1. Alle Province compete:
a) la predisposizione, approvazione ed attuazione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi con l' osservanza delle disposizioni contenute negli articolo 6 e 7;
b) l' individuazione, sentiti i Comuni interessati, le Unità sanitarie locali competenti per territorio e le Associazioni per la protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell' ambiente del 20 febbraio 1987 ed operanti nell' ambito regionale, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, da scegliersi preferibilmente fra quelle destinate ad insediamenti industriali, sulla base di uno studio di impatto ambientale;
c) l' indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l' eventuale recupero di parti e le rottamazioni di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti fuori uso e loro elementi;
d) approvare, con provvedimento emesso dal Presidente della Provincia, esperita la procedura di cui all' articolo 12-bis, i progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l' organo costituto ai sensi dell' articolo 16, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli 11 e 14, commi 2 e 3, della presente legge;
e) autorizzare, con provvedimento rilasciato dal Presidente della Provincia da comunicare all' Amministrazione regionale, al Comune ed all' Unità sanitaria locale, competenti per territorio, la costruzione e la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);
f) l' emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell' autorizzazione di cui all' articolo 17;
g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimenti dei rifiuti ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Unità sanitarie locali aventi competenza in materia di ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell' ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo di cui sopra;
h) provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; per tali adempimenti le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi;
i) rilevare eventuali irregolarità e notificarle al gestore dell' impianto, segnalandole al Comune interessato ed all' Unità sanitaria locale;
l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie previste dall' articolo 35;
m) approvare con deliberazione della Giunta provinciale i programmi di cui al comma 1 dell' articolo 4, che diventano obbligatori per l' intero ambito territoriale cui si riferiscono;
n) predisporre annualmente una relazione sullo stato della rispettiva gestione delle funzioni spettanti in materia; tali relazioni sono pubblicate all' albo provinciale per 20 giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Unità sanitarie locali e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell' ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in regione, entro i successivi 20 giorni; ogni relazione è approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa all' Amministrazione regionale;
o) provvedere per il puntuale esercizio delle competenze loro attribuite alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformità ad apposito regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Università della regione. >>.