PARTE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
1. L' ordinamento della Regione Friuli - Venezia Giulia si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto speciale di autonomia.
Art. 2
1. L' azione legislativa ed amministrativa della Regione si informa ai seguenti principi e criteri fondamentali:
a) al metodo della programmazione per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dell' intera comunità regionale e del suo territorio;
b) al metodo del decentramento istituzionale e funzionale finalizzato anzitutto al potenziamento ed alla valorizzazione delle autonomie locali;
c) al metodo della collegialità decisionale ed operativa;
d) alla chiarezza, trasparenza, pubblicità ed imparzialità dell' attività amministrativa;
e) all' efficienza ed all' economicità della gestione, anche mediante la semplificazione e il generale snellimento delle procedure, nonché la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi;
f) alla massima e diffusa informazione in merito agli interventi ed alle provvidenze regionali.
Art. 3
1. L' organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell'
articolo 97 della Costituzione, per assicurare la funzionalità e l' efficienza dell' azione regionale, si ispira, a sua volta, ai seguenti principi e criteri fondamentali:
a) flessibilità ed integrazione delle strutture organizzative anche attraverso idonee verifiche procedimentali;
b) omogeneità e complementarietà delle funzioni e delle materie.
2. Allo stesso fine, l' organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire:
a) la più ampia partecipazione del personale ai vari livelli funzionali di operatività e la responsabilizzazione dello stesso, in relazione ai compiti affidati;
b) il metodo della collegialità;
c) la qualificazione professionale, anche attraverso il costante svolgimento di programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
d) la mobilità e la rotazione del personale;
e) l' adozione delle più moderne tecniche operative, anche attraverso il progressivo sviluppo dei sistemi informatici per l' automazione delle procedure.
Art. 4
1. La Regione, ai sensi degli articoli 11 e 59 dello Statuto di autonomia, attua il decentramento delle funzioni mediante conferimento o delega di attribuzioni agli enti locali, al fine di valorizzare l' autonomia nel quadro degli strumenti della programmazione regionale.
2. Nelle materie e relativamente alle funzioni oggetto di decentramento, le strutture regionali competenti curano i rapporti con gli enti delegatari o titolari delle funzioni trasferite, svolgendo la funzione di coordinamento per assicurare uniformità di indirizzo negli interventi.
Art. 5
1. In coerenza con il principio della trasparenza e pubblicità dell' azione amministrativa ed al fine di garantire la più ampia informazione sull' attività legislativa e amministrativa della Regione, è riconosciuto ai cittadini interessati il diritto di accesso agli atti concernenti le attività medesime nei limiti e secondo le modalità previste dai commi successivi.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti concernenti l' attività legislativa e dei resoconti delle sedute del Consiglio regionale nonché di copia degli atti amministrativi della Regione e degli Enti regionali, che siano a rilevanza esterna e siano divenuti esecutivi.
3. L' esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di produzione.
4. Le richieste di accesso ai documenti possono essere presentate da persone che ne abbiano motivato interesse; per i documenti concernenti l' attività del Consiglio regionale le richieste vanno presentate alla Segreteria generale del Consiglio medesimo; per gli atti amministrativi vanno presentate rispettivamente alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale e alle Direzioni degli Enti regionali.
5. Il diritto di accesso è comunque escluso quando ciò sia previsto da norme di legge o quando vi sia l' esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone o di gruppi.
6. Con deliberazione della Giunta regionale o dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, potranno essere disciplinate iniziative per la più ampia pubblicizzazione di atti o documenti di interesse generale.
Art. 6
1. Con successive leggi regionali si provvederà a disciplinare in maniera uniforme e semplificata le procedure relative alla concessione delle provvidenze e dei contributi previsti dalla legislazione regionale nei vari settori di intervento.
PARTE V
NORME CONCERNENTI L' ORDINAMENTO
E L' ORGANIZZAZIONE
DEL PERSONALE REGIONALE
Art. 239
1. I dirigenti preposti alla Segreteria generale del Consiglio regionale e della Presidenza della Giunta regionale assumono rispettivamente la denominazione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale.
2. Il dirigente preposto alla Ragioneria generale assume la denominazione di Ragioniere generale.
3. Il dirigente preposto all' Ufficio di piano assume la denominazione di Direttore regionale della programmazione.
4. Il dirigente preposto all' Ufficio legislativo e legale assume la denominazione di Avvocato della Regione.
5. Il dirigente preposto alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi è Direttore del Corpo forestale regionale.
Art. 240
1. Il Segretario generale del Consiglio regionale cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni legislative su disposizione dei rispettivi Presidenti.
2. Predispone, secondo le direttive del Presidente, l' ordine del giorno dell' Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.
3. Coordina l' attività dei Servizi della Segreteria generale del Consiglio.
4. Dirige il personale del Consiglio e, in tale veste, ne dispone l' assegnazione ai diversi uffici.
5. Il Vicesegretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni; è segretario della Giunta del regolamento e di quella delle elezioni; provvede al disbrigo delle pratiche affidategli relative alla Presidenza.
Art. 241
1. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale coadiuva direttamente il Presidente nell' esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovrintendenza di tutti gli uffici regionali, nonché all' attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell' Amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive; vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e l' inserimento nella raccolta ufficiale.
2. È segretario della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della Segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la legittimità, la compiutezza dell' istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandoli, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.
3. Dirige e coordina l' attività degli uffici della Segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolati di competenza della Presidenza della Giunta e in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.
4. Garantisce l' uniformità di funzionamento dei Comitati dipartimentali ed interdipartimentali.
5. Funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della Regione ed a richiesta degli enti regionali può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi.
6. Il Presidente della Giunta nomina i funzionari che possono sostituire il Segretario generale, quali ufficiali roganti aggiunti.
7. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale è coadiuvato nell' esercizio delle sue funzioni da due Vicesegretari generali che svolgono i compiti loro assegnati dallo stesso Segretario generale; in particolare, un vicesegretario generale svolge funzioni vicarie di sostituzione in caso di assenza o impedimento, l' altro Vicesegretario generale, contemporaneamente preposto all' Ufficio di piano, svolge funzioni di coordinamento dell' attività dipartimentale ed interdipartimentale.
Art. 242
1. Il Direttore regionale della programmazione è preposto al coordinamento delle attività di programmazione della Regione e, in tale veste, dirige e coordina l' attività dell' Ufficio di piano.
2. Egli ha il compito di:
a) curare tutti gli adempimenti inerenti la predisposizione, aggiornamento, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo e dei documenti connessi;
b) predisporre gli elementi relativi alla formulazione di proposte di interventi straordinari dello Stato nel Friuli - Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 50 dello Statuto regionale, nonché di altri interventi straordinari di carattere settoriale;
c) promuovere le iniziative per il coordinamento della programmazione regionale con l' attività programmatoria delle Province e degli altri enti locali territoriali del Friuli - Venezia Giulia e collaborare con le Direzioni regionali competenti alla realizzazione delle iniziative di rilevante interesse per l' economia regionale.
Art. 243
1. Il Ragioniere generale dirige e coordina l' attività degli uffici della Ragioneria generale.
2. Assicura la predisposizione tecnica del bilancio pluriennale, di quello annuale di competenza e di cassa, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione; risponde della corretta predisposizione delle norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi; assicura altresì la regolare tenuta delle scritture contabili e della gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinché sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione; assicura inoltre l' omogeneità del riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa, nonché il controllo sulla legalità degli stessi e degli altri provvedimenti della Regione soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 58 dello Statuto.
3. Al Ragioniere generale spetta altresì:
a) apporre il visto sugli atti d' impegno e relative variazioni;
b) vistare i mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento;
c) firmare, quale ordinatore secondario della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa.
4. Il Ragioniere generale può delegare le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, al Direttore del Servizio centrale della ragioneria e al Direttore del Servizio distaccato della ragioneria di Udine ed in caso di particolari esigenze di servizio può delegare dette funzioni anche ad altri dipendenti in servizio presso la Direzione medesima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere.
5. Nei casi in cui un rilievo, sollevato in sede del controllo previsto dagli articoli 81 e 83, contro la legittimità di un provvedimento non venga accolto dall' organo che ha emesso il provvedimento stesso, spetta al Ragioniere generale della Regione confermare il rilievo ai sensi e per gli effetti di cui all'
articolo 18 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 244
1. L' Avvocato della Regione, nella sua veste di direttore dell' Ufficio legislativo e legale, dirige e coordina l' attività dell' Ufficio stesso, assumendo la responsabilità degli elaborati e degli atti relativi.
2. L' Avvocato della Regione presta, altresì, diretta assistenza e consulenza legislativa, giuridico - amministrativa e legale al Presidente della Giunta regionale ed a favore di tutti gli altri organi e strutture della Regione, nonché di quelli degli enti da essa dipendenti.
3. L' Avvocato della Regione mantiene, infine, i rapporti con i difensori e con l' Avvocatura dello Stato, quando la Regione si avvale del relativo patrocinio, e può assumere, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, l' assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell' Amministrazione regionale e degli enti ivi indicati.
4. Il dirigente incaricato di sostituire l' Avvocato della Regione in caso di assenza o impedimento coadiuva, altresì, lo stesso nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 63 e svolge i compiti di coordinamento che gli vengono dal medesimo assegnati.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 6, comma 3, L. R. 8/1988
Art. 245
1. Ai Direttori regionali spetta, nell' ambito di competenza ed in applicazione delle direttive del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori:
a) di predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
b) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell' attività dell' Amministrazione regionale;
c) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 600 milioni di lire, ridotto della metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché provvedere all' approvazione dei contratti stipulati ai sensi dell' articolo 246, comma 1, lettera a), assumendo i relativi impegni di spesa;
d) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera c);
e) provvedere all' approvazione degli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di cui all' articolo 246, comma 1, lettera b);
f) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale previamente deliberate dalla Giunta regionale;
g) rilasciare concessioni, autorizzazioni e licenze ed analoghi provvedimenti, salvo quelli espressamente riservati al Presidente della Giunta regionale o agli Assessori da leggi o regolamenti;
h) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' Amministrazione regionale che comportino impegni di spesa superiore ai 120 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;
i) provvedere all' accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di loro competenza;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori e proporre al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore l' adozione degli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.
2. I provvedimenti di approvazione dei contratti di cui alla lettera c) e i provvedimenti di cui alla lettera d) del comma 1, eccezion fatta per gli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, nonché i provvedimenti di cui alle lettere e), f) ed h) del medesimo comma 1 sono definitivi.
3. Restano salve le eventuali diverse o maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
4. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui al comma 2 del presente articolo, con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei Conti e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 246
1. Ai Direttori di Servizio spetta nell' ambito di competenza ed in applicazione delle direttive dei rispettivi Direttori regionali:
a) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione;
b) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella lettera a);
c) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;
d) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' Amministrazione regionale che comportino impegno di spesa non superiore a 120 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;
e) provvedere all' accreditamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di sua competenza;
f) provvedere, previa diffida, ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Direttore regionale, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi;
g) emettere i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi.
2. I Direttori di Servizio dispongono, inoltre, per gli atti preliminari ed istruttori, negli affari di competenza degli organi superiori.
3. Ai dirigenti preposti a Servizi autonomi spetta altresì adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale, previamente deliberate dalla Giunta regionale; spettano altresì le competenze previste dall' articolo 245, comma 1, lettere a) e b).
4. I provvedimenti di cui alle lettere b), ad eccezione degli atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi, e d), di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelli di cui al comma 3, sono definitivi.
5. I Direttori di Servizio esercitano inoltre le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti.
6. Restano salve le eventuali diverse o maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
7. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui sopra con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 247
1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita la Conferenza dei Direttori regionali, quale strumento per il coordinamento dei profili organizzativi e procedimentali di carattere generale e delle interrelazioni tra le diverse strutture direzionali e per la verifica dell' andamento complessivo dell' attività dell' Amministrazione regionale.
2. La Conferenza dei Direttori regionali è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dai Segretari e Vicesegretari generali del Consiglio e della Giunta regionale e dai Direttori regionali o equiparati.
3. In relazione alla natura degli argomenti all' ordine del giorno partecipano ai lavori della Conferenza gli Assessori regionali interessati.
4. La Conferenza si riunisce almeno due volte all' anno ed è convocata dal Presidente della Giunta regionale. Con il provvedimento che dispone la convocazione il Presidente procede all' eventuale designazione dell' Assessore delegato a presiedere i lavori ed all' indicazione degli Assessori la cui partecipazione si rende necessaria; la convocazione della Conferenza può essere richiesta anche da almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 248
1.
L' ultimo comma dell'
articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Il contingente del personale del Consiglio regionale viene determinato dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso, d' intesa con la Giunta regionale, ferme restando le procedure di cui al quarto comma. >>.
Art. 249
2. Tra gli incarichi di cui all'
articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di due unità, anche gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi, nonché l' incarico di cui al comma 4 dell' articolo 244.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/1988
Art. 250
3. Al quinto comma del medesimo articolo 21 sono soppresse le parole: << Ai Direttori degli enti regionali non inclusi nel comma precedente e >>, ed in fondo è aggiunta la seguente frase: << ; detta indennità è elevata del 60% per l' incarico di Direttore di Servizio autonomo e di Direttore provinciale dei servizi tecnici. >>.
Art. 253
2. All'
articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la menzione << unità organizzative periferiche a livello sottostante al Servizio >> si intende riferita a tutte le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui all' articolo 29, ed all' articolo 45, comma 7, della presente legge.
3. L' istituzione delle strutture di cui al comma 2 avverrà secondo le modalità e per le esigenze indicate all' articolo 29 della presente legge.
4. I coordinatori preposti alle suddette strutture avranno, tra l' altro, la responsabilità organizzativa delle strutture stesse con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attività del personale ad esse addetto.
5. I coordinatori designati ai sensi del presente articolo non possono contemporaneamente superare il limite massimo del 10% della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale; agli stessi spetta l' indennità prevista dall'
articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a qualifiche inferiori.
Art. 254
1. Ai fini della legislazione sulla stampa e sull' esercizio della professione giornalistica, nonché delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro nazionale giornalistico, gli Uffici stampa e pubbliche relazioni di cui agli articoli 16 e 46 operano quali agenzie di informazioni quotidiane per la stampa.
2. Gli Uffici stampa e pubbliche relazioni provvedono a stabilire le opportune intese per l' utilizzazione coordinata delle apparecchiature tecniche e dei collegamenti in telescrivente.
3.
Il primo e
secondo comma dell' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:
<< Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario presso gli Uffici stampa e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all' ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla
legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria, facendo riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa. >>.
Art. 255
3.
L' articolo 168, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Alle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni paritetiche possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, i Direttori dei Servizi della Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, nonché i Direttori degli uffici e degli enti regionali direttamente interessati all' ordine del giorno. >>.
PARTE VI
NORME DI PRIMA ATTUAZIONE E FINALI
Art. 256
1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli uffici cui è preposto.
2. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessorato ovvero una Direzione regionale o Servizio autonomo, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale o Servizio autonomo corrispondente per materia in base a quanto disposto dalla presente legge.
3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Servizio autonomo, la menzione si intende riferita, qualora il Servizio sia stato compreso in base alla presente legge in una Direzione regionale, alla Direzione medesima.
4. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano una Direzione regionale o un Servizio che non siano previsti dalla presente legge, la menzione si intende riferita alla Direzione o al Servizio competente nella materia.
5. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale della Presidenza della Giunta, ovvero il capo del personale, in relazione a provvedimenti in materia di personale regionale, la menzione si intende riferita al Direttore regionale preposto alla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale.
6. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Dirigente preposto al Servizio degli affari del personale in relazione a provvedimenti in materia di personale regionale, la menzione si intende riferita al dirigente preposto al Servizio competente per materia, della Direzione regionale dell' organizzazione e del personale.
Art. 257
2. Con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1988 ed al bilancio pluriennale 1988-1990.
Art. 258
1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24, e 7 maggio 1982, n. 30, sono abrogate, ad eccezione delle norme espressamente richiamate dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali 31 agosto 1964, n. 1, 28 marzo 1968, n. 22, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 259
1. Nella tabella << A >>, allegata alla presente legge, viene riportato suddiviso per qualifiche funzionali, l' organico del personale del ruolo unico regionale, che ha effetto dal 1 gennaio 1988.
2. Vengono fatti salvi gli effetti dei concorsi pubblici per il numero di posti già banditi dalla Giunta regionale alla data di cui al comma 1, nonché gli effetti dei concorsi interni per il numero dei posti previsti dalla
legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 4 marzo 1988 ai sensi dell' articolo 7, comma 1, L.R. 8/88.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 260
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo ai centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 8/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 29/1988