneficiarie.
Art. 7
1. I prestiti di cui all' articolo 6 dovranno aver durata non superiore a 12 mesi e potranno essere concessi mediante apertura di credito in conto corrente agrario ovvero in forma cambiaria.
2. Gli anzidetti prestiti sono regolati dalla norme vigenti in materia di credito agrario e pertanto godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della
legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui prodotti conferiti e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'
articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
1. La Giunta regionale stabilisce i parametri per la commisurazione dei prestiti agevolati a termini della presente legge, avuto riguardo ai prezzi delle uve stabiliti da uno specifico accordo interprofessionale.
2. Le domande intese ad ottenere le anzidette agevolazioni dovranno essere presentate, nei termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, contemporaneamente alla Direzione regionale dell' agricoltura ed all' Istituto di credito prescelto.
3. L' erogazione dei prestiti resta subordinata al preventivo rilascio del nulla - osta da parte della Direzione regionale dell' agricoltura, che provvederà anche alla liquidazione agli Istituti di credito del concorso regionale sulla base di appositi rendiconti che saranno presentati dagli Istituti stessi a conclusione delle operazioni. Detti rendiconti dovranno rispecchiare l' effettivo utilizzo secondo la destinazione prevista, tenuto conto degli eventuali ricavi delle vendite relative al prodotto trasformato.
4. Le imprese beneficiarie dovranno presentare agli istituti, a conclusione dell' operazione, apposita dichiarazione scritta dalla quale risulti sia l' avvenuto impiego delle somme concesse a prestito che gli eventuali ricavati per vendite, restando a carico delle imprese stesse tutti gli obblighi e responsabilità di cui all'
articolo 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
5. Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dalla presente legge non è cumulabile, per il medesimo scopo, con eventuali altre provvidenze concesse a termini di altri provvedimenti legislativi.
Art. 9
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l' Istituto sperimentale della viticoltura di Conegliano Veneto per lo svolgimento, nel territorio regionale, dell' attività di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, in applicazione dell'
articolo 12 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164.
Art. 10
1. Al fine di promuovere l' adeguamento delle tecniche di selezione e miglioramento genetico nonché di quelle colturali e produttive del comparto vitivinicolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi di ricerca e trasferimento di nuove tecnologie per accrescere, in via generale, le conoscenze scientifiche e tecniche del settore, mediante la stipula di convenzione con università e/o enti locali nonché con le cooperative del settore vivaistico.
Art. 12
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa di lire 580 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 580 milioni fa carico al capitolo 7174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, già istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 580 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 580 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 7174 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 580 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione del medesimo articolo 2, sempre relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, fanno carico altresì, per lire 500 milioni per l' anno 1988, al capitolo 7181 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell' assegnazione di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
6. Per le finalità previste dall' articolo 2, relativamente alla concessione dei contributi negli interessi sui mutui, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 500 milioni.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2002.
8. L' onere complessivo di lire 1500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 7175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell' assegnazione di cui all'
articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 13
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 63 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 63 milioni fa carico al capitolo 7360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, già istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 63 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 63 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 7360 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 63 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione del medesimo articolo 3, fanno altresì carico, per lire 950 milioni per l' anno 1988, al capitolo 7363 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell' assegnazione di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
6. Nelle denominazioni dei precitati capitoli 7360 e 7363 le locuzioni << delle sovvenzioni per le operazioni collettive di ristrutturazione previste dal >> sono sostituite dalla seguente: << dei premi comunitari previsti per le operazioni collettive di ristrutturazione a fronte dei progetti approvati dalla Comunità economica europea a termini del >>. Nella denominazione del precitato capitolo 7363 dopo la dizione << aziende >> è inserita la locuzione << e cooperative >>.
Art. 14
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 4 fanno carico:
a) al capitolo 7361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, già istituito << per memoria >> nel bilancio ed inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi;
b) per lire 50 milioni per l' anno 1988, al capitolo 7365 dello stato di previsione precitato a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell' assegnazione di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752. Nella denominazione del precitato capitolo 7365 la locuzione << alle Comunità montane >> è eliminata.
Art. 15
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 7176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, già istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 20 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 20 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 7176 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
5. Il precitato capitolo 7176 viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione del medesimo articolo 5 fanno altresì carico, per lire 150 milioni per l' anno 1988, al capitolo 7182 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell' assegnazione di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752. Nella denominazione del precitato capitolo 7182 dopo la dizione << cooperative >> è inserita la locuzione << e alle associazioni di produttori >>.
Art. 16
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 6 fanno carico:
a) al capitolo 7362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, già istituito << per memoria >> nel bilancio ed inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi;
b) per lire 300 milioni per l' anno 1988, al capitolo 7364 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell' assegnazione di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752. Nella denominazione del precitato capitolo 7364 dopo la dizione << trasformazione >> viene inserita la locuzione << , aventi sede nella Regione, >>.
Art. 17
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7512 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, già istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione del medesimo articolo 10 fanno carico, per lire 50 milioni per l' anno 1988, al capitolo 7515 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell' assegnazione di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
5. Nelle denominazioni dei precitati capitoli 7512 e 7515 la dizione << , associazioni >> è eliminata.