LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 68, comma 1, L. R. 44/1988
2Parole sostituite alla Tabella A da art. 75, comma 1, L. R. 44/1988
PARTE I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 
1. L' ordinamento della Regione Friuli - Venezia Giulia si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto speciale di autonomia.
Art. 2
 
1. L' azione legislativa ed amministrativa della Regione si informa ai seguenti principi e criteri fondamentali:
a) al metodo della programmazione per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dell' intera comunità regionale e del suo territorio;
b) al metodo del decentramento istituzionale e funzionale finalizzato anzitutto al potenziamento ed alla valorizzazione delle autonomie locali;
c) al metodo della collegialità decisionale ed operativa;
d) alla chiarezza, trasparenza, pubblicità ed imparzialità dell' attività amministrativa;
e) all' efficienza ed all' economicità della gestione, anche mediante la semplificazione e il generale snellimento delle procedure, nonché la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi;
f) alla massima e diffusa informazione in merito agli interventi ed alle provvidenze regionali.

Art. 3
 
1. L' organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell' articolo 97 della Costituzione, per assicurare la funzionalità e l' efficienza dell' azione regionale, si ispira, a sua volta, ai seguenti principi e criteri fondamentali:
a) flessibilità ed integrazione delle strutture organizzative anche attraverso idonee verifiche procedimentali;
b) omogeneità e complementarietà delle funzioni e delle materie.

2. Allo stesso fine, l' organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire:
a) la più ampia partecipazione del personale ai vari livelli funzionali di operatività e la responsabilizzazione dello stesso, in relazione ai compiti affidati;
b) il metodo della collegialità;
c) la qualificazione professionale, anche attraverso il costante svolgimento di programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
d) la mobilità e la rotazione del personale;
e) l' adozione delle più moderne tecniche operative, anche attraverso il progressivo sviluppo dei sistemi informatici per l' automazione delle procedure.

Art. 4
 
1. La Regione, ai sensi degli articoli 11 e 59 dello Statuto di autonomia, attua il decentramento delle funzioni mediante conferimento o delega di attribuzioni agli enti locali, al fine di valorizzare l' autonomia nel quadro degli strumenti della programmazione regionale.
2. Nelle materie e relativamente alle funzioni oggetto di decentramento, le strutture regionali competenti curano i rapporti con gli enti delegatari o titolari delle funzioni trasferite, svolgendo la funzione di coordinamento per assicurare uniformità di indirizzo negli interventi.
Art. 5
 
1. In coerenza con il principio della trasparenza e pubblicità dell' azione amministrativa ed al fine di garantire la più ampia informazione sull' attività legislativa e amministrativa della Regione, è riconosciuto ai cittadini interessati il diritto di accesso agli atti concernenti le attività medesime nei limiti e secondo le modalità previste dai commi successivi.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti concernenti l' attività legislativa e dei resoconti delle sedute del Consiglio regionale nonché di copia degli atti amministrativi della Regione e degli Enti regionali, che siano a rilevanza esterna e siano divenuti esecutivi.
3. L' esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di produzione.
4. Le richieste di accesso ai documenti possono essere presentate da persone che ne abbiano motivato interesse; per i documenti concernenti l' attività del Consiglio regionale le richieste vanno presentate alla Segreteria generale del Consiglio medesimo; per gli atti amministrativi vanno presentate rispettivamente alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale e alle Direzioni degli Enti regionali.
5. Il diritto di accesso è comunque escluso quando ciò sia previsto da norme di legge o quando vi sia l' esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone o di gruppi.
6. Con deliberazione della Giunta regionale o dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, potranno essere disciplinate iniziative per la più ampia pubblicizzazione di atti o documenti di interesse generale.
Art. 6
 
1. Con successive leggi regionali si provvederà a disciplinare in maniera uniforme e semplificata le procedure relative alla concessione delle provvidenze e dei contributi previsti dalla legislazione regionale nei vari settori di intervento.
PARTE II
 ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
TITOLO I
 ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 7
 
1. Il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale, nonché degli altri uffici posti alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 8
 
1. La Segreteria generale cura gli affari istituzionali del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, svolgendo altresì attività consultiva e di assistenza agli organi stessi ed ai singoli Consiglieri.
2. Nell' ambito di dette competenze cura anche i rapporti esterni ed in particolare quelli con la Presidenza della Giunta regionale e con il Commissariato del Governo.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici, della collaborazione e della consulenza esterna di docenti o ricercatori universitari, di magistrati, di studiosi ed esperti nonché di istituti universitari, istituzioni scientifiche, enti ed organismi di studi e ricerche.
Note:
1Comma 4 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 8/1988
Art. 9
 
1. La Segreteria generale si articola nei seguenti Uffici e Servizi:
a) Ufficio studi legislativi;
b) Servizio di segreteria della Presidenza;
c) Servizio degli affari generali ed Assemblea;
d) Servizio dei resoconti;
e) Servizio di documentazione e della biblioteca;
f) Servizio amministrativo.

Art. 10
 
1. L' Ufficio studi legislativi, equiparato a Direzione regionale:
a) svolge, a favore dell' attività istituzionale del Consiglio, delle Commissioni consiliari, dei singoli Consiglieri e degli organi interni dell' Assemblea, attività di consulenza giuridica e di assistenza tecnico - legislativa;
b) cura, in collaborazione con il Servizio dei resoconti, il coordinamento e la revisione finale dei testi delle leggi e degli atti approvati dall' Assemblea;
c) cura l' attività di segreteria delle Commissioni consiliari;
d) mantiene i collegamenti con l' Ufficio legislativo e legale dell' Amministrazione regionale per consentire l' utilizzazione reciproca delle informazioni e delle documentazioni;
e) cura la predisposizione, ad uso informativo non ufficiale, di testi di legge coordinati per materia o per singoli tipi di intervento.

2. Per lo svolgimento di tali attribuzioni, l' Ufficio studi legislativi si avvale, ai sensi dell' articolo 31 della presente legge, di personale di staff in numero di quattro dirigenti.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 8/1988
2Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 8/1988
Art. 11
 
1. Il Servizio di segreteria della Presidenza:
a) tratta gli affari relativi all' attività della Presidenza;
b) cura altresì i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale, nonché l' organizzazione delle manifestazioni ed iniziative promosse dal Consiglio regionale;
c) cura i rapporti con l' Associazione degli ex Consiglieri regionali.

Art. 12
 
1. Il Servizio degli affari generali ed Assemblea:
a) cura gli adempimenti inerenti alla programmazione, alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute del Consiglio;
b) svolge funzioni di assistenza tecnica con riguardo all' attività legislativa dell' Assemblea, curando in particolare gli adempimenti in ordine ai progetti di legge d' iniziativa della Giunta e dei Consiglieri, agli strumenti del sindacato ispettivo, alle leggi di iniziativa popolare, ai referendum abrogativi ed alle petizioni;
c) fornisce assistenza all' Ufficio di presidenza, alla Conferenza dei capigruppo ed alla Giunta delle nomine, alla Giunta delle elezioni ed alla Giunta del regolamento;
d) cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni dell' Assemblea;
e) assicura ai Consiglieri regionali l' assistenza necessaria allo svolgimento delle relative funzioni;
f) tratta gli affari di carattere generale;
g) sovraintende ai servizi di stampa, duplicazione e fotoriproduzione necessari per l' attività del Consiglio.

Art. 13
 
1. Il Servizio dei resoconti:
a) provvede agli adempimenti concernenti la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio;
b) svolge attività preparatoria e di supporto alla resocontazione delle sedute del Consiglio e, ove richiesto, delle Commissioni;
c) cura la redazione dei resoconti delle sedute medesime, previa stenoscrizione dei vari dibattiti ovvero trascrizione anche da parte di istituti specializzati esterni, delle registrazioni su nastro magnetico dei dibattiti stessi; cura altresì la revisione dei testi e gli adempimenti relativi alla loro pubblicazione;
d) collabora con l' Ufficio studi legislativi per il coordinamento e la revisione finale dei testi delle leggi e degli atti approvati dall' Assemblea;
e) cura la redazione e la pubblicazione dei testi e documenti concernenti i lavori del Consiglio, destinati ad una più larga diffusione.

Art. 14
 
1. Il Servizio di documentazione e della biblioteca:
a) cura la raccolta e l' aggiornamento dei dati di interesse regionale mediante ricerche bibliografiche e documentali;
b) provvede alla raccolta ed alla classificazione dei testi legislativi dello Stato e delle Regioni, dei regolamenti e direttive emanati dalla Comunità europea, nonché di testi di legislazione comparata su argomenti di particolare interesse;
c) gestisce la biblioteca del Consiglio;
d) cura i rapporti con il sistema informativo elettronico regionale per lo sviluppo delle procedure di automazione nei vari settori di attività del Consiglio;
e) provvede alla raccolta ed alla classificazione delle pubblicazioni elaborate dalle varie Direzioni regionali e dagli Enti ed organismi regionali.

Art. 15
 
1. Il Servizio amministrativo:
a) fornisce all' Ufficio di Presidenza del Consiglio il supporto tecnico - amministrativo per la gestione dello stanziamento di bilancio della Regione destinato al funzionamento del Consiglio medesimo e dei relativi uffici;
b) provvede agli adempimenti di contabilità e di economato in conformità alle disposizioni del regolamento interno del Consiglio.

Art. 16
 
1. Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale è posto altresì l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni del Consiglio regionale, con il compito di:
a) curare l' informazione sull' attività del Consiglio regionale e dei suoi organi;
b) provvedere a mantenere i rapporti con gli organi di stampa e di informazione, a curare i servizi di traduzione, a redigere e diffondere notiziari e pubblicazioni quotidiane e periodiche sull' attività del Consiglio;
c) fornire assistenza giornalistica all' attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

2. Si applicano all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni del Consiglio regionale le disposizioni di cui all' articolo 3, quarto e sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché, nei limiti di due unità, di cui una nella qualifica di consigliere, funzionario o dirigente, e una nella qualifica di segretario, le disposizioni di cui all' articolo 42 della legge regionale medesima.
TITOLO II
 UFFICI AUSILIARI
Art. 17
 
1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria particolare composta dal segretario particolare che ne è responsabile, nonché da tre dipendenti di cui uno con qualifica funzionale di segretario e due con qualifica funzionale di coadiutore.
2. Il segretario particolare e uno degli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione, oppure in posizione di comando disposta dall' Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.
3. Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, il segretario particolare e l' addetto di segreteria sono collocati in soprannumero all' organico dell' Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell' incarico.
4. I Vice Presidenti del Consiglio regionale possono avvalersi dell' opera di un addetto di segreteria, con qualifica funzionale di segretario o di coadiutore, scelto fra il personale regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale ed i Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono ciascuno dell' opera di un autista di rappresentanza.
6. Agli autisti di rappresentanza si applica l' articolo 28, quarto e quinto comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.
Note:
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 8/1988
Art. 18
 
1. Le Segreterie dei Gruppi consiliari, la cui organizzazione è disciplinata dalle specifiche disposizioni legislative, curano gli affari dei Gruppi consiliari secondo le direttive dei Presidenti dei Gruppi medesimi.
Art. 19
 
1. L' Ufficio del Difensore civico, strutturato in conformità alle disposizioni della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, assolve i compiti derivanti dall' attuazione della legge medesima in base alle direttive del Difensore civico stesso.
PARTE III
 AMMINISTRAZIONE REGIONALE
TITOLO I
 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
Art. 20
 
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, da dieci Assessori effettivi e da quattro Assessori supplenti.
Art. 21
 
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione dell' Assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento e che assume la denominazione di Vice - Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla assegnazione degli Assessori ai singoli Assessorati o ad altri incarichi, determinando contestualmente la loro denominazione in relazione agli Assessorati cui sono assegnati, nonché alla sostituzione degli Assessori effettivi, in caso di assenza o impedimento, con Assessori supplenti.
3. Per Assessorato intendesi il complesso degli Uffici ai quali è preposto lo stesso Assessore effettivo.
4. Agli Assessori effettivi sono attribuite le materie di competenza delle Direzioni regionali cui sono preposti.
Art. 22
 
1. La preposizione degli Assessori effettivi alle Direzioni regionali avviene, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 21, secondo i seguenti criteri:
a) nel Dipartimento per gli affari istituzionali, due Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di programmazione e di finanze e bilancio;
b) nel Dipartimento per il territorio e l' ambiente, tre Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di interventi sul territorio;
c) nel Dipartimento per i servizi sociali, due Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di sanità e di istruzione, cultura e sport;
d) nel Dipartimento per le attività economico - produttive, tre Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di agricoltura, di industria, di artigianato, lavoro e cooperazione.

2. Oltre alle preposizioni da effettuare secondo i criteri di cui al comma 1, gli Assessori effettivi possono essere altresì preposti, salvo quanto previsto al comma 3, ad altre Direzioni regionali o Servizi autonomi.
3. Gli Assessori effettivi che esercitano attribuzioni in materia di programmazione e di finanze e bilancio non possono essere preposti a Direzioni regionali non appartenenti al Dipartimento per gli affari istituzionali, ad eccezione della Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Art. 23
 
1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Giunta regionale provvede ad esercitare le funzioni già assegnate all' Assessore medesimo o a designare, a tal fine, un Assessore supplente, fino a quando non verrà eletto un nuovo Assessore.
2. Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della vacanza, nonché dei conseguenti adempimenti di cui al comma 1, al Presidente del Consiglio regionale, che ne informa il Consiglio stesso nella prima seduta successiva.
Art. 24
 
1. Il Presidente della Giunta regionale svolge le attribuzioni previste al Capo VI dello Statuto speciale di autonomia.
2. Con particolare riguardo all' ordinamento ed all' organizzazione dell' Amministrazione regionale:
a) convoca e presiede la Giunta regionale, ne dirige e coordina l' attività, sovrintende agli uffici e servizi regionali e, conseguentemente, provvede all' indirizzo generale ed al coordinamento dell' attività dell' Amministrazione regionale;
b) cura altresì la trattazione degli affari generali e delle questioni concernenti l' osservanza dell' articolo 3 dello Statuto per quanto di competenza dell' Amministrazione regionale;
c) presiede al funzionamento degli uffici della Presidenza e cura la trattazione degli affari di competenza degli uffici medesimi;
d) tratta gli affari relativi alla ricostruzione previsti alle lettere a) e b) dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 73, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58;
e) provvede infine alla trattazione degli affari di competenza delle Direzioni regionali e dei Servizi autonomi cui non vengono preposti Assessori effettivi.

Art. 25
 
1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione degli affari concernenti le materie di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell' articolo 24; relativamente alla trattazione degli affari di competenza degli uffici della Presidenza di cui alla lettera c), la delega deve essere unitaria per ciascuna Direzione regionale o Servizio della Segreteria generale.
2. Può altresì delegare agli Assessori supplenti la trattazione degli affari concernenti le materie di cui al comma 2, lettera e), dell' articolo 24.
3. Ove per la materia delegata ai sensi del comma 1 non sia prevista una struttura stabile di livello direzionale, il Presidente della Giunta regionale può, per la trattazione degli affari inerenti alla materia stessa istituire, secondo la procedura di cui all' articolo 29, comma 4, una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, determinandone contestualmente il contingente di personale, distinto per qualifiche funzionali.
Art. 26
 
1. Gli Assessori effettivi e supplenti presiedono al funzionamento degli uffici cui sono preposti e curano la trattazione degli affari di competenza degli uffici medesimi.
2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d' intesa con il Presidente della Giunta regionale, i provvedimenti da iscrivere all' ordine del giorno della Giunta stessa e curano l' esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.
Art. 27
 
1. Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dagli Assessori effettivi e supplenti.
2. Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori effettivi e supplenti.
TITOLO II
 ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI
DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
CAPO I
 Distinzione e livelli delle strutture organizzative
Art. 28
 
1. In relazione alle diverse esigenze funzionali, l' organizzazione burocratica della Regione si distingue in:
a) strutture stabili;
b) strutture flessibili.

Art. 29
 
1. Sono strutture stabili quelle che assolvono ad esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.
2. Le unità organizzatorie stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.
3. L' istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con legge regionale.
4. L' eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
5. Le strutture di cui al comma 4 possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali ovvero per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive e per ciascuna di esse deve, altresì, essere individuato il relativo livello di coordinamento.
6. Con il medesimo provvedimento viene determinata, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la dotazione organica della struttura medesima quando questa sia posta alle dirette dipendenze della Direzione regionale.
Art. 30
 
1. Le Direzioni regionali costituiscono le unità fondamentali dell' organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari al fine di realizzare, con riguardo alle materie e settori di competenza, l' unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d' intervento.
2. I Servizi costituiscono le unità di base per lo svolgimento di attività omogenee concernenti le singole materie o settori di competenza.
Art. 31
 
1. Per compiti permanenti di ricerca, di studio e di consulenza, di supporto tecnico - organizzativo, nonché di ispezione e vigilanza, possono essere costituiti, all' interno delle Direzioni regionali, gruppi di staff, composti da personale regionale di qualifica dirigenziale con specifica qualificazione professionale e competenze interdisciplinari ovvero che utilizza particolari metodologie lavorative.
2. L' istituzione, modificazione e soppressione dei gruppi di staff previsti anche in aggiunta ai Servizi sui quali le medesime Direzioni si articolano, nonché la dotazione organica dei gruppi medesimi, sono disposte con legge regionale.
3. L' organizzazione ed articolazione del lavoro dello staff è disposta con provvedimento del Dirigente preposto alla Direzione regionale od Ufficio equiparato che si avvale del gruppo di staff.
Art. 32
 
1. Sono strutture flessibili quelle che assolvono ad esigenze contingenti, anche straordinarie o, comunque, mutevoli.
2. Le strutture flessibili, aventi rilievo interdipartimentale e dipartimentale, sono costituite, secondo quanto disposto all' articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, da gruppi di lavoro, per il perseguimento di specifici obiettivi ovvero per la realizzazione di particolari progetti, studi o ricerche.
CAPO II
 Organizzazione e funzioni dei Dipartimenti
Art. 33
 
1. In relazione ai fini ed agli obiettivi della programmazione, nell' intento di attuare un idoneo coordinamento delle attività e degli interventi regionali e di valorizzare il momento della collegialità operativa, l' Amministrazione regionale adotta il modello dipartimentale.
2. I Dipartimenti costituiscono le aggregazioni orizzontali, per grandi aree d' intervento, delle strutture organizzative dell' Amministrazione regionale cui spetta di realizzare l' integrazione interdisciplinare, con riguardo alle materie e settori di materie di rispettiva competenza ed alla natura, istituzionale o operativa, delle strutture stesse.
3. Le strutture organizzative aggregate nel Dipartimento coordinano, in posizione di equiordinazione, l' azione amministrativa di competenza delle strutture medesime.
Art. 34
 
1. All' interno dell' Amministrazione regionale sono costituiti i seguenti quattro Dipartimenti:
a) Dipartimento per gli affari istituzionali;
b) Dipartimento per il territorio e l' ambiente;
c) Dipartimento per i servizi sociali;
d) Dipartimento per le attività economico - produttive.

Art. 35
 
1. Nell' ambito di ciascun Dipartimento è istituito il Comitato dipartimentale.
2. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, e dagli Assessori competenti nelle materie aggregate in ciascun Dipartimento.
3. Dei Comitati dei Dipartimenti operativi fanno parte altresì gli Assessori competenti in materia di programmazione ed in materia di finanze e bilancio.
4. L' Assessore competente in materia di pianificazione territoriale integra il Comitato del Dipartimento per gli affari istituzionali quando questo tratti argomenti interessanti il territorio e l' ambiente.
5. L' Assessore competente integra i Comitati dei Dipartimenti operativi quando questi trattino argomenti riguardanti gli affari comunitari ed i rapporti esterni.
6. L' Assessore competente in materia di formazione professionale integra il Comitato dipartimentale per le attività economico - produttive quando questo tratti argomenti concernenti la formazione professionale ed il mercato del lavoro.
7. In relazione agli argomenti all' ordine del giorno i Comitati dipartimentali possono essere integrati con la presenza di altri Assessori regionali.
Art. 36
 
1. Partecipa alle sedute dei Comitati dipartimentali il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale o, in sua vece, il Vice - segretario generale, nonché il Vicesegretario generale preposto al coordinamento dei Dipartimenti, e contemporaneamente preposto all' Ufficio di piano, con compiti di verifica degli atti e documenti da sottoporre al Comitato nonché di attuazione degli indirizzi propositivi formulati dal Comitato medesimo.
2. Partecipa inoltre, nell' esercizio delle proprie funzioni, il Ragioniere generale e, per l' esame degli atti a carattere normativo, l' Avvocato della Regione, nonché i dirigenti preposti alle Direzioni regionali o Servizi autonomi compresi nel Dipartimento. Il Capo di Gabinetto partecipa alle riunioni del Comitato dipartimentale del Dipartimento per gli affari istituzionali.
3. Quando, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 35 sia disposta l' integrazione di un Comitato dipartimentale, alle sedute del Comitato medesimo partecipano altresì, con i compiti di cui al comma 2, i dirigenti preposti alle relative Direzioni regionali o Servizi autonomi.
Art. 37
 
1. Per lo svolgimento della propria attività, ciascun Comitato dipartimentale si avvale, quale supporto tecnico - organizzativo e di segreteria, delle strutture della Segreteria generale, con particolare riguardo al personale di staff di cui agli articoli 48 e 56.
Art. 38
 
1. Per la predisposizione di specifici progetti e programmi d' intervento aventi rilievo interdipartimentale o, comunque, coinvolgenti aree di attività inserite in Dipartimenti diversi, potranno essere costituiti, per tempo determinato, Comitati interdipartimentali a composizione mista, con l' indicazione degli obiettivi da perseguire e della durata dei relativi lavori.
2. Il Comitato interdipartimentale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dagli Assessori preposti alle diverse Direzioni interessate all' iniziativa.
3. Il Comitato interdipartimentale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, da uno degli Assessori dei Dipartimenti interessati.
4. Per quanto concerne la partecipazione alle sedute dei Comitati predetti, l' attività di segreteria e le disposizioni di carattere procedurale, trovano applicazione le disposizioni concernenti i Comitati dipartimentali.
Art. 39
 
1. I Comitati dipartimentali assicurano, attraverso l' emanazione di periodiche direttive e, se necessario, l' individuazione di momenti procedurali concordati, l' indirizzo unitario programmatorio, legislativo ed amministrativo - gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all' interno di ciascun Dipartimento ed all' attività delle Direzioni e dei Servizi.
2. Ciascun Comitato dipartimentale, nell' ambito di rispettiva competenza, svolge funzioni propositive dei seguenti atti e provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente:
a) documenti relativi alla programmazione di settore ed ai progetti d' intervento intersettoriale;
b) disegni di legge;
c) atti regolamentari e direttive a rilevanza generale, intersettoriale o settoriale;
d) altri argomenti demandati all' esame del Comitato dalla Giunta regionale.

3. All' esame di ciascun Comitato dipartimentale, competente per materia sono sottoposti, per la formulazione di un parere, i programmi annuali di attività predisposti dagli enti regionali.
4. Allo stesso spetta, altresì, di verificare lo stato di attuazione ed i risultati raggiunti dai programmi e progetti o provvedimenti di rispettiva competenza.
Art. 40
 
1. Alla predisposizione dello schema aggiornato del Piano regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del progetto di bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione di cui alla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, provvede un Comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dagli Assessori regionali alla programmazione e alle finanze e bilancio; alle riunioni dello stesso partecipano, nell' esercizio delle rispettive funzioni, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, il Direttore regionale della programmazione ed il Ragioniere generale.
2. Alle riunioni del suddetto Comitato possono essere invitati a partecipare, in relazione agli adempimenti di cui al comma 1, anche altri Assessori.
Art. 41
 
1. Ai fini delle procedure per la programmazione regionale ed in particolare ai fini della predisposizione e dell' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, le elaborazioni relative alle modifiche ed all' aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, predisposti dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, sono soggette al concerto con l' Ufficio di piano prima dell' esame dei documenti stessi da parte dei Comitati dipartimentali e della Giunta regionale.
Art. 42
 
1. Ai fini della migliore corrispondenza alle esigenze sia di carattere economico che di carattere sociale, con particolare riguardo all' andamento del mercato di lavoro, gli indirizzi generali ed i programmi annuali e pluriennali in materia di formazione professionale di competenza dell' Amministrazione regionale vengono sottoposti all' esame, oltre che del Comitato dipartimentale per i servizi sociali, anche del Comitato dipartimentale per le attività economico - produttive.
Art. 43
 
1. All' inizio di ogni esercizio finanziario sulla base dei documenti di bilancio e di piano, approvati dal Consiglio regionale, e di eventuali indirizzi specifici della Giunta regionale, ciascun Comitato dipartimentale, su iniziativa del Presidente della Giunta regionale, formula un programma di attività legislativa e programmatoria, che viene trasmesso all' esame della Giunta regionale.
2. Per l' esame degli atti e provvedimenti di rispettiva competenza, ciascun Comitato può riunirsi in ogni tempo, altresì, su iniziativa del Presidente della Giunta regionale ovvero su richiesta di uno degli Assessori del Dipartimento.
3. Le convocazioni di ciascun Comitato hanno luogo, a cura del Presidente della Giunta regionale, con l' invio dell' ordine del giorno degli argomenti da trattare a tutti gli Assessori.
4. All' atto della convocazione, il Presidente della Giunta regionale procede all' eventuale designazione dell' Assessore delegato a presiedere i lavori ed all' indicazione degli Assessori e Direttori regionali, la cui partecipazione si rende necessaria per l' attività di supporto istituzionale ovvero per interconnessioni di competenza.
5. Ulteriori eventuali norme procedurali integrative potranno essere adottate con deliberazione della Giunta regionale.
TITOLO III
 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 44
 
1. La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall' Ufficio di Gabinetto, dalla Segreteria generale, dalla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, dall' Ufficio legislativo e legale, dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, dall' Ufficio stampa e pubbliche relazioni.
2. Sono poste altresì alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale le strutture cui non sono assegnati Assessori effettivi.
Art. 45
 
1. L' Ufficio di Gabinetto, posto alle immediate dipendenze del Presidente della Giunta regionale, tratta gli affari relativi all' attività politico - istituzionale della Presidenza, ivi compresi quelli concernenti i rapporti con il Consiglio regionale e gli altri organi dell' Amministrazione regionale.
2. Nell' ambito delle attività di cui al comma 1 l' Ufficio di Gabinetto cura altresì il coordinamento, per quanto concerne le attività di interesse della Presidenza della Giunta regionale, con gli organi centrali dello Stato, con quelli delle altre Regioni e, unitamente ai competenti uffici della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, con le realtà contermini; tratta la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni e cura, inoltre, i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.
3. L' Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto che ne è responsabile, si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell' articolo 31, di personale di staff in numero di due dirigenti.
4. Il Capo di Gabinetto può essere scelto, su indicazione nominativa del Presidente della Giunta regionale, tra dipendenti della Regione con qualifica funzionale non inferiore a quella di dirigente ovvero tra dipendenti con qualifica equiparabile di altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall' Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale.
5. Al dipendente comandato ai sensi del comma 4, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell' articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
6. Alle dipendenze dell' Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento delle sue funzioni nella capitale, è distaccato in Roma un Ufficio cui è preposto un dipendente con qualifica funzionale di dirigente ovvero l' incaricato o il comandato ai sensi dell' articolo 196 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
7. Alle dipendenze dell' Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori nello svolgimento delle loro funzioni nel territorio regionale, possono altresì essere distaccati nelle città capoluogo di provincia uffici composti da un dipendente con qualifica funzionale di funzionario o consigliere, che ne è responsabile, nonché da un numero di dipendenti da determinarsi ai sensi dell' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Detti dipendenti possono essere posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali.
Art. 46
 
1. L' Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l' opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell' attività dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali tramite la diffusione di notiziari e pubblicazioni nonché di servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi e mantenendo a tal fine i rapporti con gli organi d' informazione.
2. L' Ufficio cura inoltre le iniziative di relazione pubbliche, i servizi di traduzione, anche avendo riguardo alle esigenze informative dei cittadini di lingua slovena, nonché di duplicazione, fotoriproduzione e di trasmissione con telescrivente.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/1988
TITOLO IV
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 47
 
1. Il Dipartimento per gli affari istituzionali comprende:
a) la Segreteria generale;
b) la Direzione regionale dell' organizzazione e del personale;
c) l' Ufficio legislativo e legale;
d) la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni;
e) l' Ufficio di piano;
f) la Ragioneria generale;
g) la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
h) la Direzione regionale degli enti locali;
i) il Servizio del libro fondiario.

CAPO I
 Segreteria generale della Presidenza
della Giunta regionale
Art. 48
 
1. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale costituisce la struttura istituzionale centrale dell' Amministrazione regionale.
2. In quanto tale:
a) tratta gli affari istituzionali riguardanti la Giunta, quale organo collegiale esecutivo della Regione ai sensi degli articoli 12 e 46 dello Statuto, nonché gli affari connessi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Giunta regionale, assicurando il relativo supporto tecnico - burocratico;
b) cura, anche avvalendosi del personale di staff di cui all' articolo 31, il coordinamento generale dell' attività degli uffici dell' Amministrazione regionale, al fine di assicurare la continuità nell' esercizio delle funzioni regionali e la rispondenza alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale;
c) assicura, attraverso il personale di staff, il coordinamento dell' attività dipartimentale ed interdipartimentale, proponendo altresì alla Giunta regionale la soluzione di eventuali conflitti di competenza e provvede a garantire il necessario supporto all' attività medesima curando in particolare i compiti di segreteria;
d) cura il controllo e la vigilanza riservati alla Giunta regionale dal Titolo II della Parte IV della presente legge;
e) coordina l' attività concernente la gestione del sistema informativo di interesse regionale;
f) provvede alla formulazione del parere tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata;
g) tratta infine gli affari generali e quelli non rientranti nelle materie e nelle attribuzioni di altre strutture regionali.

3. Alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è preposto il Segretario generale di cui all' articolo 241, coadiuvato da due Vicesegretari generali di cui uno con funzioni vicarie e l' altro, contemporaneamente preposto all' Ufficio di piano, con funzioni di coordinamento dell' attività dipartimentale ed interdipartimentale.
Art. 49
 
1. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio degli affari della Giunta;
b) Servizio degli affari della Presidenza;
c) Servizio affari generali;
d) Servizio della vigilanza sugli enti;
e) Servizio per il sistema informativo regionale;
f) Servizio della consulenza tecnica.

Art. 50
 
1. Il Servizio degli affari della Giunta:
a) cura la trattazione di tutti gli affari che riguardano la Giunta regionale, quale organo collegiale esecutivo della Regione;
b) assicura il riscontro sotto il profilo giuridico - formale degli atti da sottoporre all' esame della Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture interessate e di eventuali altri uffici competenti;
c) cura i rapporti con il Consiglio regionale relativamente ai disegni di legge approvati dalla Giunta.

Art. 51
 
1. Il Servizio degli affari della Presidenza:
a) cura la trattazione degli affari relativi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Giunta regionale, quale organo amministrativo della Regione;
b) svolge gli adempimenti preordinati alla stipulazione degli atti contrattuali in cui è parte l' Amministrazione regionale, coordina ed indirizza l' attività degli ufficiali roganti aggiunti;
c) predispone gli atti per la promulgazione e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle leggi, dei regolamenti e degli altri atti previsti e cura i relativi adempimenti.

Art. 52
 
1. Il Servizio affari generali:
a) tratta gli affari generali e quelli non rientranti nelle materie e nelle attribuzioni di altre strutture regionali;
b) provvede all' istruttoria di questioni relative a conflitti di competenza;
c) provvede, tramite unità organizzative periferiche istituite nei capoluoghi di provincia, nonché nella città di Tolmezzo, all' attività di informazione ai cittadini interessati in merito alla applicazione della legislazione regionale ed agli adempimenti connessi agli interventi regionali;
d) svolge, su incarico del Segretario generale, incarichi ispettivi in relazione all' attività degli uffici regionali;
e) cura la gestione dei servizi ausiliari a carattere generale.

Art. 53
 
1. Il Servizio della vigilanza sugli enti:
a) cura, in collaborazione con le competenti Direzioni regionali e i competenti Servizi autonomi, l' istruttoria sugli atti amministrativi degli enti regionali il cui controllo spetta alla Giunta regionale;
b) cura la trattazione degli affari inerenti l' ordinamento degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;
c) assicura il coordinamento e l' uniformità dell' attività di vigilanza e di controllo sugli enti operanti nelle materie di competenza regionale;
d) cura l' istruttoria relativa al controllo degli atti degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione ad esclusione di quelli attribuiti dalla vigente legislazione ad altre Direzioni regionali o Servizi autonomi.

Art. 54
 
1. Il Servizio per il sistema informativo regionale:
a) promuove e coordina l' attività concernente la gestione del sistema informativo di interesse regionale, nonché gli interventi per lo sviluppo dei sistemi informativi di interesse degli enti locali;
b) coordina l' uso delle risorse informatiche per il trattamento elettronico dei dati e provvede alla raccolta ed all' analisi delle esigenze informatiche degli uffici regionali e di enti cui la Regione sia interessata;
c) cura i rapporti con le società di informatica, verificando gli adempimenti contrattuali connessi.

Art. 55
 
1. Il Servizio della consulenza tecnica:
a) svolge attività di consulenza tecnica a favore delle Direzioni regionali ed in particolare provvede alla formulazione di pareri tecnici di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili, nei quali la Regione sia comunque interessata.

Art. 56
 
1. Il Segretario generale si avvale del personale di staff, di cui all' articolo 48, stabilito nel limite di quattro dirigenti, per l' esercizio delle funzioni di coordinamento generale dell' Amministrazione regionale.
2. Il Vicesegretario generale preposto all' Ufficio di piano, con funzioni di coordinamento dell' attività dipartimentale ed interdipartimentale, si avvale del personale di staff di cui al comma 1 per provvedere:
a) al coordinamento dell' attività dipartimentale ed alla verifica dell' attuazione degli indirizzi propositivi formulati dai Comitati dipartimentali ed interdipartimentali;
b) al supporto tecnico - organizzativo per lo svolgimento dei lavori dei Comitati predetti ed in particolare all' attività di segreteria degli stessi.

CAPO II
 Direzione regionale dell' organizzazione
e del personale
Art. 57
 
1. La Direzione regionale dell' organizzazione e del personale:
a) cura l' ordinamento del personale regionale e tratta gli affari concernenti l' amministrazione del personale stesso sia in attività di servizio che in quiescenza;
b) svolge le attività inerenti alla definizione degli indirizzi di pianificazione organizzativa e formula le proposte relative all' assetto delle strutture della Regione e degli enti da essa dipendenti;
c) cura l' ordinamento delle procedure e dei metodi di lavoro.

Art. 58
 
1. La Direzione regionale dell' organizzazione e del personale si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio per l' ordinamento delle strutture e del personale;
b) Servizio organizzazione e metodi;
c) Servizio della gestione giuridica ed economica del personale;
d) Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale.

Art. 59
 
1. Il Servizio per l' ordinamento delle strutture e del personale:
a) predispone schemi di legge, regolamenti ed atti normativi in genere, relativi all' ordinamento delle strutture dell' Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, ed allo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, curando anche, nelle varie fasi di contrattazione delle questioni inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro, le relazioni con le rappresentanze sindacali operanti all' interno della categoria;
b) cura il dimensionamento quantitativo e qualitativo dell' organico dell' Amministrazione regionale e degli enti regionali anche in relazione alle singole strutture organizzative;
c) provvede alla formulazione del programma annuale delle attività di aggiornamento professionale per il personale regionale, in relazione anche all' attuazione dei programmi di sviluppo, nonché alle esigenze formative derivanti dalla razionalizzazione delle strutture regionali;
d) cura in generale gli adempimenti relativi alla formazione, all' aggiornamento ed al perfezionamento del personale regionale, anche con riferimento ad iniziative non programmabili, ai fini del continuo e generale miglioramento della qualità del lavoro.

Art. 60
 
1. Il Servizio organizzazione e metodi:
a) svolge, curandone l' attuazione, studi, ricerche ed analisi dei sistemi organizzativi, delle procedure, dei carichi e dei metodi di lavoro, al fine dell' ottimizzazione delle strutture, della semplificazione delle procedure, dell' individuazione dei fabbisogni di personale, nonché del calcolo degli indici di produttività;
b) predispone programmi e progetti per obiettivi finalizzati al miglioramento della produttività nell' Amministrazione regionale e negli enti dipendenti;
c) assicura la necessaria assistenza tecnica in ordine alle proposte di ristrutturazione, di pianificazione organizzativa e di dimensionamento degli organici;
d) collabora con il Servizio per il sistema informativo regionale nel processo di automazione delle procedure di lavoro, assicurando la necessaria integrazione tra le strutture organizzative e le applicazioni informatiche;
e) cura, in collaborazione con i competenti Servizi della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la sistemazione logistica degli uffici regionali nelle rispettive sedi;
f) cura l' organizzazione e la gestione di un centro di documentazione dove siano sistematicamente raccolte pubblicazioni di interesse regionale, coordinandone l' utilizzazione da parte delle strutture regionali;
g) svolge attività di coordinamento generale nell' individuazione e nella scelta delle apparecchiature e dei macchinari in uso presso gli uffici regionali;
h) predispone, sulla base di principi ergonomici, la disposizione di apparecchiature e dei posti di lavoro negli uffici;
i) provvede alla definizione dei piani di concorsi pubblici ed interni ed agli adempimenti conseguenti;
l) provvede alla rilevazione delle presenze ed al coordinamento dei servizi ausiliari a carattere generale.

Art. 61
 
1. Il Servizio della gestione giuridica ed economica del personale:
a) tratta gli affari di carattere giuridico concernenti l' amministrazione del personale regionale, provvedendo alla predisposizione dei relativi atti e provvedimenti, curando anche le disposizioni e le procedure di gestione;
b) coordina ed attua gli atti riguardanti la mobilità, i congedi, le aspettative, il controllo del rispetto dei doveri d' ufficio;
c) cura gli atti ed i provvedimenti per la Commissione di disciplina, per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione paritetica del personale;
d) provvede a tutti gli atti e provvedimenti riguardanti la liquidazione ed il pagamento degli emolumenti fissi e accessori del personale, e delle relative ritenute ed adempimenti connessi;
e) tratta le questioni attinenti alle provvidenze relative al Fondo sociale del personale.

Art. 62
 
1. Il Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale:
a) tratta gli atti relativi alla previdenza ed alla quiescenza del personale, predisponendo gli atti ed i provvedimenti conseguenti, compresi quelli riguardanti la liquidazione ed il pagamento;
b) mantiene i rapporti con i relativi istituti;
c) predispone i provvedimenti di riscatto di servizi per la quiescenza e la previdenza;
d) provvede alla liquidazione della indennità di buonuscita e dell' equo indennizzo.

CAPO III
 Ufficio legislativo e legale
Art. 63
 
1. L' Ufficio legislativo e legale, equiparato a Direzione regionale, svolge:
a) attività legislativa, che si estrinseca: nella predisposizione, in collegamento con le strutture competenti di settore, dei disegni di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere organico e di riforma; nella revisione e nel coordinamento degli schemi legislativi e regolamentari di contenuto complesso predisposti dalle predette strutture; nonché nella consulenza legislativa, in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato - Regione;
b) attività legale, che si esplica nella trattazione delle controversie nelle quali siano parti processuali: la Regione, ovvero gli enti menzionati nell' articolo 11 dello Statuto, nel caso di liti relative a funzioni delegate ovvero, infine, gli enti regionali dipendenti, qualora lo richiedano; tale funzione si svolge con la rappresentanza diretta in giudizio ovvero con l' assistenza dell' Avvocatura distrettuale dello Stato, quando la Regione si avvale del relativo patrocinio ovvero, infine, per il tramite di difensori del libero foro;
c) attività di consulenza, che si concreta nella formulazione di pareri legali su schemi di contratti e capitolati di contenuto complesso e di ogni altro provvedimento che possa dar luogo a liti e di pareri giuridico - amministrativi, rivolti all' interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti, al fine del corretto svolgimento dell' azione amministrativa regionale nelle materie di competenza.

2. L' Ufficio legislativo e legale è posto alle immediate dipendenze del Presidente della Giunta regionale e svolge le sue funzioni a favore di tutte le strutture dell' Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti; mantiene altresì gli opportuni collegamenti con l' Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, per consentire l' utilizzazione reciproca delle informazioni e delle documentazioni.
Art. 64
 
1. L' Ufficio legislativo e legale si avvale, ai sensi dell' articolo 31 della presente legge, di personale di staff in numero di quattro dirigenti.
2. L' Ufficio legislativo e legale può altresì avvalersi, singolarmente o riuniti in commissioni, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, della collaborazione di professori od assistenti universitari, magistrati dell' ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative, liberi professionisti, nonché impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 vengono affidati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di competenza, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme che regolano lo stato giuridico dei collaboratori; con la stessa deliberazione sono determinati i compensi da corrispondere in relazione all' importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali.
CAPO IV
 Direzione regionale degli affari comunitari
e dei rapporti esterni
Art. 65
 
1. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni:
a) provvede al coordinamento delle attività connesse all' elaborazione e all' attuazione dei programmi comunitari interessanti la Regione nonché delle iniziative regionali, o soggette ad autorizzazione regionale, finalizzate all' utilizzazione degli strumenti finanziari della Comunità europea, curando i conseguenti rapporti con le competenti Amministrazione statali e, d' intesa con le Direzioni regionali interessate, gli adempimenti attuativi delle relative decisioni comunitarie;
b) attende alle questioni concernenti l' adeguamento a prescrizioni e norme della Comunità europea, curando, nei limiti delle competenze dell' Amministrazione regionale ed in collegamento con le strutture operative interessate, i rapporti con gli organismi relativi;
c) cura, inoltre, le attività e gli adempimenti spettanti o delegati all' Amministrazione regionale in attuazione dell' articolo 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, sempre nei limiti di competenza dell' Amministrazione, i rapporti con le Regioni alpine e contermini.

Art. 66
 
1. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio per gli affari comunitari;
b) Servizio per i rapporti esterni.

Art. 67
 
1. Il Servizio per gli affari comunitari:
a) attende all' esame delle proposte di utilizzazione dei vari strumenti finanziari comunitari ed al loro coordinamento;
b) cura d' intesa con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, i rapporti con gli istituti di credito intermediari della Banca europea per gli investimenti;
c) verifica gli stadi di avanzamento dei progetti regionali finanziati, ai fini della riscossione dei previsti contributi e finanziamenti;
d) promuove le necessarie iniziative e collabora con le competenti strutture regionali interessate ai fini dell' adeguamento degli atti e provvedimenti regionali alle prescrizioni e normative della Comunità europea;
e) cura, nei limiti delle competenze dell' Amministrazione regionale e con le modalità fissate, i rapporti con gli organismi comunitari nei settori d' interesse dell' Amministrazione regionale, nonché i rapporti con gli enti ed organizzazioni internazionali interessati alle materie ed alle attribuzioni di competenza della Comunità europea;
f) provvede, in collaborazione con le Direzioni regionali interessate, alla presentazione alle competenti Amministrazioni dello Stato dei progetti regionali, o soggetti ad autorizzazione regionale, ammissibili ai finanziamenti della Comunità europea, nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie.

Art. 68
 
1. Il Servizio per i rapporti esterni:
a) cura, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, le attività e gli adempimenti spettanti all' Amministrazione regionale in attuazione dell' articolo 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni;
b) cura i rapporti con le Regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, attuando le relative iniziative regionali.

CAPO V
 Ufficio di piano
Art. 69
 
1. L' Ufficio di piano, equiparato a Direzione regionale, cura l' elaborazione e l' aggiornamento dei documenti del Piano regionale di sviluppo.
2. A tal fine:
a) assicura, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, il coordinamento delle azioni e degli interventi di competenza regionale, ai fini del loro inquadramento nei piani settoriali di intervento, nei programmi e nei progetti del Piano regionale di sviluppo, svolgendo in tale ambito compiti di istruttoria e valutazione delle ipotesi di investimento e provvede, in collaborazione con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, alla verifica della coerenza dei piani, programmi e progetti stessi con il piano urbanistico regionale;
b) cura il coordinamento delle previsioni del Piano regionale di sviluppo con gli indirizzi e gli atti di programmazione nazionale e comunitaria anche ai fini dell' acquisizione di risorse per il finanziamento di programmi organici di sviluppo ai sensi dell' articolo 50 dello Statuto, nonché di programmi settoriali di carattere speciale o straordinario:
c) provvede all' acquisizione ed all' organizzazione dei dati e delle informazioni necessarie all' attività di programmazione, assicurando in tale ambito i rapporti con l' Istituto centrale di statistica e promuove lo svolgimento di studi, indagini e rilevazioni sulla realtà sociale, economica e territoriale, avvalendosi dell' apporto di esperti, istituti e centri di ricerca specializzati;
d) esercita funzioni di verifica sull' attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di sviluppo;
e) cura i rapporti con gli enti locali concernenti la partecipazione alla programmazione regionale secondo le previsioni della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) provvede al coordinamento degli strumenti programmatori delle Comunità montane con il Piano regionale di sviluppo e al coordinamento delle relative procedure attuative; a tal fine svolge funzioni di collegamento e di consulenza nei confronti delle Comunità montane medesime;
g) provvede, in armonia con le scelte di piano, alla elaborazione delle ipotesi per l' impiego delle risorse finanziarie disponibili e collabora con la Ragioneria generale alla predisposizione del progetto di bilancio pluriennale e annuale ed alla loro attuazione;
h) cura la programmazione ed il coordinamento dell' attuazione delle iniziative regionali nel settore energetico.

Art. 70
 
1. L' Ufficio di piano si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della programmazione delle risorse finanziarie;
b) Servizio per l' attuazione del Piano regionale di sviluppo;
c) Servizio della statistica, studi e documentazione;
d) Servizio delle analisi dei progetti;
e) Servizio della programmazione energetica;
f) Servizio per i rapporti con le Comunità montane.

2. L' Ufficio di piano si avvale altresì, ai sensi dell' articolo 31, per l' esercizio delle attribuzioni previste dall' articolo 69 che non rientrino tra quelle di competenza dei Servizi, con particolare riguardo ai compiti di coordinamento dell' attività di stesura dei documenti di piano e di elaborazione dei documenti di carattere economico generale, di un gruppo di staff composto da non più di tre dirigenti.
3. Presso l' Ufficio di piano opera l' Osservatorio del mercato regionale del lavoro, di cui al Titolo II della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, del quale si avvalgono tutte le strutture regionali interessate, ed in particolare la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato e la Direzione regionale della formazione professionale, nonché l' Agenzia regionale del lavoro.
Art. 71
 
1. Il Servizio della programmazione delle risorse finanziarie:
a) provvede alla ricognizione sistematica delle risorse finanziarie disponibili, di provenienza regionale, statale o comunitaria, ai fini dell' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo;
b) cura la formazione di ipotesi di ripartizione delle risorse, svolgendo attività di ricerca per l' elaborazione di modelli di bilancio simulato;
c) provvede alla formazione del conto consolidato della spesa pubblica del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 72
 
1. Il Servizio per l' attuazione del Piano regionale di sviluppo:
a) verifica l' attuazione del Piano regionale di sviluppo con riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi, ai fini della valutazione dell' efficienza delle procedure e dell' efficacia dell' azione amministrativa;
b) redige il rapporto quinquennale di verifica previsto dall' articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni e rapporti periodici di gestione;
c) esamina le proposte di aggiornamento dei programmi del Piano regionale di sviluppo presentate dalle Direzioni regionali competenti;
d) verifica i risultati dell' attuazione di piani, programmi e progetti promossi o realizzati dall' Amministrazione regionale.

Art. 73
 
1. Il Servizio della statistica, studi e documentazione:
a) organizza la raccolta e l' elaborazione di informazioni statistiche di interesse regionale, provvedendo in tale ambito al coordinamento delle attività di carattere statistico svolte dalle altre strutture nei settori di rispettiva competenza, al fine di assicurare l' uniformità dei criteri di rilevazione e la compatibilità degli stessi con il sistema statistico nazionale;
b) cura i rapporti con l' Istituto centrale di statistica;
c) opera come centro di documentazione della Direzione, provvedendo alla raccolta ed alla catalogazione di testi, atti ufficiali e di ogni altro documento utile ai fini dell' attività programmatoria;
d) cura e promuove lo svolgimento di studi, ricerche ed indagini sulla realtà sociale, economica e territoriale del Friuli - Venezia Giulia, per l' acquisizione delle conoscenze necessarie all' attività di programmazione.

Art. 74
 
1. Il Servizio delle analisi dei progetti:
a) fornisce gli elementi per la valutazione dei progetti di investimento pubblico di particolare rilevanza economica e sociale formulati dall' Amministrazione regionale, anche collaborando alla formazione ed all' aggiornamento dei medesimi, ai fini della puntuale determinazione degli elementi tecnici, finanziari ed economici in essi contenuti;
b) fornisce altresì gli elementi per la valutazione dei progetti presentati da soggetti esterni all' Amministrazione regionale, effettuando, ove necessario, l' analisi dei costi e dei benefici;
c) promuove, ove necessario, la valutazione di impatto ambientale di progetti esaminati secondo le procedure e le competenze previste in materia dalla legislazione regionale.

2. Per l' espletamento dei compiti indicati al comma 1 l' Amministrazione potrà avvalersi, ai sensi dello articolo 23, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall' articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, dell' apporto specialistico di consulenti esterni.
Art. 75
 
1. Il Servizio della programmazione energetica:
a) cura il mantenimento dei rapporti della Regione con gli organi dello Stato e gli enti energetici per i problemi connessi con la formazione ed attuazione del Piano energetico nazionale;
b) predispone gli strumenti di programmazione regionale nel settore energetico ed assicura il coordinamento nella fase attuativa degli interventi;
c) promuove direttamente ed in collaborazione con altri enti ed organismi nazionali e locali lo svolgimento di programmi di studio, ricerca e progettazione nonché di diffusione delle conoscenze in materia energetica;
d) fornisce il supporto tecnico ed amministrativo per il funzionamento del Comitato regionale per l' energia.

Art. 76
 
1. Il Servizio per i rapporti con le Comunità montane, con sede nella città di Udine:
a) cura la predisposizione delle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani;
b) assicura il supporto tecnico - organizzativo alla Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani;
c) cura l' attuazione degli interventi finanziari previsti dalla legislazione statale e regionale a favore delle Comunità montane e svolge funzioni di consulenza tecnico - amministrativa a favore delle stesse;
d) mantiene i rapporti con le Comunità montane con particolare riguardo alla formulazione dei programmi pluriennali nonché all' attuazione dei programmi stralcio annuali e programmi straordinari;
e) provvede alla verifica sull' attuazione degli interventi da parte delle Comunità montane rispetto alle previsioni degli strumenti programmatori degli interventi medesimi.

CAPO VI
 Ragioneria generale
Art. 77
 
1. La Ragioneria generale, equiparata a Direzione regionale:
a) predispone, in collaborazione con l' Ufficio di piano, il bilancio pluriennale ed annuale; il bilancio di cassa; i provvedimenti di variazione di detti bilanci ed il rendiconto generale;
b) provvede al riscontro amministrativo - contabile dei provvedimenti di spesa ed al controllo sulla legalità degli stessi e degli altri provvedimenti amministrativi soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 58 dello Statuto, nonché al riscontro amministrativo - contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
c) cura la contabilizzazione della gestione delle entrate e delle spese;
d) collabora con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per la trattazione degli affari inerenti ai mutui ed ai prestiti;
e) vigila sull' amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, sui servizi di tesoreria e sulle gestioni fuori bilancio;
f) esamina i provvedimenti aventi riflessi finanziari ed in particolare cura la predisposizione delle norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;
g) cura i rapporti fra l' Amministrazione regionale ed i Ministeri del tesoro e delle finanze;
h) esercita, in genere, le funzioni attribuite da leggi e regolamenti statali alla Ragioneria generale dello Stato ed alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato stesso;
i) esercita altresì le funzioni che nello Stato sono attribuite alle Direzioni del tesoro.

Art. 78
 
1. La Ragioneria generale si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio del bilancio;
b) Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate;
c) Servizio centrale della ragioneria;
d) Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali;
e) Servizio distaccato della ragioneria in Udine.

Art. 79
 
1. Il Servizio del bilancio:
a) predispone il progetto del bilancio pluriennale e di quello annuale di previsione e dei relativi aggiornamenti annuali e variazioni;
b) prepara il bilancio di cassa ed i relativi aggiornamenti e variazioni;
c) predispone le note illustrative dei conti semestrali della spesa con riferimento alla previsione di bilancio;
d) prepara il rendiconto generale, con la collaborazione dei competenti Servizi per quanto concerne il conto del patrimonio;
e) predispone le norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi, dopo averne riscontrato la regolarità sotto il profilo tecnico - contabile e della copertura finanziaria;
f) esprime parere sui bilanci e loro variazioni ed i rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti, aziende ed organismi, comunque sottoposti al controllo della Regione stessa.

Art. 80
 
1. Il Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate:
a) provvede alla gestione delle fasi contabili delle entrate, ivi compresi, in collaborazione con la competente struttura della Direzione regionale per gli affari finanziari e del patrimonio, i tributi regionali ed in particolare alla registrazione degli accertamenti delle entrate medesime ed all' emissione dei titoli di riscossione;
b) provvede al controllo sulla gestione dei servizi di tesoreria;
c) provvede alla vigilanza sull' amministrazione del demanio e del patrimonio regionale e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
d) provvede alla vigilanza ed al controllo delle gestioni fuori bilancio, nonché alle ispezioni previste dalle leggi regionali;
e) provvede al riscontro amministrativo - contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, salvo quanto previsto all' articolo 83;
f) collabora con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio nella trattazione degli affari inerenti ai mutui ed ai prestiti;

Art. 81
 
1. Il Servizio centrale della ragioneria:
a) provvede al riscontro amministrativo - contabile dei provvedimenti di spesa ed al controllo sulla legalità degli stessi e degli altri provvedimenti amministrativi degli organi regionali, soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 58 dello Statuto, salvo quanto previsto agli articoli 82 e 83;
b) esprime il parere, quando richiesto, sugli atti di gestione della spesa degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti, aziende ed organismi, comunque sottoposti alla vigilanza od al controllo della Regione stessa.

Art. 82
 
1. Il Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali:
a) provvede al riscontro amministrativo - contabile dei provvedimenti relativi al personale sia in servizio che in quiescenza ed al controllo sulla legalità degli stessi;
b) provvede, in materia fiscale, a tutti gli adempimenti cui è tenuta la Regione in qualità di sostituto d' imposta, curando all' uopo i rapporti con gli uffici finanziari centrali e periferici dello Stato;
c) cura tutti i rapporti intercorrenti con l' INPS in materia previdenziale ed assistenziale.

Art. 83
 
1. Il Servizio distaccato della ragioneria in Udine:
a) provvede al riscontro amministrativo - contabile dei provvedimenti di spesa nonché al controllo sulla legalità degli stessi e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 58 dello Statuto, emessi dagli organi ed uffici regionali aventi sede in Udine;
b) provvede al riscontro amministrativo - contabile sui rendiconti dei relativi funzionari delegati, con esclusione di quelli della Segreteria generale straordinaria.

CAPO VII
 Direzione regionale degli affari finanziari
e al patrimonio
Art. 84
 
1. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
a) svolge le funzioni di competenza regionale in materia di credito e di enti creditizi;
b) cura gli adempimenti in materia di partecipazione finanziaria della Regione in società, enti ed organismi, mantenendo i rapporti con gli stessi;
c) cura funzioni promozionali, di valorizzazione e di intervento del credito speciale ed ordinario in favore di opere pubbliche ed attività economiche;
d) coordina la programmazione dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell' Amministrazione regionale, provvedendo al relativo approvvigionamento;
e) cura la gestione del patrimonio immobiliare, disponibile ed indisponibile, dell' Amministrazione regionale.

Art. 85
 
1. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio degli affari finanziari;
b) Servizio del credito;
c) Servizio del patrimonio;
d) Servizio della gestione degli immobili;
e) Servizio del provveditorato.

2. Per l' esercizio in forma decentrata delle competenze relative al Servizio della gestione degli immobili e del Servizio del provveditorato la Direzione può avvalersi di unità organizzative stabili, di livello inferiore al Servizio, di cui all' articolo 29.
3. Presso la Direzione opera il Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.
Art. 86
 
1. Il Servizio degli affari finanziari:
a) predispone la nota illustrativa del bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto generale;
b) cura gli adempimenti in materia di tributi regionali, con esclusione degli adempimenti di competenza dei Servizi della Ragioneria generale e di ogni altro ufficio preposto all' applicazione ed alla riscossione dei tributi stessi;
c) cura gli adempimenti per l' assunzione di mutui e prestiti e per la sottoscrizione di titoli azionari;
d) cura gli adempimenti connessi e conseguenti alla partecipazione finanziaria della Regione in società, enti ed altri organismi;
e) mantiene i rapporti con le società, gli enti e gli organismi ai quali la Regione partecipa, curando per l' Amministrazione regionale la documentazione dell' attività delle società, degli enti e degli organismi stessi;
f) cura gli adempimenti in materia di garanzie, attive e passive, connesse ad interventi regionali;
g) esprime parere sotto il profilo economico - finanziario sui bilanci e sui rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 87
 
1. Il Servizio del credito:
a) cura gli adempimenti connessi alle attribuzioni di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti, istituti ed organismi di credito;
b) provvede al coordinamento degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e per le opere pubbliche, in collaborazione con gli uffici regionali competenti per materia;
c) tratta gli affari relativi alla stipulazione di convenzioni ed ai conferimenti ad enti, istituti ed organismi che esercitano il credito speciale nella regione, mantenendo a tal fine rapporti con gli stessi per conto dell' Amministrazione regionale;
d) mantiene i rapporti con la Cassa depositi e prestiti, con gli enti, istituti ed organismi nazionali di credito speciale agli enti pubblici e per le attività economiche;
e) mantiene i rapporti con gli enti di credito ordinario per gli interventi a favore di attività di interesse della Regione;
f) cura gli adempimenti relativi ad interventi di incentivazione del ricorso al credito da parte degli enti pubblici;
g) promuove e cura la redazione di studi in materia di credito;
h) collabora con la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per le operazioni di credito e finanziarie con gli organismi della Comunità europea.

Art. 88
 
1. Il Servizio del patrimonio:
a) cura la programmazione ed il coordinamento della provvista e della disponibilità dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell' Amministrazione regionale;
b) provvede, con il supporto delle competenti strutture tecniche, all' accatastamento ed alla tenuta dell' inventario dei beni immobili dell' Amministrazione regionale;
c) provvede all' assunzione in carico dei beni mobili ed alla tenuta del relativo inventario;
d) tiene l' evidenza dei beni, mobili ed immobili, comunque in uso dell' Amministrazione regionale;
e) provvede all' istruttoria dei rapporti patrimoniali con altre Amministrazioni per il trasferimento di beni connesso a devoluzioni di funzioni e competenze.

Art. 89
 
1. Il Servizio della gestione degli immobili:
a) cura gli adempimenti amministrativi per l' acquisto e la realizzazione di immobili per fini istituzionali, nonché la cessione e permuta dei beni del patrimonio disponibile;
b) cura gli adempimenti amministrativi per la gestione del patrimonio, ivi compresi quelli per l' assicurazione e la vigilanza dei beni patrimoniali e di quelli in uso dell' Amministrazione regionale;
c) cura gli adempimenti per la locazione di immobili necessari per gli uffici regionali;
d) cura gli adempimenti fiscali connessi alla titolarità, gestione, utilizzazione dei beni patrimoniali;
e) cura gli adempimenti amministrativi per l' esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione dei beni immobili del patrimonio regionale, nonché di quelli a carico dell' usuario degli immobili in uso dell' Amministrazione regionale.

Art. 90
 
1. Il Servizio del provveditorato:
a) provvede all' approvvigionamento ed alla gestione degli arredi, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, ivi compresa la loro assicurazione;
b) provvede all' acquisto di pubblicazioni, riviste, materiali ed oggetti di cancelleria e di consumo in genere necessari per il funzionamento dell' Amministrazione regionale, ivi comprese, per il personale per il quale siano previsti, l' equipaggiamento e le uniformi;
c) provvede alla tenuta ed alla gestione del magazzino generale;
d) cura gli adempimenti amministrativi per la stipulazione dei contratti relativi a prestazioni di servizi necessari per il funzionamento dell' Amministrazione regionale, salve le ipotesi nelle quali per speciali prestazioni la legge ne riservi la competenza ad altri uffici regionali.

CAPO VIII
 Direzione regionale degli enti locali
Art. 91
 
1. La Direzione regionale degli enti locali, con sede nella città di Udine:
a) cura la trattazione degli affari concernenti il controllo sugli atti degli enti locali, delle unità sanitarie locali e degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, assicurando la necessaria assistenza e consulenza agli enti medesimi e svolge funzioni di supporto nei confronti degli organi regionali di controllo;
b) provvede all' esercizio delle funzioni di amministrazione attiva nei confronti degli enti ed organismi vigilati, svolge attività ispettiva e cura gli interventi sostitutivi disposti dagli organi regionali di controllo;
c) cura la trattazione degli affari concernenti le elezioni, i referendum, l' ordinamento e le circoscrizioni e denominazioni comunali, la toponomastica e la polizia locale, urbana e rurale, e l' ordinamento locale.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, quale strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell' ambito della rispettiva circoscrizione, degli affari connessi all' esercizio dei controlli di competenza dei relativi Comitati provinciali e delle funzioni di amministrazione attiva previste dalle norme vigenti:
a) Ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;
b) Ufficio provinciale degli enti locali di Pordenone;
c) Ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;
d) Ufficio provinciale degli enti locali di Udine.

Art. 92
 
1. La Direzione regionale degli enti locali si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio degli affari giuridici e della consulenza;
b) Servizio centrale degli enti locali;
c) Servizio finanziario contabile;
d) Servizio ispettivo, elettorale e per le circoscrizioni locali;
e) Servizio centrale delle unità sanitarie locali;
f) Servizio finanziario - contabile delle unità sanitarie locali.

Art. 93
 
1. Il Servizio degli affari giuridici e della consulenza:
a) svolge attività di studio, di ricerca e di proposta per il collegio dei Presidenti dei comitati di controllo e per l' assemblea plenaria dei componenti i medesimi comitati, curando anche il servizio di segreteria dei predetti organi e degli altri organi collegiali aventi sede presso la Direzione;
b) cura e coordina l' assistenza e la consulenza di carattere giuridico, amministrativo e fiscale a favore degli Enti locali, nonché l' organizzazione di seminari o corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione nei confronti del personale degli enti e delle istituzioni soggetti al controllo dei Comitati centrale e provinciale;
c) cura l' istruttoria degli affari contenziosi per la parte di competenza della Direzione;
d) cura, infine, l' elaborazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza della Direzione stessa.

Art. 94
 
1. Il Servizio centrale degli enti locali cura la trattazione degli affari riguardanti gli enti ed istituzioni soggetti al Comitato centrale di controllo, nonché gli affari pertinenti o comunque connessi all' esercizio del controllo e del seguente contenzioso.
Art. 95
 
1. Il Servizio finanziario contabile:
a) tratta gli affari di contabilità e di finanza riguardanti gli enti e le istituzioni sottoposte al controllo del Comitato centrale, gli affari di finanza straordinaria relativi a tutti gli enti locali ed ai loro rapporti con gli organi statali centrali;
b) attende alle rilevazioni statistiche generali e particolari, nonché agli adempimenti di carattere amministrativo di competenza della Direzione.

Art. 96
 
1. Il Servizio ispettivo, elettorale e per le circoscrizioni locali:
a) cura la trattazione degli affari attinenti alle elezioni, ai referendum, alle circoscrizioni e denominazioni locali, alla toponomastica, alla polizia locale urbana e rurale ed alla materia dell' ordinamento locale;
b) assicura, per quanto di competenza, mediante visita ispettiva presso gli enti ed organismi vigilati, l' ordinato funzionamento ed il regolare andamento dei servizi locali nonché il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
c) provvede agli adempimenti concernenti gli interventi sostitutivi presso gli enti soggetti al controllo regionale, al fine di assicurare l' ordinato e regolare funzionamento dei servizi e la corretta ed uniforme osservanza delle leggi e dei regolamenti;
d) cura, in collaborazione con la Direzione regionale dell' assistenza sociale, la trattazione degli affari concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed in particolare provvede all' istruttoria delle pratiche relative alla creazione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore e nei relativi istituti, nonché a vigilare e coordinare la loro attività.

Art. 97
 
1. Il Servizio centrale delle unità sanitarie locali cura la trattazione e la istruttoria degli affari riguardanti le unità sanitarie locali e gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico soggetti alla vigilanza della Commissione regionale di controllo, nonché gli affari pertinenti o connessi all' esercizio del controllo e del seguente contenzioso.
Art. 98
 
1. Il Servizio finanziario - contabile delle unità sanitarie locali tratta gli affari di bilancio e contabilità riguardanti le unità sanitarie locali e gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico in funzione del controllo che, su tali atti, compete alla Commissione di cui alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 17.
CAPO IX
 Servizio del libro fondiario
Art. 99
 
1. Il Servizio del libro fondiario provvede, anche con l' adozione di procedure automatizzate, all' impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari e sovrintende alla loro tenuta.
2. Alle dipendenze del Servizio sono previsti i seguenti Uffici tavolari:
a) Ufficio tavolare di Trieste I;
b) Ufficio tavolare di Trieste II;
c) Ufficio tavolare di Gorizia;
d) Ufficio tavolare di Cervignano;
e) Ufficio tavolare di Cormons;
f) Ufficio tavolare di Gradisca;
g) Ufficio tavolare di Monfalcone;
h) Ufficio tavolare di Pontebba.

3. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, la competenza territoriale degli Uffici tavolari di Trieste I e Trieste II verrà determinata mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
4. Al fine di assicurare la regolarità e l' uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, al Servizio stesso sono attribuiti compiti di vigilanza e di controllo sugli Uffici suddetti.
TITOLO V
 DIPARTIMENTO PER IL TERRITORIO
E L' AMBIENTE
Art. 100
 
1. Il Dipartimento per il territorio e l' ambiente comprende:
a) Direzione regionale della pianificazione territoriale;
b) Direzione regionale dell' ambiente;
c) Direzione regionale delle foreste e dei parchi;
d) Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici;
e) Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;
f) Direzione regionale della protezione civile;
g) Servizio della caccia e della pesca.

CAPO I
 Direzione regionale della pianificazione territoriale
Art. 101
 
1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale cura gli adempimenti nel settore della pianificazione territoriale regionale e locale, svolge funzioni di osservatorio delle politiche territoriali, svolge, altresì, attività di informazione territoriale e cartografica, nonché di vigilanza, consulenza e coordinamento.
2. Cura altresì gli adempimenti nel settore delle bellezze naturali e le questioni inerenti alla presenza di servitù militari nel Friuli - Venezia Giulia nell' ambito delle leggi statali vigenti.
3. Svolge le funzioni previste dalle leggi per il controllo sull' attività urbanistica degli enti locali.
Art. 102
 
1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio centrale della pianificazione territoriale;
b) Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia;
c) Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
d) Servizio degli affari amministrativi e legali.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale è altresì posto l' Ufficio decentrato nella città di Udine, equiparato a Servizio, con compiti di istruttoria e di collegamento con gli enti locali per quanto concerne gli strumenti urbanistici di livello sub regionale e locale.
Art. 103
 
1. Il Servizio centrale della pianificazione territoriale:
a) cura la promozione di studi e ricerche tesi alla conoscenza dell' assetto territoriale finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale ed all' esercizio delle attribuzioni regionali in materia di pianificazione territoriale locale;
b) attende alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale;
c) collabora con l' Ufficio di piano e con le altre Direzioni regionali competenti per il coordinamento dei piani settoriali, dei programmi e dei progetti di intervento sul territorio di iniziativa regionale con il Piano urbanistico regionale ed attende agli adempimenti concernenti la compatibilità urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali e dell' Amministrazione regionale;
d) cura gli adempimenti relativi alla localizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale.

Art. 104
 
1. Il Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia:
a) cura la raccolta, la tenuta e l' elaborazione di dati informativi territoriali al fine del permanente aggiornamento dello stato di attuazione della pianificazione del territorio della regione;
b) promuove e cura la formazione e l' aggiornamento della cartografia regionale alle varie scale, finalizzati alle esigenze di pianificazione regionale e locale;
c) promuove e cura, in collaborazione con le Direzioni competenti, la formazione e l' aggiornamento della cartografia tematica regionale;
d) attende alla redazione ed aggiornamento della carta tecnica regionale;
e) cura ogni altro adempimento in materia di cartografia.

Art. 105
 
1. Il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali:
a) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di tutela del paesaggio e di bellezze naturali;
b) collabora con le competenti strutture dell' Ufficio di piano per gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
c) cura la pianificazione e la programmazione degli interventi in materia di parchi urbani e di verde attrezzato.

Note:
1Gli effetti del presente articolo decorrono dal 15 maggio 1988 ai sensi dell' articolo 6, comma 1, L.R. 29/88.
Art. 106
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e legali:
a) cura la trattazione degli affari amministrativi e legali di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi di indirizzo tecnico;
b) svolge le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e di privati, avvalendosi all' uopo del supporto degli altri Servizi di indirizzo tecnico della Direzione.

CAPO II
 Direzione regionale dell' ambiente
Art. 107
 
1. La Direzione regionale dell' ambiente cura gli adempimenti regionali concernenti:
a) la conservazione e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo;
b) la razionale utilizzazione delle acque;
c) la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica;
d) la prevenzione e la tutela del territorio dagli inquinamenti;
e) la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche e degli impianti concernenti le primarie infrastrutture civili, connesse alle finalità suindicate.

2. Per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica la Direzione regionale dell' ambiente può avvalersi, avendo riguardo alle specifiche competenze tecniche richieste, delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici nonché degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, utilizzando di norma l' istituto della concessione alle Comunità montane, ai Consorzi ed agli Enti locali.
Art. 108
 
1. La Direzione regionale dell' ambiente si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della difesa del suolo b) Servizio per l' utilizzazione delle acque;
c) Servizio della tutela dagli inquinamenti;
d) Servizio delle infrastrutture civili;
e) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

Art. 109
 
1. Il Servizio della difesa del suolo:
a) cura la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia applicata e idrogeologia finalizzata alla conoscenza del suolo e sottosuolo regionale;
b) attende ad ogni altro adempimento in materia geologica ed idrogeologica, con particolare riguardo all' espressione del parere di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3;
c) cura, in collaborazione con le altre Direzioni regionali interessate, la programmazione delle opere di sistemazione idrogeologica ed idraulica su tutto il territorio regionale, nell' ambito delle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici;
d) provvede alla progettazione ed alla direzione dei lavori inerenti alla realizzazione ed alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulica sulla rete idrografica di competenza regionale nonché alle opere di sistemazione idrogeologica sull' intero territorio regionale;
e) cura gli interventi in materia di prevenzione, previsti dai piani e dai programmi regionali elaborati a norma del successivo articolo 136, lettera b) e ripristino delle opere di competenza, ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio.

Art. 110
 
1. Il Servizio per l' utilizzazione delle acque:
a) cura la promozione di studi e ricerche in materia di conoscenza delle risorse idriche regionali, finalizzati al conseguimento di una loro razionale utilizzazione, nonché la raccolta, elaborazione, diffusione e conservazione dei dati;
b) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
c) attende ai compiti di polizia e sorveglianza idraulica.

Art. 111
 
1. Il Servizio della tutela dagli inquinamenti:
a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento dell' aria, dell' acqua, del suolo, in collaborazione con la Direzione regionale della sanità, nonché attende gli adempimenti regionali in attuazione delle leggi nazionali in materia, fatte salve le competenze del Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico;
b) attende alla programmazione ed all' attuazione degli interventi per l' eliminazione delle cause di inquinamento;
c) attende agli altri adempimenti regionali in materia di inquinamento, collaborando con la Direzione regionale della sanità per gli aspetti igienico - sanitari di sua competenza, nonché al coordinamento con gli interventi e la vigilanza esercitati dagli enti locali in materia;
d) cura la trattazione degli affari relativi alle cave, all' utilizzazione delle acque minerali e termali nonché la predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive;
e) cura la trattazione degli adempimenti di competenza regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 112
 
1. Il Servizio delle infrastrutture civili:
a) attende alla programmazione, cura gli adempimenti e provvede all' attuazione degli interventi in materia di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti e reti di distribuzione del gas metano, nonché di altre infrastrutture civili di carattere primario che non rientrino nelle attribuzioni di altre Direzioni regionali.

Art. 113
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico.
CAPO III
 Direzione regionale delle foreste e dei parchi
Art. 114
 
1. La Direzione regionale delle foreste e dei parchi, avente sede nella città di Udine, cura gli adempimenti in materia di conservazione della natura e di tutela ed uso dei parchi naturali e degli altri beni ambientali ed attende alla difesa ed all' incremento del patrimonio forestale.
2. Provvede, altresì, in conformità alle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici, di concerto con la Direzione regionale dell' ambiente e tramite i dipendenti Ispettorati ripartimentali, all' esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale, nonché provvede alla manutenzione delle opere medesime.
Art. 115
 
1. La Direzione regionale delle foreste e dei parchi si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della flora, della fauna e dei parchi naturali;
b) Servizio della selvicoltura;
c) Servizio delle sistemazioni idraulico - forestali;
d) Servizio delle manutenzioni;
e) Servizio del Corpo forestale regionale;
f) Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale, per l' esercizio decentrato delle competenze della Direzione medesima, nonché per l' esercizio delle altre attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:
a) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia;
b) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone;
c) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo;
d) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
e) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine.

Art. 116
 
1. Il Servizio della flora, della fauna e dei parchi naturali:
a) cura gli interventi per la tutela della flora, della fauna minore e dei prodotti secondari;
b) provvede all' attuazione degli interventi in materia di parchi e riserve naturali;
c) promuove nella comunità regionale la conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell' ambiente;
d) attende all' attività di prevenzione e di vigilanza per la difesa dei boschi dagli incendi;
e) effettua la rilevazione delle nevi e delle valanghe, ai fini della determinazione del rischio e della pericolosità.

Art. 117
 
1. Il Servizio della selvicoltura cura l' incremento del patrimonio boschivo, ed in particolare:
a) attua gli interventi di rimboschimento e per il miglioramento e la conversione dei patrimoni silvo - pastorali, ferme restando le attribuzioni delle Comunità montane;
b) provvede alla formazione, tenuta ed aggiornamento dell' inventario forestale regionale;
c) attua gli interventi per favorire la produzione e la commercializzazione del legno;
d) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di opere forestali, di viabilità forestale, sperimentazione forestale, vivai forestali, difesa fitopatologica, assistenza tecnica e propaganda.

Art. 118
 
1. Il Servizio delle sistemazioni idraulico - forestali:
a) cura gli adempimenti in materia di vincolo idro - geologico e relative autorizzazioni in deroga;
b) cura e coordina la progettazione e l' esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale;
c) provvede alla redazione, tenuta ed aggiornamento del catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale.

Art. 119
 
1. Il Servizio delle manutenzioni, con sede nella città di Tolmezzo, coordina, tramite gli Ispettorati ripartimentali, l' esecuzione dei lavori di manutenzione e di ripristino delle opere idraulico - forestali, cui si provvede in economia.
Art. 120
 
1. Il Servizio del Corpo forestale regionale:
a) provvede alla trattazione degli affari riguardanti l' attività del Corpo forestale regionale;
b) cura, in collaborazione con la competente struttura della Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, la formulazione di programmi relativi alla formazione, all' aggiornamento professionale del personale forestale e degli operatori forestali in genere anche ai fini di tutela ambientale;
c) cura l' addestramento dei volontari che collaborano agli spegnimenti degli incendi boschivi;
d) esercita funzioni ispettive nell' attività del Corpo forestale regionale.

Art. 121
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso:
a) cura la trattazione degli adempimenti amministrativi e contabili rientranti nella competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;
b) cura la trattazione delle contravvenzioni.

CAPO IV
 Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici
Art. 122
 
1. La Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici:
a) cura la predisposizione e l' attuazione dei Piani regionali di edilizia abitativa, coordinando l' attività degli enti pubblici e degli operatori del settore;
b) garantisce, anche per il tramite delle dipendenti Direzioni provinciali, l' esercizio sul territorio di adempimenti concernenti opere pubbliche, di interesse pubblico ed edilizia rientranti nelle competenze di altre Direzioni, quando ciò sia previsto dalla legge;
c) provvede ad assicurare il necessario supporto tecnico alle Direzioni regionali;
d) cura le attribuzioni in materia di espropriazioni;
e) cura altresì le attribuzioni concernenti il Comitato tecnico regionale, la tenuta dell' elenco regionale dei collaudatori e la nomina dei medesimi;
f) cura gli adempimenti in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze di altre Direzioni regionali.

Art. 123
 
1. La Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della pianificazione dell' intervento pubblico per la casa;
b) Servizio tecnico regionale;
c) Servizio delle espropriazioni;
d) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, con le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:
a) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste;
b) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine;
c) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia;
d) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone.

3. Presso ciascuna Direzione provinciale, in relazione ai rispettivi carichi di lavoro, può essere assegnato un dirigente di staff con il compito di coadiuvare il Direttore provinciale nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 124
 
1. Il Servizio della pianificazione dell' intervento pubblico per la casa:
a) cura la predisposizione e l' aggiornamento del Piano regionale per l' edilizia residenziale e della normativa tecnica, nonché la promozione di studi e ricerche a ciò finalizzati;
b) promuove le iniziative per il recupero edilizio ed urbanistico e per la salvaguardia dei centri storici;
c) assicura il coordinamento tra l' acquisizione delle aree e degli immobili, le relative opere di urbanizzazione e l' attività edificatoria e di recupero.

Art. 125
 
1. Il Servizio tecnico regionale:
a) cura gli adempimenti concernenti l' attività del Comitato tecnico regionale nonché la tenuta dell' elenco regionale dei collaudatori;
b) cura gli adempimenti in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze di altre Direzioni regionali;
c) cura gli interventi in materia di sicurezza e di norme antincendio.

Art. 126
 
1. Il Servizio delle espropriazioni:
a) esercita le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattive e di occupazione temporanea e d' urgenza;
b) svolge compiti di consulenza tecnico - giuridica in materia al fine di agevolare gli adempimenti degli enti locali e delle ditte espropriande;
c) coadiuva le commissioni provinciali, istituite ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 ottobre 1971, n. 865.

Art. 127
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:
a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi ad indirizzo tecnico;
b) cura la vigilanza sugli operatori pubblici e privati di edilizia residenziale pubblica e provvede all' istruttoria per l' esercizio del controllo sugli atti degli Istituti autonomi per le case popolari e del loro Consorzio;
c) provvede all' attuazione dell' anagrafe dell' utenza ed alla gestione del fondo sociale per i conduttori meno abbienti.

CAPO V
 Direzione regionale della viabilità e dei trasporti
Art. 128
 
1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti cura gli adempimenti in materia di viabilità ed infrastrutture di trasporto, di strutture ed attività portuali, di trasporti pubblici locali e di trasporto delle merci.
Art. 129
 
1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della viabilità e delle infrastrutture di trasporto;
b) Servizio dei porti e della navigazione interna;
c) Servizio dei trasporti pubblici locali e del trasporto merci;
d) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

Art. 130
 
1. Il Servizio della viabilità e delle infrastrutture di trasporto:
a) cura lo studio e l' elaborazione dei piani e programmi in materia di infrastrutture di comunicazione e trasporto di interesse regionale e locale, nonché dei piani integrati di trasporto;
b) provvede ai programmi e progetti di intervento per la realizzazione e l' adeguamento delle vie di comunicazione e mantiene il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale, le comunicazioni autostradali e ferroviarie, gli aeroporti, gli autoporti e le infrastrutture di trasporto in genere;
c) provvede agli interventi in materia di strade di interesse regionale, provinciale e locale, assolve agli adempimenti regionali relativi alla loro classificazione ed alla raccolta ed aggiornamento del catasto stradale.

Art. 131
 
1. Il Servizio dei porti e della navigazione interna:
a) cura lo studio e l' elaborazione di piani e programmi in materia di portualità e navigazione interna;
b) promuove e coordina la realizzazione di opere ed impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità dei porti commerciali;
c) cura la manutenzione delle opere pubbliche nei porti e negli approdi di competenza regionale;
d) attende agli adempimenti concernenti la navigazione interna.

Art. 132
 
1. Il Servizio dei trasporti pubblici locali e del trasporto merci:
a) cura lo studio e l' elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto pubblico locale e provvede agli adempimenti relativi all' approvazione dei piani di bacino;
b) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei servizi di pubblico trasporto con linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie urbane e extraurbane nonché marittime di cabotaggio fra gli scali della regione e attua gli interventi finanziari previsti per il settore;
c) provvede alla vigilanza in materia di servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, agli interventi in materia di tariffe ed al coordinamento con gli organi statali;
d) cura la concessione dei servizi di pubblico trasporto su funivie ed il controllo della relativa sicurezza di esercizio;
e) attua gli interventi diretti per il sostegno e lo sviluppo dei traffici e del trasporto delle merci di interesse regionale.

Art. 133
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico.
CAPO VI
 Direzione regionale della protezione civile
Art. 134
 
1. La Direzione regionale della protezione civile provvede al coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attività ed azioni di previsione - prevenzione di livello secondario previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, anche avvalendosi degli uffici periferici di altre Direzioni.
2. Gli uffici periferici di cui al comma 1 svolgono attribuzioni in materia di protezione civile, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti funzionali degli stessi uffici con la Direzione regionale della protezione civile.
Art. 135
 
1. La Direzione regionale della protezione civile si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo;
b) Servizio del coordinamento operativo;
c) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Presso la Direzione regionale della protezione civile è posta altresì la Sala operativa regionale prevista all' articolo 139. Per esigenze di funzionalità operativa, il Servizio del coordinamento operativo ed il Servizio degli affari amministrativi e contabili di cui al comma 1, nonché la Sala operativa regionale, hanno sede nel comune di Palmanova.
3. La Direzione regionale della protezione civile si avvale altresì, ai sensi dell' articolo 31, per l' esercizio delle attribuzioni previste dall' articolo 134 che non rientrino tra quelle di competenza dei Servizi, di un gruppo di staff composto da non più di tre dirigenti.
Art. 136
 
1. Il Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo:
a) svolge compiti di previsione - prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all' individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilità; all' ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all' ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe;
b) cura l' elaborazione e l' aggiornamento dei piani e programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari di intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilità;
c) collabora, con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;
d) indirizza e coordina la pianificazione di emergenze e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale;
e) cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti a tali fini;
f) cura la programmazione dell' attività educativa e formativa nel settore delle prevenzioni;
g) svolge compiti di controllo: sull' attuazione ed efficacia dei piani e programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;
h) costituisce nucleo di valutazione tecnico - scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l' urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi, sotto l' aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio - territoriale regionale e subregionale;
i) cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione - riabilitazione in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala una stima costi/benefici e formula il relativo parere;
l) propone, sentito il Comitato tecnico scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica.

Art. 137
 
1. Il Servizio del coordinamento operativo:
a) provvede all' attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub regionali; la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l' impiego d' emergenza delle risorse regionali di protezione civile; l' approntamento delle risorse umane, materiali ed organizzative per l' impiego in operazioni di emergenza; l' organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza.

2. Il Servizio è, altresì, il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale qualità, sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore dallo stesso delegato, organizza e gestisce la Sala operativa regionale di protezione civile ed organizza l' impiego delle risorse umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle associazioni volontaristiche, nonché dei volontari singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all' interno ed, eventualmente, all' esterno dell' ambito regionale.
Art. 138
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile di competenza della Direzione regionale, fornendo il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico, nonché di quelli connessi alle disponibilità del Fondo regionale per la protezione civile.
Art. 139
 
1. La Sala operativa regionale si configura quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.
2. Assicura, quale presidio permanente e continuativo, la connessione con l' intera rete di comunicazione delle strutture sovra e sub regionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.
3. Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.
4. In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.
5. La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.
CAPO VII
 Servizio della caccia e della pesca
Art. 140
 
1. Il Servizio della caccia e della pesca, avente sede nella città di Udine:
a) cura la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
b) provvede, ai fini della uniformità interpretativa e dell' adozione dei conseguenti indirizzi applicativi, al coordinamento delle attività svolte dagli enti locali delegatari di funzioni in materia e dalle istituzioni ed organismi operanti nella materia;
c) cura gli interventi relativi alla concessione di contributi e sovvenzioni a favore di organismi operanti in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
d) promuove iniziative di carattere tecnico - scientifico a favore del patrimonio faunistico locale.

TITOLO VI
 DIPARTIMENTO PER I SERVIZI SOCIALI
Art. 141
 
1. Il Dipartimento per i servizi sociali comprende:
a) Direzione regionale della sanità;
b) Direzione regionale dell' assistenza sociale;
c) Direzione regionale dell' istruzione, della cultura e dello sport;
d) Direzione regionale della formazione professionale;
e) Servizio dell' emigrazione.

CAPO I
 Direzione regionale della sanità
Art. 142
 
1. La Direzione regionale della sanità cura gli adempimenti in materia di sanità ed igiene, ed in particolare:
a) sovrintende alla pianificazione sanitaria ed alla organizzazione sanitaria territoriale e cura la predisposizione del piano sanitario regionale, provvedendo all' attuazione, alle verifiche ed all' aggiornamento del piano stesso;
b) cura la ripartizione e la gestione del fondo sanitario regionale;
c) raccoglie, coordina e definisce i dati di rilevazione relativi alle strutture, alla gestione economico - finanziaria ed alle attività in materia di sanità e igiene;
d) svolge ogni altra attività di propria competenza relativa al servizio dell' assistenza sanitaria ed in materia di igiene pubblica e tutela ambientale;
e) programma ed attua l' attività ispettiva nei confronti delle unità sanitarie locali;
f) tratta gli affari concernenti il personale delle unità sanitarie locali.

Art. 143
 
1. La Direzione regionale della sanità si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della pianificazione sanitaria;
b) Servizio dell' assistenza sanitaria;
c) Servizio farmaceutico;
d) Servizio dell' igiene e della tutela ambientale;
e) Servizio veterinario;
f) Servizio della medicina sociale e degli interventi speciali;
g) Servizio del personale delle unità sanitarie locali;
h) Servizio economico - finanziario.

Art. 144
 
1. Il Servizio della pianificazione sanitaria:
a) cura la predisposizione del piano sanitario regionale, il suo aggiornamento, l' attuazione e le verifiche periodiche in collegamento con la programmazione generale della Regione;
b) tratta, in collaborazione con la competente struttura della Direzione regionale degli enti locali, gli adempimenti concernenti l' organizzazione sanitaria regionale;
c) promuove, coordina e definisce gli elementi di rilevazione, elaborazione e diffusione delle informazioni nell' ambito del sistema informativo sanitario, con particolare riguardo alle strutture, alla gestione economico - finanziaria ed alle attività in materia di sanità ed igiene.

Art. 145
 
1. Il Servizio dell' assistenza sanitaria svolge l' attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico - amministrativo, in materia di assistenza medico - generica, specialistica, ospedaliera e integrativa.
Art. 146
 
1. Il Servizio farmaceutico:
a) svolge attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto il profilo tecnico e giuridico - amministrativo, in materia di assistenza farmaceutica;
b) cura altresì la revisione delle piante organiche delle farmacie ed esercita la vigilanza sulle medesime.

Art. 147
 
1. Il Servizio dell' igiene e della tutela ambientale:
a) svolge le attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico amministrativo, in materia di igiene degli alimenti di origine non animale, delle bevande, dell' ambiente di vita e di lavoro;
b) tratta altresì gli affari connessi alla medicina legale.

Art. 148
 
1. Il Servizio veterinario svolge l' attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico - amministrativo, in materia di assistenza e profilassi zooiatrica, di igiene zootecnica e degli alimenti di origine animale.
Art. 149
 
1. Il Servizio della medicina sociale e degli interventi speciali svolge attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto il profilo tecnico e giuridico - amministrativo, in materia di:
a) medicina sociale ed educazione sanitaria;
b) attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali; volontariato socio - sanitario.

Art. 150
 
1. Il Servizio del personale delle unità sanitarie locali:
a) forma gli elenchi dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale;
b) predispone ed attua i procedimenti concorsuali;
c) cura la mobilità del personale;
d) svolge attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo in ordine alla formazione ed all' aggiornamento professionale, in collaborazione con le competenti strutture operative;
e) definisce i rapporti con le università e gli istituti scientifici ai fini di ricerca e di insegnamento e di utilizzazione delle strutture delle unità sanitarie locali.

Art. 151
 
1. Il Servizio economico - finanziario cura la ripartizione e la gestione del fondo sanitario regionale, nonché gli altri finanziamenti assegnati al comparto sanitario della Regione.
CAPO II
 Direzione regionale dell' assistenza sociale
Art. 152
 
1. La Direzione regionale dell' assistenza sociale:
a) provvede alla programmazione ed al coordinamento nella regione del settore socio - assistenziale, predisponendo la relazione annuale ed il piano di settore verificando i risultati delle iniziative e degli interventi previsti;
b) raccoglie, coordina e definisce i dati di rilevazione relativi ai servizi ed alle strutture, alla gestione economico - finanziaria ed alle attività socio - assistenziali;
c) svolge ogni altra attività di propria competenza relativa ai programmi di prevenzione e di tutela sociale, con particolare riguardo ai problemi dell' età evolutiva, degli anziani, dei disabili e portatori di handicap e al recupero degli stati di emarginazione e di disadattamento.

Art. 153
 
1. La Direzione regionale dell' assistenza sociale si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della programmazione e del coordinamento socio - assistenziale;
b) Servizio dell' assistenza e di tutela sociale.

Art. 154
 
1. Il Servizio della programmazione e del coordinamento socio - assistenziale:
a) predispone ed aggiorna il piano socio - assistenziale e la relativa relazione annuale;
b) sovraintende all' attuazione del piano e verifica i risultati delle iniziative e degli interventi da esso previsti;
c) cura l' organizzazione ed il coordinamento dei servizi e delle prestazioni, anche relativamente al raccordo delle attività delle IIPPAB con i presidi e servizi attivi sul territorio;
d) promuove ed attua iniziative per consentire l' apporto ed il coordinato utilizzo del volontariato socio - assistenziale nonché del restante privato sociale;
e) promuove, coordina e definisce gli elementi di rilevazione, elaborazione e diffusione delle informazioni con particolare riguardo alle strutture, alle attività ed alla relativa gestione economico - finanziaria;
f) promuove e coordina la formazione e l' aggiornamento degli operatori socio - assistenziali.

Art. 155
 
1. Il Servizio dell' assistenza e di tutela sociale:
a) promuove ed attua iniziative ed interventi di prevenzione e di assistenza, con particolare riguardo alla maternità, alla famiglia ed ai minori, nonché agli anziani, ai disabili e portatori di handicap ed alle altre persone o gruppi a rischio o in stato di disagio, disadattamento ed emarginazione;
b) svolge compiti di vigilanza e verifica sui medesimi interventi ed iniziative.

CAPO III
 Direzione regionale dell' istruzione,
della cultura e dello sport
Art. 156
 
1. La Direzione regionale dell' istruzione, della cultura e dello sport:
a) provvede alla programmazione, al coordinamento ed all' attuazione degli interventi nei settori dell' edilizia scolastica e del diritto allo studio;
b) attua gli interventi a sostegno dell' istruzione superiore e delle iniziative ed istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica;
c) provvede alla programmazione ed attuazione degli interventi nel settore delle istituzioni delle attività culturali;
d) attua gli interventi per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali della regione;
e) cura la promozione e lo sviluppo delle attività ricreative e sportive nonché la tutela del patrimonio speleologico.

Art. 157
 
1. La Direzione regionale dell' istruzione, della cultura e dello sport si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio dell' istruzione e della ricerca;
b) Servizio delle attività culturali;
c) Servizio dei beni culturali;
d) Servizio delle attività ricreative e sportive.

2. Alle dipendenze della Direzione è posto il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli - Venezia Giulia avente sede presso la Villa Manin di Passariano con l' ordinamento e le attribuzioni previste dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.
Art. 158
 
1. Il Servizio dell' istruzione e della ricerca:
a) attende alla rilevazione delle esigenze nel campo dell' edilizia scolastica e delle relative infrastrutture e cura la programmazione e l' attuazione dei relativi interventi;
b) cura l' attuazione del diritto allo studio a tutti i livelli, nonché gli altri interventi promozionali diretti alla educazione permanente;
c) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi regionali a sostegno dei settori dell' istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica e, a tal fine, mantiene i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 159
 
1. Il Servizio delle attività culturali:
a) programma ed attua le iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive ed altre attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario e scientifico;
b) promuove e cura le manifestazioni espositive di rilevanza regionale;
c) promuove e sostiene le iniziative intese allo sviluppo degli scambi culturali e le manifestazioni giovanili internazionali.

Art. 160
 
1. Il Servizio dei beni culturali:
a) svolge le attribuzioni in materia di ordinamento, funzionamento e sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale e regionale;
b) promuove la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali della regione;
c) esercita le funzioni in materia di tutela dei beni librari, comprese quelle già spettanti alla Sovraintendenza statale ai beni librari;
d) attende alle attribuzioni ed agli interventi concernenti l' informazione bibliografica.

Art. 161
 
1. Il Servizio delle attività ricreative e sportive:
a) attende alle iniziative per la promozione di una cultura dello sport e del tempo libero atta a garantire una crescita equilibrata ed integrata della persona umana;
b) programma ed attua gli interventi per la realizzazione degli impianti e per il sostegno e lo sviluppo delle iniziative nel settore dello sport e della ricreazione;
c) provvede agli interventi in materia di tutela del patrimonio speleologico e di tenuta ed aggiornamento del catasto regionale delle grotte, nonché agli interventi a sostegno delle attività e del soccorso in campo alpinistico e speleologico.

CAPO IV
 Direzione regionale della formazione professionale
Art. 162
 
1. La Direzione regionale della formazione professionale esercita le attribuzioni regionali nella materia ed in particolare:
a) provvede alla programmazione ed attuazione degli interventi nel settore della formazione professionale;
b) cura il coordinamento tecnico - didattico dell' attività formativa.

Art. 163
 
1. La Direzione regionale della formazione professionale si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della programmazione e dell' attuazione degli interventi formativi;
b) Servizio della programmazione didattica.

2. Per l' esercizio delle proprie attribuzioni la Direzione regionale si avvale dell' Osservatorio del mercato regionale del lavoro di cui all' articolo 16 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 7.
Art. 164
 
1. Il Servizio della programmazione e dell' attuazione degli interventi formativi:
a) cura la predisposizione del piano regionale di formazione professionale e provvede alla sua attuazione;
b) cura, in collaborazione con i competenti uffici della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, l' istruttoria dei progetti formativi ammessi ai contributi dei fondi comunitari e nazionali e ne verifica lo svolgimento;
c) esercita la vigilanza su tutte le attività di formazione professionale incluse nel piano;
d) cura l' istruttoria per il controllo sugli atti dell' Istituto regionale per la formazione professionale.

Art. 165
 
1. Il Servizio della programmazione didattica:
a) provvede all' elaborazione ed all' aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione professionale;
b) cura il coordinamento ed il controllo dell' attività tecnico - didattica ed attende alle incombenze relative;
c) cura l' istituzione e la gestione dell' albo regionale dei docenti.

CAPO V
 Servizio dell' emigrazione
Art. 166
 
1. Il Servizio dell' emigrazione, avente sede nella città di Udine:
a) cura la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi nel settore dell' emigrazione, compresi quelli straordinari a carico del fondo regionale per l' emigrazione, e ciò in collaborazione con le strutture operative regionali e gli enti interessati;
b) svolge, altresì, funzioni di servizio di segretariato sociale, per l' accoglimento, la prima assistenza e l' informazione nei confronti degli emigrati e rimpatriati.

TITOLO VII
 DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ
ECONOMICO - PRODUTTIVE
Art. 167
 
1. Il Dipartimento per le attività economico - produttive comprende le seguenti Direzioni regionali:
a) Direzione regionale dell' agricoltura;
b) Direzione regionale dell' industria;
c) Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato;
d) Direzione regionale del commercio e del turismo.

CAPO I
 Direzione regionale dell' agricoltura
Art. 168
 
1. La Direzione regionale dell' agricoltura, avente sede nella città di Udine, cura gli adempimenti in materia di agricoltura, ed in particolare:
a) promuove e coordina gli interventi a favore delle strutture produttive aziendali ed interaziendali, comprese le iniziative in materia di miglioramenti fondiari e di sviluppo della meccanizzazione agricola;
b) promuove e coordina ogni altro intervento rivolto allo sviluppo delle produzioni animali e vegetali, nonché al sostegno ed all' assistenza delle attività agrarie;
c) provvede al coordinamento degli interventi e dei servizi in materia fitopatologica di competenza della regione e per conto dello Stato;
d) provvede, tramite i dipendenti Ispettorati, agli adempimenti di competenza regionale in materia di alimentazione;
e) promuove e coordina attività ed interventi per la ricerca applicata in agricoltura.

Art. 169
 
1. La Direzione regionale dell' agricoltura si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio delle strutture aziendali;
b) Servizio delle produzioni animali;
c) Servizio delle produzioni vegetali;
d) Servizio delle avversità atmosferiche;
e) Servizio della bonifica e della irrigazione;
f) Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola;
g) Servizio dello sviluppo agricolo;
h) Servizio per l' attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura;
i) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:
a) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Gorizia;
b) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Pordenone;
c) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Trieste;
d) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Udine;
e) Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia;
f) Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste;
g) Osservatorio per le malattie delle piante di Udine;
h) Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone.

Art. 170
 
1. Il Servizio delle strutture aziendali:
a) cura gli interventi per il potenziamento delle strutture delle aziende agricole singole ed associate, incluse quelle operanti nel settore dell' acquacoltura e dell' agriturismo;
b) attende alle iniziative ed attua gli interventi per la realizzazione di infrastrutture aziendali ed interaziendali;
c) promuove la costruzione ed il miglioramento degli impianti collettivi di valorizzazione dei prodotti e di prestazione di servizi alle aziende agricole ed attua gli interventi relativi;
d) promuove, coordina ed attua le iniziative per lo sviluppo e la razionalizzazione della meccanizzazione agricola.

Art. 171
 
1. Il Servizio delle produzioni animali:
a) promuove, coordina ed attua ogni iniziativa per il miglioramento e l' incremento del patrimonio zootecnico regionale e delle produzioni di tutte le specie animali allevate;
b) cura a tal fine la selezione, i controlli funzionali e l' assistenza tecnica concernenti il patrimonio predetto;
c) promuove il miglioramento igienico degli allevamenti.

Art. 172
 
1. Il Servizio delle produzioni vegetali:
a) promuove, coordina ed attua le iniziative e gli interventi a favore delle produzioni vegetali, incentivandone lo sviluppo e la valorizzazione, anche attraverso il coordinamento dell' associazionismo;
b) svolge attività di controllo, difesa e certificazione delle produzioni stesse per quanto attiene alle attribuzioni regionali.

Art. 173
 
1. Il Servizio delle avversità atmosferiche;
a) cura gli adempimenti di competenza regionale per il riconoscimento da parte dello Stato delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale riguardanti il settore agricolo e per l' acquisizione dei conseguenti finanziamenti;
b) attende all' attuazione degli interventi contributivi in materia di aiuti a fronte di danni alle produzioni, di riparazione e ripristino delle strutture agrarie aziendali ed interaziendali nonché di quelli attinenti la ricostruzione delle scorte danneggiate da eventi calamitosi;
c) cura gli interventi regionali in materia di prevenzione e difesa dalle avversità atmosferiche delle colture agrarie.

Art. 174
 
1. Il Servizio della bonifica e della irrigazione:
a) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di bonifica, di irrigazione, di ordinamento delle minime unità colturali e di riordino fondiario, ivi compresi gli interventi di conservazione e di ricostruzione vegetale e provvede altresì alla realizzazione delle opere manutentorie;
b) promuove studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, fornendo inoltre indirizzi per il migliore utilizzo del territorio agricolo;
c) cura gli adempimenti in materia di delimitazione dei comprensori di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, coordinandone la relativa attività, nonché mantiene i rapporti ed esercita la vigilanza, per quanto attiene le opere irrigue, sui Consorzi di derivazione.

Art. 175
 
1. Il Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola:
a) cura, in collaborazione con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, gli interventi creditizi e fidejussori a favore delle aziende agricole;
b) promuove lo sviluppo dell' azienda familiare diretto - coltivatrice e della cooperazione agricola, attuando gli interventi relativi;
c) cura gli adempimenti relativi al fondo di rotazione regionale per il settore agricolo.

Art. 176
 
1. Il Servizio dello sviluppo agricolo:
a) cura l' attività di informazione, consulenza e divulgazione dei risultati della ricerca applicata e della sperimentazione agraria;
b) coordina l' attività relativa alla difesa fitosanitaria da attuarsi attraverso metodologie di lotta biologica, guidata ed integrata;
c) segue e coordina ogni iniziativa volta all' elevazione delle capacità professionali ed imprenditoriali degli operatori agricoli, mediante l' orientamento e l' assistenza nelle fasi di organizzazione dei fattori della produzione, di gestione e di immissione dei prodotti agricoli sul mercato;
d) cura l' attività di sviluppo dell' occupazione giovanile in agricoltura, in forma singola o associata;
e) cura i rapporti con gli enti e gli organismi associativi che svolgono attività di assistenza tecnica in agricoltura, divulgazione, sperimentazione e ricerca;
f) mantiene i rapporti con gli organi dello Stato e le strutture pubbliche interregionali che si occupano di sviluppo agricolo.

Art. 177
 
1. Il Servizio per l' attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura:
a) promuove l' adeguamento dei provvedimenti regionali in agricoltura alle previsioni delle direttive comunitarie ed alle disposizioni nazionali conseguenti;
b) svolge a tal fine attività di consulenza e documentazione a favore delle strutture della Direzione regionale e degli enti dipendenti che operano nel settore agricolo;
c) collabora con la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per l' esercizio delle attribuzioni della predetta Direzione che interessano l' agricoltura.

Art. 178
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:
a) cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo, contabile e statistico connessi alle competenze della Direzione regionale, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;
b) provvede all' istruttoria per l' esercizio della vigilanza e del controllo sugli atti degli enti regionali di competenza della Direzione regionale e sugli atti dei Consorzi di bonifica;
c) svolge compiti di segreteria per gli organi collegiali istituiti presso la Direzione regionale;
d) provvede agli adempimenti di competenza regionale in materia di usi civici, mantenendo a tal fine il collegamento con il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di cui all' articolo 194.

CAPO II
 Direzione regionale dell' industria
Art. 179
 
1. La Direzione regionale dell' industria:
a) svolge funzioni di promozione, di sostegno e di sviluppo delle attività industriali nell' ambito del territorio regionale, con particolare riguardo alle iniziative volte a predisporre le necessarie infrastrutture, il miglioramento della produzione e l' innovazione tecnologica, a realizzare strutture consortili, strutture di supporto e di servizio a favore delle attività industriali;
b) cura gli interventi in materia di riconversione industriale e di ristrutturazione aziendale, nonché gli interventi in materia di agevolazioni ed incentivi a favore delle imprese;
c) attua gli interventi nei settori della pesca marittima e della maricoltura e provvede agli adempimenti concernenti la pesca nelle acque del demanio marittimo interno;
d) cura la trattazione degli affari relativi al settore delle miniere e delle torbiere.

Art. 180
 
1. La Direzione regionale dell' industria si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della promozione industriale;
b) Servizio dello sviluppo industriale;
c) Servizio delle ristrutturazioni aziendali;
d) Servizio degli interventi settoriali.

Art. 181
 
1. Il Servizio della promozione industriale:
a) verifica i risultati ottenuti ed il grado di attuazione degli interventi nel settore industriale, al fine di valutare lo stato di avanzamento dei programmi di investimento e la corrispondenza agli obiettivi prefissati;
b) verifica gli indirizzi programmatici in rapporto ai risultati ottenuti, effettuando una ricognizione sulla loro efficienza nel quadro di aggiornamento dei programmi di politica industriale;
c) cura la trattazione degli affari relativi ai servizi reali svolti da enti e strutture di servizio alle imprese.

Art. 182
 
1. Il Servizio dello sviluppo industriale:
a) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni ed incentivi alle imprese industriali, mantenendo a tal fine i rapporti con enti, organismi e società operanti per le medesime finalità;
b) cura, in collaborazione con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, gli interventi di credito agevolato a favore delle imprese industriali;
c) cura gli adempimenti relativi agli interventi volti a favorire l' innovazione tecnologica delle imprese e delle varie produzioni industriali, nonché a sostenere l' attuazione di progetti di ricerca applicata all' industria.

Art. 183
 
1. Il Servizio delle ristrutturazioni aziendali:
a) elabora proposte finalizzate alla soluzione di crisi aziendale e provvede agli adempimenti relativi;
b) cura i rapporti con le aziende industriali a partecipazione statale operanti nella regione;
c) cura gli adempimenti e gli interventi relativi al disinquinamento ed al risparmio energetico nel settore industriale.

Art. 184
 
1. Il Servizio degli interventi settoriali:
a) cura la trattazione degli affari relativi alla utilizzazione industriale delle miniere e delle torbiere;
b) svolge funzioni istruttorie, di coordinamento e di attuazione delle iniziative a favore della pesca marittima e della maricoltura ed esercita le attribuzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque del demanio marittimo interno;
c) provvede alla trattazione degli affari in materia di enti e consorzi di promozione industriale;
d) cura, nell' ambito delle competenze del comparto energetico industriale, gli affari relativi alla costruzione e riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d' acqua.

CAPO III
 Direzione regionale del lavoro,
della cooperazione e dell' artigianato
Art. 185
 
1. La Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato cura la trattazione degli affari in materia di lavoro, attua le iniziative per la diffusione ed il sostegno della cooperazione ed attende agli adempimenti amministrativi regionali concernenti le cooperative, svolge funzioni promozionali, di valorizzazione e di sviluppo nel settore dell' artigianato.
Art. 186
 
1. La Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio del lavoro;
b) Servizio della cooperazione;
c) Servizio dell' artigianato.

2. Per l' esercizio delle proprie attribuzioni la Direzione regionale si avvale dell' Osservatorio del mercato regionale del lavoro di cui all' articolo 16 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.
Art. 187
 
1. Il Servizio del lavoro:
a) cura la trattazione degli affari in materia di lavoro e in particolare il collegamento con l' attività della Commissione regionale per l' impiego, la vigilanza sull' Agenzia regionale del lavoro e attività istruttorie relative a questa;
b) collabora con le competenti strutture nazionali e regionali interessate alla trattazione di affari relativi alla soluzione di vertenze aziendali.

Art. 188
 
1. Il Servizio della cooperazione:
a) cura la diffusione dello spirito e dei metodi cooperativi, nonché la promozione di interventi e di iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della cooperazione;
b) cura tutti gli adempimenti giuridico - contabili relativi alla vigilanza sulle cooperative, nonché la tenuta del Registro regionale delle cooperative.

Art. 189
 
1. Il Servizio dell' artigianato:
a) svolge attività di promozione e valorizzazione nel settore delle attività artigiane, ed attua gli interventi a sostegno del settore predetto, coordinando a tal fine l' attività degli enti ed organismi operanti a favore dell' artigianato;
b) mantiene i rapporti con l' Ente regionale di sviluppo dell' artigianato e provvede all' istruttoria per l' esercizio del controllo sugli atti dell' ente medesimo;
c) cura la segreteria del Comitato regionale per l' artigianato;
d) cura la vigilanza sulla tenuta degli albi delle imprese artigiane.

CAPO IV
 Direzione regionale del commercio e del turismo
Art. 190
 
1. La Direzione regionale del commercio e del turismo:
a) svolge funzioni di sostegno e di sviluppo delle attività commerciali e turistiche, promuovendo anche forme di collaborazione e di promozione tra gli operatori del settore;
b) promuove ed attua gli interventi per la realizzazione di infrastrutture commerciali e turistiche, incluse quelle per la nautica da diporto, e per il potenziamento dei complessi fieristici e commerciali;
c) coordina l' attività degli enti pubblici istituzionalmente preposti alle materie di competenza della Direzione medesima;
d) cura la trattazione degli affari inerenti l' ordinamento, la vigilanza ed il controllo sugli enti fieristici e sulle Aziende autonome del turismo.

Art. 191
 
1. La Direzione regionale del commercio e del turismo si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio del commercio;
b) Servizio del turismo.

Art. 192
 
1. Il Servizio del commercio:
a) cura la trattazione degli affari di competenza regionale concernenti il commercio, i mercati, le rilevazioni di prezzi e la tutela dei consumatori;
b) cura la disciplina del commercio, compresa quella in materia di orario dei negozi;
c) provvede alla pianificazione commerciale di livello regionale e coordina quella di livello comunale;
d) cura la disciplina ed il calendario delle esposizioni, fiere e mostre;
e) cura gli interventi e gli incentivi a favore delle imprese commerciali, nonché gli interventi per la realizzazione di centri e zone commerciali e di complessi fieristici;
f) cura gli interventi di sostegno alla commercializzazione ed all' esportazione di prodotti di interesse regionale.

Art. 193
 
1. Il Servizio del turismo:
a) cura lo studio e l' elaborazione degli elementi conoscitivi della domanda e dell' offerta turistica e dei fenomeni turistici riguardanti il Friuli - Venezia Giulia;
b) predispone i programmi di interventi regionali finalizzati al miglioramento dell' offerta turistica;
c) attende agli adempimenti concernenti la disciplina delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
d) provvede agli adempimenti relativi alle autorizzazioni in materia di agenzie di viaggio ed attività professionali connesse all' attività turistica;
e) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni ed incentivi alle imprese turistiche;
f) promuove ed agevola la realizzazione di infrastrutture turistiche, incluse quelle per la nautica da diporto.

TITOLO VIII
 COMMISSARIATO REGIONALE
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
Art. 194
 
1. Il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, con sede nella città di Trieste, si avvale di un Ufficio di segreteria che svolge, alle dipendenze funzionali del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, compiti di supporto burocratico, amministrativo e tecnico, curando i rapporti con la Direzione regionale dell' agricoltura.
TITOLO IX
 ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI REGIONALI
PREPOSTI ALLA RICOSTRUZIONE
Art. 195
 
1. Per il coordinamento delle attività ed iniziative concernenti l' opera di ricostruzione delle zone terremotate è costituito, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 38, il Comitato interdipartimentale per la ricostruzione.
Art. 196
 
1. Nulla è innovato in ordine all' organizzazione ed alle competenze della Segreteria generale straordinaria e dei relativi Uffici.
Art. 197
 
1. Il Segretario generale straordinario per la ricostruzione esercita le attribuzioni previste dalla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
TITOLO X
 UFFICI DI SEGRETERIA
Art. 198
 
1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale di un Ufficio di segreteria composto dal segretario particolare che ne è responsabile, nonché da tre dipendenti di cui uno con qualifica funzionale di segretario e due con qualifica funzionale di coadiutore.
2. Gli Assessori si avvalgono di un Ufficio di segreteria composto dal segretario particolare che ne è responsabile, nonché da due dipendenti di cui uno con qualifica funzionale di segretario e uno con qualifica funzionale di coadiutore.
3. Il Segretario particolare ed uno degli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando disposta dall' Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.
4. Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, i segretari particolari e gli addetti di segreteria sono collocati in soprannumero all' organico dell' Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell' incarico.
5. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori si avvalgono ciascuno dell' opera di un autista di rappresentanza.
6. Agli autisti di rappresentanza si applica l' articolo 28, quarto e quinto comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 8/1988
PARTE IV
 ENTI REGIONALI
TITOLO I
 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
DEGLI ENTI REGIONALI
CAPO I
 Individuazione degli enti regionali
Art. 199
 
1. Si intendono per enti regionali, ai sensi e per gli effetti della presente legge, i seguenti:
a) l' Azienda regionale delle foreste, istituita con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7;
b) l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, istituito con legge regionale 18 luglio 1967, n. 15;
c) il Centro regionale di sperimentazione agraria, istituito con legge regionale 4 marzo 1971, n. 8;
d) l' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, istituito con legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21;
e) l' Agenzia regionale del lavoro, istituita con legge regionale 7 agosto 1985, n. 32;
f) l' Istituto regionale per la formazione professionale, istituito con legge regionale 18 maggio 1978, n. 42;
g) l' Azienda regionale per la promozione turistica, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26;
h) l' Ente tutela pesca, istituito con legge regionale 19 maggio 1971, n. 19;
i) il Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29.

CAPO II
 Azienda regionale delle foreste
Art. 200
 
1. L' Azienda regionale delle foreste si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:
a) l' assistenza agli organi istituzionali dell' ente;
b) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;
c) gli affari generali di interesse dell' ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

Art. 201
 
1. La Direzione dell' Azienda regionale delle foreste si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio tecnico;
b) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. L' esercizio dei compiti attribuiti alla Direzione dalle leggi regionali 25 maggio 1966, n. 7, e 21 dicembre 1971, n. 58, può essere affidato in tutto o in parte ad uno o più uffici periferici.
Art. 202
 
1. Il Servizio tecnico:
a) cura la gestione del patrimonio e degli impianti aziendali, l' organizzazione e la gestione dei beni di interesse naturalistico;
b) cura la promozione di studi e ricerche nonché la redazione di pubblicazioni tecnico - scientifiche.

Art. 203
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:
a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;
b) cura gli affari di economato e del personale, la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto e la segreteria del Consiglio di amministrazione.

CAPO III
 Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura
Art. 204
 
1. L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:
a) l' attività di segreteria e l' assistenza agli organi istituzionali dell' ente;
b) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;
c) gli affari generali di interesse dell' ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

Art. 205
 
1. La Direzione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio delle strutture fondiarie, dei progetti e lavori;
b) Servizio della divulgazione e dell' aggiornamento tecnico;
c) Servizio della cooperazione e dell' assistenza alle gestioni aziendali;
d) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Alle dipendenze della Direzione sono posti centri zonali di sviluppo.
Art. 206
 
1. Il Servizio delle strutture fondiarie, dei progetti e lavori:
a) cura gli adempimenti in materia di proprietà contadina e disimpegna le competenze dell' ente quale organismo fondiario;
b) provvede alla progettazione ed esecuzione di opere, anche in concessione o per conto di cooperative, curando la gestione tecnico - amministrativa dei lavori ed eventuale direzione degli stessi.

Art. 207
 
1. Il Servizio della divulgazione e dell' aggiornamento tecnico:
a) attua iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione delle cognizioni tecniche più appropriate nelle materie di competenza dell' ente;
b) provvede alle attività di aggiornamento tecnico e professionale.

Art. 208
 
1. Il Servizio della cooperazione e dell' assistenza alle gestioni aziendali:
a) cura gli interventi di assistenza finanziaria alle cooperative ed aziende agricole demandati all' ente;
b) provvede all' assistenza tecnica specialistica alle aziende agricole;
c) cura gli interventi per la promozione della tenuta della contabilità aziendale e la gestione degli eventuali incentivi finanziari.

Art. 209
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione, fornendo, altresì, il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico.
CAPO IV
 Centro regionale di sperimentazione agraria.
Art. 210
 
1. Il Centro regionale di sperimentazione agraria si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione e delle dipendenti sezioni operative.
2. La Direzione del Centro regionale di sperimentazione agraria cura in particolare:
a) l' assistenza agli organi istituzionali dell' ente medesimo;
b) il coordinamento dell' attività delle sezioni operative, degli uffici istituiti ai sensi dell' articolo 29 e comunque del personale assegnato all' ente medesimo.

CAPO V
 Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato
Art. 211
 
1. L' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:
a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;
b) l' attività di segreteria e l' assistenza agli organi istituzionali dell' ente;
c) gli affari generali d' interesse dell' ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

Art. 212
 
1. La Direzione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio tecnico;
b) Servizio commerciale;
c) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

Art. 213
 
1. Il Servizio tecnico:
a) provvede alla consulenza ed assistenza tecnica alle imprese artigiane, nonché allo studio dei nuovi prodotti artigianali;
b) svolge indagini ed azioni per il reperimento di materie prime, semilavorati ed eventuali altri prodotti necessari dell' attività artigiana;
c) cura la raccolta e l' elaborazione di dati statistici sullo sviluppo dell' artigianato e provvede alle attività di aggiornamento tecnico professionale dei titolari di imprese artigiane.

Art. 214
 
1. Il Servizio commerciale:
a) provvede all' assistenza commerciale alle imprese artigiane;
b) cura le ricerche, gli studi e le indagini di mercato, nonché l' attività di promozione e commercializzazione dei prodotti artigianali;
c) cura la partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali dell' artigianato regionale, nonché l' organizzazione di sale campionarie.

Art. 215
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:
a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione, fornendo altresì, il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;
b) provvede all' amministrazione ed alla contabilità generale della Direzione, ivi compresa l' amministrazione del personale, l' organizzazione interna, i servizi generali e i servizi di economato.

CAPO VI
 Agenzia regionale del lavoro
Art. 216
 
1. L' Agenzia regionale del lavoro si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:
a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;
b) l' attività di segreteria e l' assistenza agli organi istituzionali dell' ente;
c) gli affari generali di interesse dell' ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

Art. 217
 
1. La Direzione dell' Agenzia regionale del lavoro si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della programmazione, studi e ricerca;
b) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

Art. 218
 
1. Il Servizio della programmazione, studi e ricerca:
a) cura l' elaborazione e l' attuazione del programma triennale di politica attiva del lavoro;
b) cura lo svolgimento di iniziative ed attività, anche promozionali, conformi alle finalità di istituto.

Art. 219
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione, fornendo, altresì, il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico.
CAPO VII
 Istituto regionale per la formazione professionale
Art. 220
 
1. L' Istituto regionale per la formazione professionale si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:
a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;
b) l' attività di segreteria e l' assistenza agli organi istituzionali dell' ente;
c) gli affari generali di interesse dell' ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

Art. 221
 
1. La Direzione dell' Istituto regionale per la formazione professionale si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della programmazione didattica;
b) Servizio tecnico - patrimoniale;
c) Servizio di ragioneria;
d) Servizio degli affari amministrativi e del personale.

2. Alle dipendenze della Direzione sono posti, altresì, i centri di formazione professionale.
Art. 222
 
1. Il Servizio della programmazione didattica cura la programmazione, lo studio, il coordinamento ed il controllo dell' attività didattica, compresi i compiti amministrativi e tecnici strettamente connessi, non espressamente attribuiti ad altri Servizi.
Art. 223
 
1. Il Servizio tecnico - patrimoniale svolge i compiti di carattere tecnico patrimoniale riguardanti le attività della Direzione, ivi compresi quelli inerenti il servizio di provveditorato.
Art. 224
 
1. Il Servizio di ragioneria predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto, nonché gli atti necessari per la liquidazione, il pagamento delle spese, l' accertamento e la riscossione delle entrate ed esercita il controllo contabile sugli atti dell' ente.
Art. 225
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e del personale provvede agli affari generali ed amministrativi dell' ente, agli adempimenti connessi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale assunto dall' ente medesimo ai sensi delle leggi regionali 16 novembre 1982, n. 76, e 1 giugno 1987, n. 16, nonché alle attribuzioni demandate dall' Amministrazione per il personale del ruolo unico regionale.
CAPO VIII
 Azienda regionale per la promozione turistica
Art. 226
 
1. L' Azienda regionale per la promozione turistica si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura in particolare:
a) l' attività di segreteria e l' assistenza agli organi istituzionali dell' ente;
b) il coordinamento dell' attività degli uffici istituiti ai sensi dell' articolo 29 della presente legge e degli uffici per l' assistenza e l' informazione turistica nonché del personale assegnato all' ente medesimo.

CAPO IX
 Ente tutela pesca
Art. 227
 
1. L' Ente tutela pesca si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione e degli uffici decentrati.
2. La Direzione cura in particolare:
a) l' attività di segreteria e l' assistenza agli organi istituzionali dell' ente;
b) il coordinamento dell' attività degli uffici assicurando il loro regolare funzionamento.

CAPO X
 Centro regionale per il potenziamento
della viticoltura ed enologia
Art. 228
 
1. Con successiva legge regionale saranno stabiliti le funzioni, gli organi, le modalità di funzionamento e la struttura burocratica del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29.
CAPO XI
 Istituzione di unità organizzative
di livello non direzionale
Art. 229
 
1. L' istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio presso gli Enti regionali può essere disposta ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell' articolo 29.
2. L' istituzione di strutture periferiche per esigenze di decentramento territoriale può essere disposta, ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell' articolo 29 della presente legge, soltanto quando ciò sia espressamente previsto dalla legge istitutiva dell' ente e limitatamente alle strutture richiamate nei precedenti Capi del presente Titolo.
TITOLO II
 CONTROLLO E VIGILANZA
SUGLI ENTI REGIONALI
CAPO I
 Controllo di legittimità ed approvazione degli atti
Art. 230
 
1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli enti regionali concernenti:
a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
b) piani programmi annuali e pluriennali di attività;
c) regolamenti ed atti di carattere generale concernenti l' ordinamento o l' attività dell' ente;
d) misura dei compensi per i membri degli organi dell' ente;
e) acquisto ed alienazione di beni immobili;
f) convenzioni relative al servizio di tesoreria, sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, per il tramite della Direzione regionale competente, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per essere sottoposte, entro trenta giorni, all' esame della Giunta regionale, e diventano esecutive soltanto a seguito dell' approvazione da parte della Giunta medesima.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere trasmesse, contestualmente, alla Ragioneria generale per il parere di competenza.
Art. 231
 
1. Sono soggette ad autorizzazioni da parte della Giunta regionale le partecipazioni a società od associazioni, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Ai fini della richiesta dell' autorizzazione trovano applicazione le disposizioni procedurali di cui all' articolo 230.
3. Sono soggette ad autorizzazione della Direzione regionale competente le partecipazioni a società cooperative a responsabilità limitata.
4. Restano ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, da concedersi, con deliberazione della Giunta regionale, all' Azienda delle foreste.
Art. 232
 
1. Le deliberazioni dei Consigli di Amministrazione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Istituto regionale per la formazione professionale e del l' Ente tutela pesca, che non rientrano nella previsione degli articoli 230 e 231, sono trasmesse alla Direzione regionale o Servizio autonomo competente e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell' approvazione da parte della Direzione regionale o Servizio autonomo stesso o dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia adottato alcun provvedimento.
2. L' instaurazione del procedimento istruttorio interrompe il termine per non più di dieci giorni dalla presentazione delle controdeduzioni dell' ente.
3. Le delibere di cui al comma 1 possono essere annullate per vizi di legittimità o revocate per vizi di merito con deliberazione della Giunta regionale; la revoca per vizi di merito è disposta soltanto nei casi di contrasto con le indicazioni del Piano pluriennale di sviluppo o dei programmi di settore o con gli indirizzi e le direttive riguardanti le materie di competenza degli enti adottati dalla Giunta regionale medesima con formale deliberazione.
Art. 233
 
1. Per gli enti regionali diversi da quelli citati nel comma 1 dell' articolo 232 le deliberazioni che non rientrino nelle previsioni degli articoli 230 e 231 divengono esecutive secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e devono essere inviate entro dieci giorni dalla loro adozione alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ovvero alle Direzioni regionali competenti.
CAPO II
 Vigilanza e controllo sull' attività
Art. 234
 
1. Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente. Tali relazioni vengono inviate per conoscenza alla Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 235
 
1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, dell' Assessore alle finanze o dell' Assessore competente, può disporre, in ogni tempo, ispezioni o verifiche sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente.
2. Può, altresì, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, inviare, previa diffida all' organo responsabile, un Commissario per l' adozione dell' atto medesimo.
Art. 236
 
1. Quando il Consiglio di amministrazione dell' ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamato all' osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, può disporre lo scioglimento degli organi dell' ente e la nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.
2. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, per la costituzione della nuova amministrazione.
CAPO III
 Norme finali e disposizioni di carattere speciale
Art. 237
 
1. Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali che disciplinano l' ordinamento degli enti di cui alla presente Parte IV che non riguardino l' organizzazione degli uffici ed il controllo e la vigilanza sugli enti medesimi.
3. Nell' ambito dei terreni di proprietà della Regione ed affidati in gestione all' Azienda regionale delle foreste, gli interventi di tutela, incremento, utilizzo e gestione del patrimonio silvo - pastorale, nonché di creazione e gestione dei parchi, sono attuati dall' Azienda medesima.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/1988
TITOLO III
 UFFICI DI SEGRETERIA
Art. 238
 
1. I Presidenti dell' Azienda regionale delle foreste, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria, dell' Ente tutela pesca, del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia e dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, si avvalgono ciascuno di un Ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, che ne è responsabile, nonché da un dipendente con qualifica funzionale di segretario o di coadiutore, e di un autista di rappresentanza.
2. Agli autisti di rappresentanza si applica l' articolo 28, quarto e quinto comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.
PARTE V
 NORME CONCERNENTI L' ORDINAMENTO
E L' ORGANIZZAZIONE
DEL PERSONALE REGIONALE
Art. 239
 
1. I dirigenti preposti alla Segreteria generale del Consiglio regionale e della Presidenza della Giunta regionale assumono rispettivamente la denominazione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale.
2. Il dirigente preposto alla Ragioneria generale assume la denominazione di Ragioniere generale.
3. Il dirigente preposto all' Ufficio di piano assume la denominazione di Direttore regionale della programmazione.
4. Il dirigente preposto all' Ufficio legislativo e legale assume la denominazione di Avvocato della Regione.
5. Il dirigente preposto alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi è Direttore del Corpo forestale regionale.
Art. 240
 
1. Il Segretario generale del Consiglio regionale cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni legislative su disposizione dei rispettivi Presidenti.
2. Predispone, secondo le direttive del Presidente, l' ordine del giorno dell' Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.
3. Coordina l' attività dei Servizi della Segreteria generale del Consiglio.
4. Dirige il personale del Consiglio e, in tale veste, ne dispone l' assegnazione ai diversi uffici.
5. Il Vicesegretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni; è segretario della Giunta del regolamento e di quella delle elezioni; provvede al disbrigo delle pratiche affidategli relative alla Presidenza.
Art. 241
 
1. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale coadiuva direttamente il Presidente nell' esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovrintendenza di tutti gli uffici regionali, nonché all' attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell' Amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive; vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e l' inserimento nella raccolta ufficiale.
2. È segretario della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della Segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la legittimità, la compiutezza dell' istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandoli, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.
3. Dirige e coordina l' attività degli uffici della Segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolati di competenza della Presidenza della Giunta e in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.
4. Garantisce l' uniformità di funzionamento dei Comitati dipartimentali ed interdipartimentali.
5. Funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della Regione ed a richiesta degli enti regionali può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi.
6. Il Presidente della Giunta nomina i funzionari che possono sostituire il Segretario generale, quali ufficiali roganti aggiunti.
7. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale è coadiuvato nell' esercizio delle sue funzioni da due Vicesegretari generali che svolgono i compiti loro assegnati dallo stesso Segretario generale; in particolare, un vicesegretario generale svolge funzioni vicarie di sostituzione in caso di assenza o impedimento, l' altro Vicesegretario generale, contemporaneamente preposto all' Ufficio di piano, svolge funzioni di coordinamento dell' attività dipartimentale ed interdipartimentale.
Art. 242
 
1. Il Direttore regionale della programmazione è preposto al coordinamento delle attività di programmazione della Regione e, in tale veste, dirige e coordina l' attività dell' Ufficio di piano.
2. Egli ha il compito di:
a) curare tutti gli adempimenti inerenti la predisposizione, aggiornamento, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo e dei documenti connessi;
b) predisporre gli elementi relativi alla formulazione di proposte di interventi straordinari dello Stato nel Friuli - Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 50 dello Statuto regionale, nonché di altri interventi straordinari di carattere settoriale;
c) promuovere le iniziative per il coordinamento della programmazione regionale con l' attività programmatoria delle Province e degli altri enti locali territoriali del Friuli - Venezia Giulia e collaborare con le Direzioni regionali competenti alla realizzazione delle iniziative di rilevante interesse per l' economia regionale.

Art. 243
 
1. Il Ragioniere generale dirige e coordina l' attività degli uffici della Ragioneria generale.
2. Assicura la predisposizione tecnica del bilancio pluriennale, di quello annuale di competenza e di cassa, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione; risponde della corretta predisposizione delle norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi; assicura altresì la regolare tenuta delle scritture contabili e della gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinché sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione; assicura inoltre l' omogeneità del riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa, nonché il controllo sulla legalità degli stessi e degli altri provvedimenti della Regione soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 58 dello Statuto.
3. Al Ragioniere generale spetta altresì:
a) apporre il visto sugli atti d' impegno e relative variazioni;
b) vistare i mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento;
c) firmare, quale ordinatore secondario della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa.

4. Il Ragioniere generale può delegare le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, al Direttore del Servizio centrale della ragioneria e al Direttore del Servizio distaccato della ragioneria di Udine ed in caso di particolari esigenze di servizio può delegare dette funzioni anche ad altri dipendenti in servizio presso la Direzione medesima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere.
5. Nei casi in cui un rilievo, sollevato in sede del controllo previsto dagli articoli 81 e 83, contro la legittimità di un provvedimento non venga accolto dall' organo che ha emesso il provvedimento stesso, spetta al Ragioniere generale della Regione confermare il rilievo ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 18 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 244
 
1. L' Avvocato della Regione, nella sua veste di direttore dell' Ufficio legislativo e legale, dirige e coordina l' attività dell' Ufficio stesso, assumendo la responsabilità degli elaborati e degli atti relativi.
2. L' Avvocato della Regione presta, altresì, diretta assistenza e consulenza legislativa, giuridico - amministrativa e legale al Presidente della Giunta regionale ed a favore di tutti gli altri organi e strutture della Regione, nonché di quelli degli enti da essa dipendenti.
3. L' Avvocato della Regione mantiene, infine, i rapporti con i difensori e con l' Avvocatura dello Stato, quando la Regione si avvale del relativo patrocinio, e può assumere, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, l' assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell' Amministrazione regionale e degli enti ivi indicati.
4. Il dirigente incaricato di sostituire l' Avvocato della Regione in caso di assenza o impedimento coadiuva, altresì, lo stesso nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 63 e svolge i compiti di coordinamento che gli vengono dal medesimo assegnati.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 6, comma 3, L. R. 8/1988
Art. 245
 
1. Ai Direttori regionali spetta, nell' ambito di competenza ed in applicazione delle direttive del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori:
a) di predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
b) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell' attività dell' Amministrazione regionale;
c) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 600 milioni di lire, ridotto della metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché provvedere all' approvazione dei contratti stipulati ai sensi dell' articolo 246, comma 1, lettera a), assumendo i relativi impegni di spesa;
d) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera c);
e) provvedere all' approvazione degli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di cui all' articolo 246, comma 1, lettera b);
f) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale previamente deliberate dalla Giunta regionale;
g) rilasciare concessioni, autorizzazioni e licenze ed analoghi provvedimenti, salvo quelli espressamente riservati al Presidente della Giunta regionale o agli Assessori da leggi o regolamenti;
h) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' Amministrazione regionale che comportino impegni di spesa superiore ai 120 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;
i) provvedere all' accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di loro competenza;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori e proporre al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore l' adozione degli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.

2. I provvedimenti di approvazione dei contratti di cui alla lettera c) e i provvedimenti di cui alla lettera d) del comma 1, eccezion fatta per gli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, nonché i provvedimenti di cui alle lettere e), f) ed h) del medesimo comma 1 sono definitivi.
3. Restano salve le eventuali diverse o maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
4. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui al comma 2 del presente articolo, con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei Conti e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 246
 
1. Ai Direttori di Servizio spetta nell' ambito di competenza ed in applicazione delle direttive dei rispettivi Direttori regionali:
a) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione;
b) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella lettera a);
c) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;
d) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' Amministrazione regionale che comportino impegno di spesa non superiore a 120 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;
e) provvedere all' accreditamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di sua competenza;
f) provvedere, previa diffida, ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Direttore regionale, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi;
g) emettere i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi.

2. I Direttori di Servizio dispongono, inoltre, per gli atti preliminari ed istruttori, negli affari di competenza degli organi superiori.
3. Ai dirigenti preposti a Servizi autonomi spetta altresì adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale, previamente deliberate dalla Giunta regionale; spettano altresì le competenze previste dall' articolo 245, comma 1, lettere a) e b).
4. I provvedimenti di cui alle lettere b), ad eccezione degli atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi, e d), di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelli di cui al comma 3, sono definitivi.
5. I Direttori di Servizio esercitano inoltre le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti.
6. Restano salve le eventuali diverse o maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
7. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui sopra con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 247
 
1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita la Conferenza dei Direttori regionali, quale strumento per il coordinamento dei profili organizzativi e procedimentali di carattere generale e delle interrelazioni tra le diverse strutture direzionali e per la verifica dell' andamento complessivo dell' attività dell' Amministrazione regionale.
2. La Conferenza dei Direttori regionali è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dai Segretari e Vicesegretari generali del Consiglio e della Giunta regionale e dai Direttori regionali o equiparati.
3. In relazione alla natura degli argomenti all' ordine del giorno partecipano ai lavori della Conferenza gli Assessori regionali interessati.
4. La Conferenza si riunisce almeno due volte all' anno ed è convocata dal Presidente della Giunta regionale. Con il provvedimento che dispone la convocazione il Presidente procede all' eventuale designazione dell' Assessore delegato a presiedere i lavori ed all' indicazione degli Assessori la cui partecipazione si rende necessaria; la convocazione della Conferenza può essere richiesta anche da almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 248
 
1.
L' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Il contingente del personale del Consiglio regionale viene determinato dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso, d' intesa con la Giunta regionale, ferme restando le procedure di cui al quarto comma. >>.

Art. 249
 
1. Tra gli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono ricompresi anche gli incarichi dei Direttori degli enti di cui all' articolo 109 della presente legge.
2. Tra gli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di due unità, anche gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi, nonché l' incarico di cui al comma 4 dell' articolo 244.
3. Resta invariato il limite di << sette >> unità previsto all' articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/1988
Art. 250
 
1. All' articolo 20, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << speciali incarichi >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero alla messa a disposizione della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per compiti di studio, di ricerca, di ispezione e vigilanza. >>.
2. All' articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il quarto comma è soppresso.
3. Al quinto comma del medesimo articolo 21 sono soppresse le parole: << Ai Direttori degli enti regionali non inclusi nel comma precedente e >>, ed in fondo è aggiunta la seguente frase: << ; detta indennità è elevata del 60% per l' incarico di Direttore di Servizio autonomo e di Direttore provinciale dei servizi tecnici. >>.
Art. 251
 
1. Al personale con qualifica di dirigente assegnato ai gruppi di staff viene attribuita l' indennità di cui all' articolo 21, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dall' articolo 250.
Art. 252
 
1. All' articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << Ragioniere generale >> è soppresso il termine << e >>; dopo le parole << , Avvocato della regione >> sono aggiunte le parole << e di Direttore della programmazione. >>.
Art. 253
 
2. All' articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la menzione << unità organizzative periferiche a livello sottostante al Servizio >> si intende riferita a tutte le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui all' articolo 29, ed all' articolo 45, comma 7, della presente legge.
3. L' istituzione delle strutture di cui al comma 2 avverrà secondo le modalità e per le esigenze indicate all' articolo 29 della presente legge.
4. I coordinatori preposti alle suddette strutture avranno, tra l' altro, la responsabilità organizzativa delle strutture stesse con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attività del personale ad esse addetto.
5. I coordinatori designati ai sensi del presente articolo non possono contemporaneamente superare il limite massimo del 10% della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale; agli stessi spetta l' indennità prevista dall' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a qualifiche inferiori.
Art. 254
 
1. Ai fini della legislazione sulla stampa e sull' esercizio della professione giornalistica, nonché delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro nazionale giornalistico, gli Uffici stampa e pubbliche relazioni di cui agli articoli 16 e 46 operano quali agenzie di informazioni quotidiane per la stampa.
2. Gli Uffici stampa e pubbliche relazioni provvedono a stabilire le opportune intese per l' utilizzazione coordinata delle apparecchiature tecniche e dei collegamenti in telescrivente.
3.
Il primo e secondo comma dell' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:
<< Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario presso gli Uffici stampa e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all' ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria, facendo riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa. >>.

Art. 255
 
1. All' articolo 168, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la lettera d) è inserita la seguente: << d bis) dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale >>; alla lettera e) il termine << sei >> è sostituito con il termine << cinque >>.
2. All' articolo 168, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, i termini << lettere b), c), d) ed e) >> sono sostituiti dai termini << lettere b), c), d), d bis) ed e) >>.
3.
L' articolo 168, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Alle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni paritetiche possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, i Direttori dei Servizi della Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, nonché i Direttori degli uffici e degli enti regionali direttamente interessati all' ordine del giorno. >>.

PARTE VI
 NORME DI PRIMA ATTUAZIONE E FINALI
Art. 256
 
1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli uffici cui è preposto.
2. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessorato ovvero una Direzione regionale o Servizio autonomo, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale o Servizio autonomo corrispondente per materia in base a quanto disposto dalla presente legge.
3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Servizio autonomo, la menzione si intende riferita, qualora il Servizio sia stato compreso in base alla presente legge in una Direzione regionale, alla Direzione medesima.
4. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano una Direzione regionale o un Servizio che non siano previsti dalla presente legge, la menzione si intende riferita alla Direzione o al Servizio competente nella materia.
5. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale della Presidenza della Giunta, ovvero il capo del personale, in relazione a provvedimenti in materia di personale regionale, la menzione si intende riferita al Direttore regionale preposto alla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale.
6. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Dirigente preposto al Servizio degli affari del personale in relazione a provvedimenti in materia di personale regionale, la menzione si intende riferita al dirigente preposto al Servizio competente per materia, della Direzione regionale dell' organizzazione e del personale.
Art. 257
 
1. La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall' articolo 4 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - così come integrata dall' articolo 1, secondo comma della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57 - e dall' articolo 6, secondo comma, della legge 3 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi secondo le competenze determinate dalla presente legge.
2. Con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1988 ed al bilancio pluriennale 1988-1990.
Art. 258
 
1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24, e 7 maggio 1982, n. 30, sono abrogate, ad eccezione delle norme espressamente richiamate dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali 31 agosto 1964, n. 1, 28 marzo 1968, n. 22, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 259
1. Nella tabella << A >>, allegata alla presente legge, viene riportato suddiviso per qualifiche funzionali, l' organico del personale del ruolo unico regionale, che ha effetto dal 1 gennaio 1988.
2. Vengono fatti salvi gli effetti dei concorsi pubblici per il numero di posti già banditi dalla Giunta regionale alla data di cui al comma 1, nonché gli effetti dei concorsi interni per il numero dei posti previsti dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.
3. I posti in soprannumero previsti dall' articolo 210 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dall' articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, e dall' articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, nonché quelli eventualmente risultanti in base alle disposizioni di cui al comma 2, sono riassorbiti con i posti disponibili nell' organico di cui al comma 1 e di quelli che si renderanno, di volta in volta, disponibili.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 4 marzo 1988 ai sensi dell' articolo 7, comma 1, L.R. 8/88.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 260
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo ai centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 8/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 29/1988