LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 5
 
1. All' articolo 254, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario >> sono sostituite dalle parole: << Complessivamente quattro posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario >>.
Art. 6
 
1. All' articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, comma 1, sono soppresse le parole << equiparato a Direzione regionale >>; il comma 2 è soppresso.
Art. 7
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 259 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 1, entra in vigore il primo giorno successivo ai 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.