LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1988, n. 33

Piano socio - assistenziale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1988
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 Oggetto
1. La formazione del piano regionale triennale socio - assistenziale, prevista dal primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dal primo comma dell' articolo 56 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è disciplinata dalla presente legge e dagli allegati di cui all' articolo 32.
Art. 2
 Contenuto
1. Il piano definisce obiettivi, criteri e modalità per la programmazione, l' organizzazione e l' erogazione dei servizi socio - assistenziali nel territorio regionale. In tale ambito esso determina:
a) l' assetto istituzionale ed organizzativo;
b) i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi di prestazione e funzionalità dei presidi e dei servizi;
c) la politica per l' uso delle risorse;
d) le procedure di attuazione e verifica.

Art. 3
 Durata e validità
1. Il piano ha validità nel triennio 1988-1990, salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.
2. Entro tre mesi dalla scadenza del triennio la Giunta regionale presenterà il disegno di legge per il triennio successivo, fermo restando che fino all' entrata in vigore del successivo piano permane la validità del piano anteriore.
Art. 4
 Principi e finalità
1. Il piano si ispira ai seguenti principi:
a) rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose, della riservatezza attinente sia alla sfera psicofisica, sia a quella sociale del cittadino;
b) adeguatezza dell' intervento al bisogno e alle esigenze familiari, relazionali ed esistenziali del cittadino;
c) autonomia dell' assistenza sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali;
d) concorso della famiglia, compresa quella prevista e definita dagli articoli 25 e 51, quarto comma della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del volontariato, delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema di cui al comma 2;
e) pari dignità dell' intervento prestato da tutti i servizi che concorrono al conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

2. Il sistema dei servizi socio - assistenziali è rivolto al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) concorrere alla crescita civile e sociale della comunità, promuovendo una convivenza responsabile e solidale;
b) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con i servizi preposti alla sanità, all' educazione e al lavoro, le cause di ordine economico, ambientale, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
c) assicurare le fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l' uguaglianza di trattamento a parità di bisogno, trattamenti diversificati in rapporto ad esigenze specifiche, il diritto di scelta per l' utente fra le prestazioni erogate dai soggetti di cui all' articolo 6, senza che creino immotivato aggravio economico e discriminazione;
d) sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l' integrazione dei servizi socio - assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo;
e) agire a sostegno della famiglia, intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
f) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

3. La politica sociale della Regione, in conformità ai principi e alle finalità enunciati ai commi 1 e 2, promuove la disponibilità dei seguenti servizi:
a) uno standard essenziale di prestazioni garantite dal comparto pubblico a tutta la popolazione e fornite dai soggetti pubblici o da idonei soggetti privati, per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di maggiore bisogno e disagio;
b) prestazioni integrative fornite dal settore pubblico o da idonei soggetti privati, finanziate e coordinate dall' ente pubblico;
c) altre prestazioni agevolate dagli enti pubblici, ma direttamente erogate e finanziate da forme di volontariato o di mercato.

4. La Regione assicura ai cittadini l' informazione sulla natura, sugli standards e sulla funzionalità dei servizi cui hanno diritto.
Art. 5
 Obiettivi
1. Il piano persegue obiettivi strategici ed obiettivi specifici.
2. Gli obiettivi strategici sono enunciati nell' allegato n. 1 alla presente legge.
3. Gli obiettivi specifici, relativi al triennio 1988-1990, sono definiti negli allegati nn. 2, 3, 4 e 5 alla presente legge e riguardano:
a) l' organizzazione del servizio sociale di base a favore della generalità della popolazione;
b) linee prioritarie di intervento a favore della maternità, dell' infanzia e dell' età evolutiva, degli anziani, degli handicappati e nell' area della devianza e della criminalità;
c) l' avvio delle azioni programmatiche di cui all' articolo 22;
d) la riconversione della spesa regionale e gli indirizzi sull' impiego delle risorse finanziarie a disposizione degli enti locali.

Art. 6
 Soggetti
1. Alla realizzazione del sistema socio - assistenziale concorrono:
a) i Comuni, singoli o associati, le Comunità montane e la Comunità collinare del medio Friuli, le Unità sanitarie locali, le Province;
b) i Consorzi di enti locali territoriali e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
c) le associazioni, le cooperative, le istituzioni e gli altri soggetti privati che erogano servizi e prestazioni socio - assistenziali;
d) i cittadini che in forme individuali, familiari o associative si attivano in tale campo volontariamente e senza fine di lucro.

Art. 7
 Destinatari
1. I servizi, le prestazioni e gli interventi socio - assistenziali sono rivolti ai cittadini residenti nella regione e si estendono agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno nonché ai cittadini, agli stranieri ed apolidi occasionalmente presenti o dimoranti che siano bisognosi di interventi urgenti; sono fatte salve le vigenti normative nazionali in materia di domicilio di soccorso.
2. Agli assistiti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.
Art. 8
 Diritti degli utenti
1. Le modalità organizzative dei servizi e delle strutture devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri:
a) salvaguardare la dignità, l' autonomia e la personalità degli utenti, promuovendo la partecipazione degli stessi e dei loro familiari nonché assicurare loro idonee forme di informazione;
b) consentire, compatibilmente con le esigenze della vita comunitaria, il libero accesso alle strutture di accoglimento dei familiari e delle altre persone richieste dagli ospiti;
c) assicurare il diritto degli utenti alla riservatezza.

CAPO II
 Assetto istituzionale: funzioni programmatorie e gestionali
Art. 9
 Ruolo della Regione
1. La Regione, al fine di programmare ed organizzare il sistema socio - assistenziale, in coordinamento con gli indirizzi del piano sanitario regionale ed in armonia con le linee del piano regionale di sviluppo, svolge i seguenti compiti:
a) segue l' elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale, curando gli opportuni rapporti con i competenti organi centrali;
b) elabora il piano socio - assistenziale regionale e cura l' attuazione degli adempimenti ad esso connessi;
c) determina gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi, salvaguardando il raccordo con il momento sanitario e promuovendo forme di collaborazione fra gli enti locali, nonché forme di associazione obbligatoria per i Comuni il cui dato demografico non consenta l' attuazione dei corrispondenti servizi;
d) stabilisce indirizzi, criteri e modalità per l' organizzazione dei servizi e delle attività;
e) stabilisce i requisiti e gli standards delle strutture, anche ai fini delle autorizzazioni al funzionamento e dell' accertamento dei requisiti per il convenzionamento;
f) promuove la formazione, l' aggiornamento e la qualificazione del personale e assume iniziative per favorirne la mobilità;
g) ripartisce su base provinciale i fondi previsti dal piano socio - assistenziale e promuove l' uso coordinato di tutte le risorse finanziarie impiegate nel settore, raccordando la spesa e gli interventi;
h) promuove ed attua forme di vigilanza, di verifica e di controllo dell' efficienza e dell' efficacia dei servizi;
i) cura la tenuta dei registri dei soggetti privati, delle strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali e delle associazioni di volontariato;
l) organizza il sistema informativo dell' assistenza sociale, coordinato con quello sanitario e con il più generale sistema informativo regionale;
m) promuove la ricerca finalizzata;
n) redige la relazione socio - assistenziale annuale e quella triennale di verifica del piano.

Art. 10
 Ruolo delle Province
1. Le Province, come momento decentrato e attuativo della programmazione regionale, svolgono i seguenti compiti:
a) partecipano all' elaborazione del piano regionale socio - assistenziale promuovendo la partecipazione degli Enti locali territoriali e delle altre componenti istituzionali e sociali, pubbliche e private, nell' ambito di rispettiva competenza;
b) elaborano i piani attuativi locali riferiti al proprio territorio, in armonia con il piano e con le corrispondenti direttive regionali, attivando la partecipazione delle istanze locali;
c) provvedono ad assegnare agli enti, istituzioni ed organismi di livello sub provinciale i fondi messi loro a disposizione dalla Regione per l' attuazione del piano e delle previsioni della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
d) costituiscono momento decentrato del sistema informativo regionale socio - assistenziale e momento di coordinamento dei flussi informativi locali;
e) assumono ogni altra iniziativa ad esse delegata dalla Regione, ivi comprese funzioni di vigilanza e di verifica.

Art. 11
 Ruolo dei Comuni
1. Sono esercitate dai Comuni, singoli o associati, le funzioni concernenti l' organizzazione e l' erogazione dei servizi e delle prestazioni socio - assistenziali di base, comprensive delle attività del servizio sociale di cui al successivo articolo 19 e delle relative funzioni di assistenza domiciliare, economica ed abitativa, nonché della gestione delle strutture di primo livello.
Art. 12
 Ruolo delle Unità sanitarie locali
1. Ferme restando le specifiche competenze riconosciute alle Unità sanitarie locali da leggi statali o regionali, spetta alle medesime l' esercizio di quelle attività socio - assistenziali eventualmente loro delegate dai Comuni o dalla Regione ai sensi e con le modalità dell' articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Devono inoltre garantire ai soggetti assistiti nelle strutture o dai servizi del territorio le prestazioni sanitarie occorrenti, secondo le indicazioni e le modalità che verranno definite dalla programmazione regionale di settore.
2. Le attività di rilievo sanitario, connesse a quelle socio - assistenziali, gravano sui costi del Fondo sanitario nazionale e non possono incidere sui fondi destinati all' assistenza.
Art. 13
 Ruolo dell' assistenza privata
1. In conformità all' articolo 38, ultimo comma, della Costituzione è garantita libertà per i singoli, le associazioni, le cooperative, le fondazioni e le altre istituzioni, dotate o no di personalità giuridica, che intendano svolgere attività assistenziale.
2. Le istituzioni e gli altri organismi privati indicati al comma 1 partecipano alla programmazione regionale e concorrono alla realizzazione del sistema socio - assistenziale, alle condizioni e con le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.
Art. 14
 Registro regionale dei soggetti privati
1. È istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1989, presso la Direzione del lavoro e della assistenza sociale, il registro regionale delle associazioni, fondazioni e istituzioni private anche a carattere cooperativo, dotate o no di personalità giuridica.
2. L' iscrizione in tale registro è la condizione per stabilire l' idoneità dei soggetti privati, a concorrere alla realizzazione del sistema socio - assistenziale.
3. L' iscrizione nel registro delle istituzioni private, fermo restando il rispettivo regime giuridico - amministrativo, è disposta previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore regionale al lavoro ed assistenza sociale, sentiti i Comuni, singoli o associati, nei cui territori operano, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo i criteri indicati negli allegati al presente piano.

4. I soggetti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a), potranno stipulare convenzioni con i soggetti privati iscritti nel registro regionale di cui al comma 1.
Art. 15
 Registro regionale delle strutture
di accoglimento residenziale
1. È istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1989, presso la Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, il registro regionale delle strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, facenti capo ad enti, istituzioni ed organismi sia pubblici sia privati; detto registro viene periodicamente aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.
2. L' iscrizione nel registro è disposta, a domanda degli interessati e previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale. Sono iscritte di diritto le strutture di ricovero già inserite nell' elenco previsto dall' articolo 14, 8 comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 salvo restando l' obbligo dell' adeguamento, entro termini di tempo prefissati, ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 3.
3. Le nuove strutture di ospitalità che intendono operare nel territorio regionale devono essere preventivamente riconosciute idonee a funzionare dal Sindaco del Comune dove hanno sede, che accerterà la sussistenza dei requisiti previsti da apposito Regolamento di esecuzione, che verrà adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. Il Regolamento disciplinerà altresì l' attività regionale di vigilanza e controllo sulle strutture, che sarà esercitata anche avvalendosi dell' apporto di responsabili di servizi delle Unità sanitarie locali, del personale ispettivo delle medesime e di operatori di enti locali.
5. In attesa dell' emanazione del Regolamento di cui ai commi 3 e 4 rimane ferma la competenza delle Unità sanitarie locali prevista dall' articolo 1, penultimo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31.
6. La cancellazione dal registro ha luogo per il venir meno dell' attività di accoglimento o dei prescritti requisiti ed è disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale.
Art. 16
 Volontariato
1. Si intende per attività di volontariato quella intrapresa e svolta per libera scelta e gratuitamente, non in esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, promozione e sviluppo della persona umana.
2. Le attività di volontariato possono essere rese in forma individuale o collettiva, nell' ambito di strutture pubbliche o private ovvero autonomamente.
Art. 17
 Registro regionale del volontariato
1. È istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1989, il registro regionale delle associazioni di volontariato dotate o no di personalità giuridica.
2. L' iscrizione nel registro è concessa a domanda degli interessati, da inoltrarsi alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, a condizione che l' associazione svolga da almeno un anno attività assistenziale, che non abbia fine di lucro e che si fondi sull' apporto personale e gratuito degli associati.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dallo statuto o dall' atto costitutivo dell' associazione e deve indicare:
a) il settore e l' ambito territoriale di intervento;
b) la struttura interna;
c) il numero dei volontari;
d) la natura e le modalità delle prestazioni;
e) l' entità delle risorse autonome;
f) se siano in atto, e quali, forme di convenzione.

4. L' iscrizione nel registro è disposta, su deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale, previo parere del Comune o dei Comuni nel cui territorio ha sede l' associazione, e dà titolo a:
a) partecipare alla programmazione regionale socio - assistenziale, con diritto di informazione, di consultazione e di iniziativa propositiva;
b) stipulare convenzioni con enti pubblici locali per specifiche attività;
c) fruire di contributi regionali disposti con specifiche norme di legge, con esclusione comunque di compensi per le prestazioni rese dai volontari;
d) iscrivere i propri soci ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Regione.

5. La Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale provvede alla tenuta del registro delle associazioni di volontariato e agli opportuni accertamenti e verifiche; il registro viene periodicamente aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.
6. La cancellazione delle associazioni che abbiano cessato l' attività o nei cui confronti siano venuti meno i requisiti prescritti è disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale.
CAPO III
 Assetto organizzativo
Art. 18
 Strutturazione del sistema socio - assistenziale
1. Il sistema regionale degli interventi socio - assistenziali è strutturato nei seguenti livelli:
a) un primo livello riferito all' ambito di uno o più distretti sanitari della stessa Unità sanitaria locale, costituito dai servizi e dalle prestazioni di cui all' articolo 11;
b) un secondo livello, costituito dai servizi e dalle strutture di area vasta, non inferiore all' ambito zonale, con particolare riguardo ai centri diurni e alle residenze di assistenza sociale e sanitaria.

Art. 19
 Servizio sociale di base
1. Il servizio sociale di base, inteso quale servizio di primo livello, diffuso sull' intero territorio regionale, ha compiti di informazione e di prevenzione, di rilevazione dei bisogni dell' utenza e di prima risposta, ove possibile, agli stessi. Le relative funzioni si articolano in: osservazione dei bisogni, raccolta di dati, segretariato sociale, analisi della domanda, presa in carico del caso, sostegno alla famiglia, verifica dell' efficacia degli interventi.
2. L' organizzazione del servizio è riferita di norma ad un bacino di utenza di 15.000 - 30.000 abitanti, coincidente con l' ambito di uno o più distretti sanitari della stessa Unità sanitaria locale, secondo l' articolazione territoriale di cui all' apposito progetto obiettivo; il lavoro è impostato sulla multiprofessionalità degli operatori, riuniti in equipe.
3. La gestione del servizio compete ai Comuni ovvero alle Comunità montane o alle Unità sanitarie locali, se a ciò delegate dai Comuni che ne fanno parte, e può avvalersi dell' apporto, tramite convenzione, di idonei soggetti privati.
4. Nei casi in cui l' articolazione territoriale del servizio includa più Comuni la sua organizzazione è attuata sulla base di una convenzione obbligatoria tra i medesimi, secondo uno schema - tipo predisposto dall' Amministrazione regionale ed allegato al progetto obiettivo relativo al servizio medesimo.
5. La convenzione di cui al comma 4 determinerà il coordinamento fra i vari elementi ed apporti necessari all' organizzazione e al funzionamento del servizio; il referente organizzativo dello stesso è individuato nel Comune sede di distretto sanitario ovvero, nell' ipotesi di un bacino di utenza riferito a più distretti sanitari, nel Comune sede del distretto più popoloso.
6. Al fine dell' integrazione delle attività assistenziali di base le province stipulano con gli enti indicati al comma 3 del presente articolo apposite convenzioni nelle quali dovrà prevedersi l' affidamento agli stessi delle funzioni gestionali, di competenza provinciale, relative ai minori, alle gestanti, alle madri e all' assistenza ai ciechi e sordomuti con contestuale messa a disposizione del personale, dei beni e delle risorse finanziarie occorrenti; allo stesso fine dell' integrazione uno specifico protocollo d' intesa degli enti locali competenti con l' Unità sanitaria locale definirà il raccordo del servizio sociale di base con l' equipe di distretto sanitario e l' utilizzo, da parte del servizio sociale, degli operatori assistenziali di distretto del ruolo sanitario.
Art. 20
 Comitato di coordinamento
1. In ciascun ambito territoriale del servizio sociale di base è istituito un Comitato di coordinamento, composto dal Sindaco del Comune o dai Sindaci dei Comuni ovvero dai loro delegati, dal Presidente del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale ovvero da un suo delegato, dal coordinatore del servizio sociale di base e dal coordinatore o dai coordinatori del distretto o dei distretti sanitari.
2. Il Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del Sindaco del Comune o, nel caso di più Comuni, del Sindaco del Comune individuato ai sensi del comma 5, dell' articolo 19 ovvero su richiesta di almeno tre componenti.
3. Alle sedute sono invitati di volta in volta a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o organismi interessati e operanti nel territorio, comprese l' Amministrazione provinciale di pertinenza e le associazioni sindacali, di volontariato e di categoria.
4. Il Comitato esprime pareri, elabora proposte e formula indicazioni operative, con riguardo fra l' altro al coordinamento delle attività, al miglior utilizzo delle risorse e alla verifica dei risultati degli interventi.
Art. 21
 Servizi e strutture di area vasta
1. I servizi e le strutture pubbliche deputate specificamente all' assistenza sul territorio degli handicappati, degli anziani non autosufficienti e di altri soggetti a rischio sono gestite dai Comuni singoli od associati, da Consorzi di enti locali, da Comunità montane o collinare del Medio Friuli, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ovvero da Unità sanitarie locali, su delega dei Comuni interessati.
2. Eccezion fatta per l' ultima ipotesi di cui al comma 1, gli enti responsabili dei servizi e delle strutture predette stipulano apposite convenzioni con le Unità sanitarie locali di pertinenza per l' acquisizione delle occorrenti prestazioni di rilievo sanitario tramite erogazione diretta o rimborso delle spese a tal fine sostenute dagli Enti predetti.
CAPO IV
 Interventi
Art. 22
 Progetti obiettivo ed azioni programmatiche
1. La previsione degli interventi specifici, in coerenza con gli indirizzi del piano, è contenuta nei progetti obiettivo e nelle azioni programmatiche, raccordati con gli analoghi strumenti della programmazione regionale sanitaria.
2. I progetti obiettivo hanno lo scopo, mobilitando risorse secondo un disegno finalizzato di coordinamento, di affrontare problemi prioritari od urgenti; le azioni programmatiche sono rivolte all' attivazione di funzioni specifiche di carattere promozionale, culturale ed organizzativo.
3. I progetti obiettivo, che verranno approvati con deliberazioni quadro della Giunta regionale entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, riguarderanno:
a) l' organizzazione del servizio sociale di base e la definizione, sentiti i Comuni interessati, degli ambiti territoriali di articolazione del servizio;
b) interventi a tutela della maternità, dell' infanzia e dell' età evolutiva;
c) interventi a tutela degli anziani;
d) interventi a tutela degli handicappati.

4. La Giunta regionale curerà inoltre la definizione, su proposta della Commissione regionale tecnico - consultiva in tema di disadattamento, devianza e criminalità, di un progetto pilota per l' avvio in tale campo di iniziative di recupero e reinserimento.
5. Le azioni programmatiche, previste nell' allegato n. 4, attengono ai seguenti settori: educazione sociale, formazione professionale, ricerca finalizzata e sistema informativo; la loro attuazione si conformerà ad apposite direttive emanate dalla Giunta regionale.
CAPO V
 Attuazione e verifica del piano
Art. 23
 Piani attuativi delle Province
1. Ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei progetti obiettivo di cui all' articolo 22 spetta alle Province l' elaborazione dei piani locali attuativi del piano regionale socio - assistenziale. Detti piani, da adottarsi da ciascuna Provincia per l' ambito di rispettiva pertinenza non oltre il primo semestre del 1989, dovranno attenersi a direttive tempestivamente emanate dalla Giunta regionale, riguardanti in particolare metodologie e modalità per:
a) la specificazione locale degli obiettivi ed indirizzi regionali;
b) la localizzazione e il dimensionamento dei servizi e dei presidi del territorio;
c) la definizione della struttura organizzativa dei servizi;
d) la quantificazione del personale necessario e delle risorse finanziarie occorrenti.

2. Per l' elaborazione dei piani attuativi le Province attivano la partecipazione ed il confronto con le realtà istituzionali e sociali di livello subprovinciale. I piani devono comunque essere predisposti in collaborazione con i Comuni interessati, tenendo conto della rilevanza delle funzioni svolte dai Comuni capoluoghi di provincia, che si esprimono attraverso l' intesa in materia di localizzazione dei presidi socio - assistenziali.
Art. 24
 Approvazione ed efficacia dei piani attuativi
1. Adottato il piano attuativo, ciascuna Amministrazione provinciale provvede a trasmetterlo per il tramite della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale alla Giunta regionale, la quale si esprime su di esso entro 60 giorni dal ricevimento mediante deliberazione di approvazione o di rinvio con osservazioni e richieste di modificazione per inosservanza delle direttive di cui all' articolo 23, comma 1.
2. Qualora il piano sia rinviato dalla Giunta regionale, esso deve essere riapprovato entro 30 giorni, con le modificazioni indicate dalla Regione. Nel caso ciò non avvenga, la Giunta regionale può procedere d' ufficio alla modificazione del piano.
Art. 25
 Verifica della realizzazione del piano
1. La verifica del grado di realizzazione e dell' efficacia del piano ha luogo annualmente attraverso la relazione socio - assistenziale prevista dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 e, alla fine del triennio di validità, tramite apposita relazione finale; ove necessario, le modifiche e gli aggiornamenti al piano si approvano con legge regionale.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono formulate sulla base di relazioni predisposte dalle Province per l' ambito di rispettiva competenza secondo i criteri e le modalità definite con direttive della Giunta regionale.
Art. 26
 Poteri sostitutivi
1. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del piano si applicano le vigenti disposizioni in materia di poteri sostitutivi.
Art. 27
 Comitato consultivo
1. È istituito, presso la Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, il Comitato regionale consultivo in materia di attuazione del piano socio - assistenziale.
2. Il Comitato dura in carica il triennio di validità del piano ed è così composto:
a) dall' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale, in veste di Presidente;
b) dai Presidenti delle Province o loro delegati;
c) dai Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia o loro delegati;
d) da una rappresentante dell' ANCI;
e) da un rappresentante dell' UNCEM;
f) da quattro esperti designati dalle Associazioni degli enti pubblici e privati operanti nel settore socio - assistenziale, due dei quali designati dalla componente pubblica;
g) da due esperti in materia di servizi sociali scelti dal Presidente;
h) da due rappresentanti dei gruppi di volontariato;
i) da un rappresentante della consulta regionale delle Associazioni degli handicappati;
l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
m) da due rappresentanti della cooperazione operante nel settore;
n) dal direttore << pro tempore >> della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale;
o) dal direttore << pro tempore >> della Direzione regionale dell' igiene e della sanità.

3. Il Comitato ha compiti consultivi e si esprime, oltre che su ogni argomento sul quale il Presidente intenda acquisirne il parere, su progetti obiettivo di cui all' articolo 22, sugli schemi di regolamenti, di direttive e di convenzioni predisposti dall' Amministrazione regionale per l' attuazione del piano e sui piani di aggiornamento e di formazione del personale di cui all' apposita azione programmatica.
4. All' interno del Comitato potranno essere costituiti gruppi di lavoro per l' approfondimento di questioni specifiche.
5. Ogni qual volta sia ritenuto utile, in relazione agli argomenti posti all' ordine del giorno, il Presidente può far intervenire alle riunioni rappresentanti di altri enti o organismi e funzionari regionali.
6. Il Comitato elegge nel suo seno il Vicepresidente; funge da segretario un dipendente della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
CAPO VI
 Finanziamento del piano e politica della spesa
Art. 28
 Fonti di finanziamento
1. Al finanziamento del piano socio - assistenziale per gli anni 1988-1990 si provvede mediante l' utilizzo degli stanziamenti a tal fine iscritti nel fondo globale del bilancio regionale per gli anni medesimi.
2. Costituiscono inoltre fonti di finanziamento:
a) le dotazioni finanziarie delle normative regionali del settore socio - assistenziale e le assegnazioni statali in materia;
b) gli altri stanziamenti specificatamente iscritti nel bilancio regionale e finanziati con risorse proprie della Regione;
c) le autonome risorse degli enti locali e il contributo dell' utenza per i servizi a domanda individuale.

3. L' onere finanziario delle attività di rilievo sanitario ricomprese nella gestione di servizi e presidi a valenza socio - sanitaria fa carico al Fondo sanitario nazionale.
Art. 29
 Criteri di finanziamento e di riparto
1. Per l' anno in corso rimangono ferme le modalità di assegnazione, previste dalle vigenti leggi regionali del settore socio - assistenziale, dei finanziamenti iscritti negli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale. Per gli anni successivi si fa rinvio, oltre che all' adeguamento normativo di cui all' articolo 31 della presente legge, agli articoli 33, 34, 59 e 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e alle indicazioni contenute nell' allegato n. 5 << Politica della spesa >>.
CAPO VII
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
 Norme di salvaguardia
1. Fino all' approvazione dei piani attuativi, di cui all' articolo 23, gli enti locali territoriali si attengono nello svolgimento delle proprie funzioni, agli indirizzi e alle disposizioni della presente legge.
2. Nelle more dell' adempimento di cui al comma 1 è impedita l' apertura di nuovi presidi o servizi da parte degli enti predetti, salvo che la stessa sia previamente autorizzata, su motivata richiesta, dalla Giunta regionale.
Art. 31
 Adeguamento ed abrogazione di norme
1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predisporrà gli strumenti occorrenti ad adeguare ai contenuti del piano la vigente normativa di settore.
2. I commi dal secondo al tredicesimo, dell' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, sono abrogati.
4. I commi 3 e 4 dell' articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, sono abrogati.
5. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge non potranno più trovare attuazione gli adempimenti di cui all' articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, cessando altresì l' obbligo della messa a disposizione delle Unità sanitarie locali del personale considerato agli articoli 1 e 2 della medesima legge.
Art. 32
 Approvazione degli allegati
1. Sono approvati i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente legge:
n. 1: << Obiettivi strategici del piano >>;
n. 2: << Indicazione degli obiettivi specifici per il triennio 1988-1990 >>;
n. 3: << Linee programmatiche per gli interventi a favore della generalità della popolazione, della maternità, dell' infanzia e dell' età evolutiva, degli anziani, degli handicappati e nell' area della devianza e della criminalità >>;
n. 4: << Azioni programmatiche >>;
n. 5 << Politica della spesa >>;

Art. 33
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.