LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1988, n. 48

Nuove norme in materia di diritto allo studio.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/1988
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 1
 Finalità
1. Al fine di assicurare agli allievi delle scuole primarie e secondarie della regione l' equipollenza di trattamento di cui all' articolo 33 della Costituzione, e di agevolare l' adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Regione promuove, d' intesa con gli enti locali territoriali e con gli organi collegiali della scuola, gli interventi di cui alla presente legge.
Art. 2
 Destinatari degli interventi
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) gli allievi delle scuole primarie e secondarie frequentanti le scuole non statali, con sede in regione, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
b) le stesse scuole di cui alla lettera a).

Art. 3
 Tipologia degli interventi
1. È prevista la concessione di assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all' articolo 2.
2. Gli assegni sono determinati tenendo conto del reddito familiare e del merito scolastico, secondo i criteri indicati in apposito regolamento, da emanarsi, da parte della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi a beneficiare degli assegni di studio solo gli allievi delle scuole primarie e secondarie che abbiano conseguito la promozione alla classe frequentata nell' anno scolastico per il quale l' assegno viene concesso.
4. È altresì prevista la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore delle scuole di cui all' articolo 2.
5. Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui al comma 4 le scuole che possiedono i seguenti requisiti:
a) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;
b) il personale docente, al momento dell' assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l' insegnamento cui si riferisce;
c) gli allievi devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l' ammissione alle classi che intendono frequentare;
d) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità dei bilanci;
f) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
g) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;
h) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità;
i) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dalla autorità scolastica competente.

Art. 4
 Competenze delle Province
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative alla attuazione degli interventi di cui all' articolo 3.
Art. 5
 Controlli
1. È fatto obbligo alle scuole beneficiarie dei contributi di cui al comma 4 dell' articolo 3 di presentare alle Province, entro il termine stabilito dalle Province stesse, il rendiconto delle spese sostenute con i contributi medesimi.
2. L' inadempimento dell' obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dei benefici.
Art. 6
 Convenzioni
1. L' attuazione degli interventi previsti dal comma 1 dell' articolo 3 può essere affidata dalle Province, mediante apposite convenzioni, direttamente alle scuole interessate.
2. Dette convenzioni debbono, in particolare, contenere:
a) la determinazione dell' oggetto della convenzione;
b) i criteri per l' utilizzazione del contributo regionale;
c) l' indicazione dei criteri di determinazione delle quote di oneri di gestione poste a carico delle famiglie;
d) l' indicazione di eventuali forme di collaborazione e partecipazione ai compiti esercitati dalla Regione e dagli Enti locali in materia di diritto allo studio;
e) le modalità per la richiesta, la gestione e la rendicontazione del contributo; a titolo di rendiconto le scuole presentano l' elenco delle spese sostenute con le sovvenzioni ricevute, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che le medesime sono state impiegate in conformità dei fini per i quali sono state erogate.

Art. 7
 Edilizia scolastica
1. Sono soppresse, all' articolo 5, terzo comma, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificata dalla legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, le parole << e, comunque, per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni >>.
Art. 8
 Regolamento attuativo
1. Per le modalità di erogazione dei finanziamenti della presente legge, verrà emanato dalla Giunta regionale, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, il regolamento attuativo, nel rispetto della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 9
 Decorrenza degli interventi
1. Le norme della presente legge si applicano a partire dall' anno scolastico 1988-1989.
Art. 10
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 1, e dall' articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5771 (1.1.153.2.06.04) con la denominazione << Assegnazioni alle Province per la concessione di assegni di studio per le spese di iscrizione e frequenza alle scuole non statali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 750 milioni per l' anno 1988.
3. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
4. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 4, e dall' articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l' anno 1988.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5772 (1.1.153.2.06.04) con la denominazione << Assegnazioni alle Province per la concessione di contributi alle scuole non statali per le spese di gestione >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di 750 milioni per l' anno 1988.
6. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
7. All' onere complessivo di lire 1.500 milioni, in termini di competenza, si provvede con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.
8. All' onere complessivo di lire 1.500 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.