LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1988, n. 65

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/12/1988
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

CAPO I
 Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30
Art. 1
 
1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole << nonché del disposto di cui al decreto - legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. >>.
2. All' articolo 1, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole << nonché dall' articolo 10 bis del decreto - legge 31 agosto 1987, n. 361, come aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441. >>.
Art. 2
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:
<< Art. 3
 Sistema informativo regionale sui rifiuti
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 11, secondo comma, del DPR 10 settembre 1982, n. 915, i titolari di impianti di smaltimento di rifiuti già autorizzati sono tenuti a trasmettere, entro i primi due mesi di ogni anno, i dati relativi all' attività svolta nell' anno solare precedente alla Direzione regionale dell' ambiente, alle Province, ai Comuni ed alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti, compilando apposite schede predisposte dall' Amministrazione regionale.
2. Ai fini del rilevamento statistico l' Amministrazione regionale cura la raccolta, l' elaborazione e l' aggiornamento dei dati sulle quantità, sulla composizione merceologica e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti di qualsiasi tipo prodotti sul territorio regionale, nonché sull' origine e destinazione dei rifiuti ivi prodotti o immessi.
3. Sono tenuti a fornire tali comunicazioni i soggetti che producono, raccolgono, detengono, trattano, trasportano, smaltiscono rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nell' ambito comunale, il suddetto obbligo viene adempiuto dai rispettivi Comuni.
4. Le modalità ed i tempi del rilevamento statistico di cui ai commi precedenti sono stabiliti con decreto dell' Assessore regionale dell' ambiente. >>.

Art. 3
 
1. All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole << e di trasporto dei rifiuti urbani >> sono aggiunte le parole << ed urbani pericolosi >>.
2.
Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi alla competente Amministrazione provinciale per l' approvazione di cui al comma 1, lettera m), dell' articolo 23. >>.

3.
All' articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente:
<< 3. L' approvazione dei programmi di cui al comma 1 sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni eventualmente necessarie, anche qualora l' ente competente affidi in appalto o in concessione gli interventi attuativi. >>.

Art. 4
 
1. La suddivisione in Capi del Titolo II << Attribuzioni e compiti della Regione e degli enti locali >> della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è soppressa.
Art. 5
 
1.
L' articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:
<< Art. 5
 Competenze della Regione
1. Alla Regione compete:
a) la definizione dei criteri per l' elaborazione e la predisposizione dei Piani relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi da formularsi da parte delle Province ai sensi dell' articolo 23, comma 1, lettera a);
b) la predisposizione, l' approvazione e l' attuazione del Piano per rifiuti tossici e nocivi, individuando, sentiti i Comuni e le Province interessati e le Unità sanitarie locali competenti per territorio, le zone idonee in cui realizzare i relativi impianti, sulla base di uno studio di impatto ambientale;
c) l' esame e l' approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento relativi ai rifiuti tossici e nocivi;
d) promuovere la costituzione di consorzi fra Comuni, con l' eventuale partecipazione delle Comunità montane o collinare, delle Province e di imprese singole od associate;
e) autorizzare:
1) la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera c);
2) l' effettuazione della raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nonché dei rifiuti urbani effettuati da soggetti privati per conto terzi;
f) l' emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell' autorizzazione di cui all' articolo 17;
g) la trasmissione al Ministero dell' ambiente dei dati rilevati ai sensi del precedente articolo 3 e delle informazioni inerenti alla situazione dello smaltimento rifiuti;
h) l' emanazione di norme tecniche, anche igienico - sanitarie, e regolamenti per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
i) provvedere, in caso di inadempienze, agli interventi necessari per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;
l) determinare la garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell' impianto ed il recupero dell' area interessata;
m) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi degli interventi di cui alla lettera l), nonché per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi;
n) definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico e dell' altra modulistica;
o) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi;
p) organizzare, nel quadro della normativa di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, corsi di formazione per il personale responsabile degli impianti di smaltimento, al fine del rilascio delle abilitazioni di cui all' articolo 29.

2. Le norme tecniche ed i regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del Comitato tecnico regionale ( CTR ) di cui all' articolo 26 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 6
 
1.
La rubrica dell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente:
 << Piani per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti. >>.

2. All' articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << Il Piano regionale organizza >> sono sostituite con le parole << I Piani organizzano >>.
3.
Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 2. In linea con i contenuti di cui all' articolo 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, e con il DM 28 dicembre 1987, n. 559, i Piani devono:
a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali situare gli impianti di smaltimento in modo da realizzare un sistema organico regionale, flessibile e modulare, che consenta una rapida esecuzione degli elementi di prima necessità;
b) stabilire l' ampiezza dei bacini di raccolta, promuovendo la costituzione di associazioni o consorzi tra Comuni con l' eventuale partecipazione delle Comunità montane e collinare, delle Province e/o di imprese singole od associate, avendo cura di rispettare i criteri dell' omogeneità territoriale e storica, nonché della possibilità di minimizzare costi ed impatti ambientali con riguardo alle particolarità locali della produzione di rifiuti;
c) definire le caratteristiche tecniche degli impianti con l' obiettivo di perseguire il recupero di materiali ed energia anche mediante l' ammodernamento ed il potenziamento degli impianti esistenti, qualora l' analisi costi/benefici dimostri l' economicità di tali soluzioni. >>.


Art. 7
 
1.
La rubrica dell' articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente:
 << Elementi dei Piani >>.

2. All' articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << Il Piano regionale è costituito >> sono sostituite con le parole << In armonia con quanto previsto dal DM 28 dicembre 1987, n. 559, i Piani sono costituiti >>.
3. La lettera a) del comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente:
<< a) relazione illustrativa, aggiornata annualmente, che:
1) individui gli obiettivi specifici sia generali che zonali;
2) descriva i sistemi attuali di smaltimento dei rifiuti solidi, per quanto concerne sia le modalità tecniche che quelle organizzative, comprendendo in esse anche la quantificazione e la qualificazione del personale addetto;
3) delinei i criteri programmatici di intervento; >>.

4. All' articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, prima della parola << Piano >> è aggiunta la parola << relativo >>.
5. All' articolo 7, comma 1, lettera e) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, prima della parola << Piano >> è aggiunta la parola << relativo >>.
Art. 8
 
1.
La rubrica dell' articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita con la seguente:
 << Procedure per la formazione ed approvazione del Piano
per i rifiuti tossici e nocivi >>.

2.
Il comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 1. Il Piano regionale per i rifiuti tossici e nocivi è predisposto dalla Direzione regionale dell' ambiente, d' intesa con la Direzione regionale della sanità, sentiti l' Ufficio di piano e le Direzioni regionali dell' industria, del lavoro, cooperazione e artigianato, dell' agricoltura, della protezione civile, della pianificazione territoriale nonché della viabilità e trasporti. >>.

3. All' articolo 8, comma 7, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per le singole sezioni come indicate nell' articolo 6. >> sono soppresse.
Art. 9
 
1.
La rubrica dell' articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente:
 << Effetti dei Piani >>.

2. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << nel Piano >> sono sostituite con le parole << nei Piani >>.
3. All' articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << nel Piano regionale >> sono sostituite con le parole << nei Piani >>.
Art. 10
 
1. All' articolo 10, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) la predisposizione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e relative modifiche, sentiti l' Ufficio di piano e le Direzioni regionali dell' industria, del lavoro, artigianato e cooperazione, dell' agricoltura, della protezione civile, della pianificazione territoriale nonché della viabilità e trasporti; >>.

2. All' articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << anche se vengono gestiti dagli stessi produttori. >> sono sostituite con le parole << tossici e nocivi. >>.
Art. 11
 
1.
Il comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 1. I progetti e loro varianti sostanziali, relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c), ivi comprese le discariche, sono sottoposti all' esame della Sezione IV del CTR, che esprime parere anche sull' idoneità dell' area prescelta per la realizzazione dell' impianto, valutando il relativo impatto ambientale sulla base dello studio di cui all' articolo 12 bis. >>.

2. All' articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << degli enti locali >> sono sostituite con le parole << del Comune >>.
Art. 12
 
1.
L' articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 Composizione della Sezione IV del CTR
1. La composizione della Sezione IV del CTR viene integrata, ai fini della formulazione dei pareri previsti dalla presente legge, da:
a) due esperti in materie sanitarie, designati dalla Direzione regionale della sanità;
b) un esperto in problemi ambientali;
c) un rappresentante designato dalle Associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell' ambiente del 20 febbraio 1987 ed operanti nell' ambito regionale;
d) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli - Venezia Giulia. >>.


Art. 13
 
1.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è inserito il seguente:
<< Art. 12 bis
 Studio di impatto ambientale
1. Il proponente di un impianto per lo smaltimento di rifiuti è tenuto a redigere uno studio di impatto ambientale, che forma parte integrante del progetto.
2. Lo studio di cui al comma 1 è costituito da:
a) la descrizione del progetto;
b) la descrizione dell' ambiente;
c) la descrizione delle interrelazioni tra le attività connesse con l' impianto in progetto e l' ambiente;
d) la descrizione delle misure progettuali di mitigazione degli effetti, e delle possibili alternative, nonché dei criteri di gestione dell' opera;
e) il rapporto con i piani normativi esistenti;
f) un riassunto non tecnico.

3. L' organo competente all' approvazione del progetto, se diverso dal Sindaco, valutata la documentazione, nonché la coerenza del riassunto di cui alla lettera f) del comma 2 con le descrizioni di cui alle lettere dalla a) alla e) del medesimo comma 2, trasmette l' intera documentazione al Comune competente, assieme al progetto dell' impianto secondo quanto disposto dall' articolo 11, comma 2.
4. Il Comune provvede all' immediata pubblicazione, mediante affissione all' albo pretorio, del riassunto di cui alla lettera f) del comma 2, per un periodo di 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni all' Amministrazione comunale entro i 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di affissione.
5. Successivamente il Consiglio comunale esamina lo studio e le osservazioni pervenute; il verbale della seduta, assieme al parere previsto dal comma 2 dell' articolo 11, sono trasmessi all' organo competente all' approvazione del progetto, entro il termine previsto dal medesimo comma 2 dell' articolo 11.
6. Il proponente ha facoltà di richiedere che non siano rese pubbliche singole parti dello studio in cui siano rappresentati elementi oggetto di segreto industriale o di riservatezza commerciale.
7. Lo studio di impatto ambientale è atto pubblico tranne che per le parti per le quali siano riconosciute le ragioni di riservatezza industriale o commerciale. >>.

Art. 14
 
1.
La rubrica dell' articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente:
 << Recupero di aree degradate >>.

2. I commi 1 e 2 dell' articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono abrogati.
3. All' articolo 13, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << Il Piano regionale deve >> sono sostituite con le parole << i Piani devono >>.
Art. 15
 
1.
La rubrica dell' articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente:
 << Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi >>.

2. All' articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole << , esperita la procedura di cui all' articolo 12-bis ed a seguito dell' emissione del parere favorevole del CTR >>.
3. All' articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole << la quale >> sono aggiunte le parole << , in sede istruttoria, >>.
4.
All' articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3. Ai sensi dell' articolo 3- bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, come aggiunto dalla legge di conversione 20 ottobre 1987, n. 441, l' approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
4. Ai progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti non si applica il termine di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

Art. 16
 
1. All' articolo 15, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole << al Comune >> sono inserite le parole << , al Presidio multizonale di prevenzione >>.
3. All' articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << la Segreteria del Comune interessato >> sono sostituite con le parole << le Segreterie del Comune interessato e delle Province della Regione >> ed è abrogato l' ultimo periodo.
4.
Il comma 6 dell' articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 6. Fino a quando non saranno attuati i Piani di cui all' articolo 6 e non saranno entrati in esercizio gli impianti dagli stessi previsti, potranno venir autorizzati dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, nell' ambito della rispettiva competenza, solamente la realizzazione e l' esercizio di quelle nuove discariche che siano al servizio o supporto di impianti tecnologici esistenti o in progetto, ovvero per le quali sia stata dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale. >>.

Art. 17
 
1.
Il comma 1 dell' articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 1. Gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, escluse le discariche di materiali inerti, non possono venir posti in esercizio prima di essere stati sottoposti a collaudo, da effettuarsi in corso d' opera, che riguardi la realizzazione dell' intero progetto. >>.

2.
Il comma 2 dell' articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 2. A tale fine, per gli impianti di cui all' articolo 5, lettera c), successivamente all' approvazione del progetto, viene nominato un collaudatore da scegliersi, tra gli iscritti nell' elenco di cui all' articolo 33 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, dall' Assessore regionale all' ambiente di concerto con l' Amministrazione provinciale competente per territorio. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, l' Assessore regionale all' ambiente nomina una Commissione di collaudo formata da due professionisti designati, rispettivamente, dalla Direzione regionale dell' ambiente e dall' Amministrazione provinciale competente per territorio, da scegliersi tra gli iscritti nell' elenco di cui all' articolo 33 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, nonché da un funzionario amministrativo avente i requisiti di cui all' articolo 36 della citata legge regionale n. 46 del 1986, designato dalla Direzione regionale dell' ambiente. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, di cui all' articolo 23, lettera d), il collaudatore o la Commissione di collaudo di cui sopra sono nominati dal Presidente della Provincia competente. >>.

3.
All' articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 5. Per le discariche di materiali inerti il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione. >>.

Art. 18
 
1. All' articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << l' Assessore regionale ai lavori pubblici provvede: >> sono sostituite con le parole << L' Assessore regionale all' ambiente, i Presidenti delle Province ed i Sindaci, ciascuno nell' ambito delle rispettive competenze, provvedono: >>.
2.
Il comma 3 dell' articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 3. Ciascuno dei provvedimenti previsti dal presente articolo viene comunicato agli enti interessati. I provvedimenti di sospensione e revoca sono inoltre pubblicati per estratto sul BUR. >>.

Art. 19
 
1. All' articolo 18, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << dal Piano regionale >> sono sostituite con le parole << dai Piani provinciali >> e la parola << stesso >> è sostituita con la parola << relativo >>.
Art. 20
 
1. All' articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole << dell' Assessore regionale all' igiene e sanità, >> sono aggiunte le parole << ovvero il Sindaco, sentita l' Unità sanitaria locale competente per territorio, >>.
Art. 21
 
1. All' articolo 22, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << entro il 31 dicembre 1987 >> sono sostituite con le parole << , nei tempi e nei modi da stabilirsi con decreto dell' Assessore regionale all' ambiente, >>.
Art. 22
 
1.
L' articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:
<< Art. 23
 Competenze delle Province
1. Alle Province compete:
a) la predisposizione, approvazione ed attuazione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi con l' osservanza delle disposizioni contenute negli articolo 6 e 7;
b) l' individuazione, sentiti i Comuni interessati, le Unità sanitarie locali competenti per territorio e le Associazioni per la protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell' ambiente del 20 febbraio 1987 ed operanti nell' ambito regionale, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, da scegliersi preferibilmente fra quelle destinate ad insediamenti industriali, sulla base di uno studio di impatto ambientale;
c) l' indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l' eventuale recupero di parti e le rottamazioni di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti fuori uso e loro elementi;
d) approvare, con provvedimento emesso dal Presidente della Provincia, esperita la procedura di cui all' articolo 12-bis, i progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l' organo costituto ai sensi dell' articolo 16, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli 11 e 14, commi 2 e 3, della presente legge;
e) autorizzare, con provvedimento rilasciato dal Presidente della Provincia da comunicare all' Amministrazione regionale, al Comune ed all' Unità sanitaria locale, competenti per territorio, la costruzione e la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);
f) l' emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell' autorizzazione di cui all' articolo 17;
g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimenti dei rifiuti ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Unità sanitarie locali aventi competenza in materia di ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell' ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo di cui sopra;
h) provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; per tali adempimenti le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi;
i) rilevare eventuali irregolarità e notificarle al gestore dell' impianto, segnalandole al Comune interessato ed all' Unità sanitaria locale;
l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie previste dall' articolo 35;
m) approvare con deliberazione della Giunta provinciale i programmi di cui al comma 1 dell' articolo 4, che diventano obbligatori per l' intero ambito territoriale cui si riferiscono;
n) predisporre annualmente una relazione sullo stato della rispettiva gestione delle funzioni spettanti in materia; tali relazioni sono pubblicate all' albo provinciale per 20 giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Unità sanitarie locali e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell' ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in regione, entro i successivi 20 giorni; ogni relazione è approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa all' Amministrazione regionale;
o) provvedere per il puntuale esercizio delle competenze loro attribuite alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformità ad apposito regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Università della regione. >>.


Art. 23
 
1.
Dopo l' articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 23 bis
 Procedure per la formazione
ed approvazione dei Piani provinciali
1. Ciascun Piano provinciale è predisposto dalla Provincia competente ed è depositato presso la Segreteria provinciale per 20 giorni; dell' avvenuto deposito è data pubblicità a mezzo stampa.
2. Sullo schema di Piano i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Unità sanitarie locali e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell' ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in regione, possono presentare all' Amministrazione provinciale competente le proprie osservazioni entro i successivi 20 giorni.
3. Ciascun Piano provinciale, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene approvato con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell' organo costituito ai sensi dell' articolo 16, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. >>.

Art. 24
 
1.
Il comma 1 dell' articolo 24 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 1. Ferme restando le competente attribuite ai Comuni dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:
a) individuare, entro 120 giorni dall' approvazione dei relativi Piani, le aree necessarie alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni dei Piani medesimi; la deliberazione comunale costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
b) segnalare ogni anno, entro il mese di febbraio, le aree adibite a centrali di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché natanti minori fuori uso e loro parti;
c) provvedere, in caso di inadempienze, al risanamento ed al recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni, e/o, in solido, ai gestori della discarica, l' esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;
d) segnalare eventuali irregolarità alle Amministrazione provinciali al fine dell' irrogazione delle sanzioni di cui all' articolo 35;
e) provvedere, nel quadro della tutela ambientale dell' assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico;
f) esaminare ed approvare, con provvedimento del Sindaco, esperita la procedura di cui all' articolo 12-bis e sentite la Commissione edilizia e la Unità sanitaria locale competente per territorio, i progetti relativi a discariche di materiali inerti;
g) autorizzare l' apertura delle discariche di cui alla lettera f), con provvedimento emesso dal Sindaco da comunicarsi alla Direzione regionale dell' ambiente, alla Provincia ed all' Unità sanitaria locale competenti per territorio;
h) l' emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell' autorizzazione di cui all' articolo 17. >>.


Art. 25
 
1. All' articolo 25, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << lettera i) >> sono sostituite con le parole << lettera l) >>.
2. All' articolo 25, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << lettera l) >> sono sostituite con le parole << lettera m) >> e le parole << lettera h) >> sono sostituite con le parole << lettera i) >>.
Art. 26
 
1. All' articolo 27, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << ed i Consorzi >> sono sostituite con le parole << , i singoli o associati, i Consorzi >>.
Art. 27
 
1. All' articolo 28, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono soppresse le parole << anche di altre regioni >>.
Art. 28
 
1. All' articolo 29, comma 2, lettera c), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole << 2a categoria >> sono aggiunte le parole << tipo A) e >>.
Art. 29
 
1.
L' articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:
<< Art. 30
 Disciplina dei trasporti
1. I soggetti privati che effettuano per conto terzi il trasporto di rifiuti speciali, per i quali non è prevista alcuna autorizzazione, devono essere provvisti, in occasione di ogni trasporto, di apposita bolla di accompagnamento con l' indicazione dell' origine, destinazione, qualità e quantità dei rifiuti trasportati. >>.

Art. 30
 
1.
Dopo l' articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 30 bis
 Borse recuperi industriali
1. Ai fini del riutilizzo e della commercializzazione dei materiali recuperati dalle aziende nel corso dei rispettivi cicli produttivi, possono venir promosse delle strutture organizzative tendenti ad agevolare il riciclaggio degli scarti di lavorazione (Borse recuperi), anche attraverso l' intermediazione delle Camere di commercio o dell' Unione regionale delle Camere di commercio. >>.

Art. 31
 
1. All' articolo 31, comma 3, lettera a), numero 2), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la percentuale << 50% >> è sostituita con << 30% >>.
2. All' articolo 31, comma 3, lettera a), numero 3), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la percentuale << 50% >> è sostituita con << 30% >>.
3. All' articolo 31, comma 3, lettera a), numero 4), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la percentuale << 50% >> è sostituita con << 30% >>.
Art. 32
 
1. All' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole << Al fine di favorire >> sono aggiunte le parole << la raccolta differenziata, >>.
Art. 33
 
1. All' articolo 33, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << lettera f) >> sono sostituite con le parole << lettera e) >> e dopo le parole << ai Comuni >> sono aggiunte le parole << , singoli o associati, >>.
Art. 34
 
1.
Il comma 2 dell' articolo 35 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le sanzioni pecuniarie amministrative stabilite dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, agli articoli dal 24 al 29 sono decuplicate nel loro ammontare. >>.

2. All' articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le cifre << 50.000 >> e << 500.000 >> sono sostituite, rispettivamente, con le cifre << 1.000.000 >> e << 20.000.000 >>.
Art. 35
 
1. All' articolo 38, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole << lettera h) >> sono sostituite con le parole << lettera i) >>.
CAPO II
 Ulteriori norme
in materia di smaltimento di rifiuti solidi
Art. 36
 
1. Al fine di agevolare un puntuale ed efficace adempimento delle funzioni attribuite alle Unità sanitarie locali e ai Presidi multizonali di prevenzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, con successiva legge regionale verrà disciplinata la concessione, ai citati organismi, di appositi contributi << una tantum >>, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l' attuazione di programmi annuali volti al potenziamento delle strutture di supporto tecnico.
CAPO III
 Norme transitorie, finali e finanziarie
Art. 37
 
1. Con l' entrata in vigore di ciascuno dei Piani provinciali previsti dall' articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall' articolo 22 della presente legge, decade la corrispondente sezione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti già approvato, limitatamente all' ambito territoriale considerato nel Piano provinciale.
2. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, dovrà essere predisposto il Piano per i rifiuti tossici e nocivi previsto dall' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall' articolo 5 della presente legge.
Art. 38
 
1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province verificano, per gli impianti di rispettiva competenza, la rispondenza degli stessi alle norme contemplate nella legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificata e integrata dalla presente legge, al fine di ordinare la rimozione di quelli assolutamente non idonei e gli eventuali adempimenti necessari per gli altri.
Art. 39
 
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 33, nella denominazione del capitolo 2921, dopo le parole << a Comuni >> sono inserite le parole << singoli o associati >>.