LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 1987, n. 6

Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/1987
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 1
 
1. Per favorire il reinserimento abitativo degli emigrati del Friuli - Venezia Giulia rimpatriati nel territorio regionale dopo una permanenza all' estero di almeno due anni ininterrotti nell' ultimo quinquennio, secondo quanto previsto dalla lettera c) dell' articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, e disciplinato dal relativo progetto specifico di cui al primo comma dell' articolo 6 della stessa legge, a modifica ed integrazione della normativa vigente ed anche in via di interpretazione autentica della stessa, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai richiedenti aventi titolo una sovvenzione una tantum di lire 5 milioni a fronte dell' acquisto, della costruzione, riparazione, ristrutturazione o ammodernamento di un alloggio da destinare a propria abitazione, anche se gravato da usufrutto totale o parziale a favore di altri congiunti.
2. La sovvenzione, che prescinde da altri interventi pubblici allo stesso titolo, è concessa a condizione che l' emigrato rimpatriato non disponga di altro alloggio nel territorio regionale e che la spesa complessiva sostenuta non sia inferiore a lire 15 milioni, iva esclusa.
3. La provvidenze dianzi citate sono destinate, con le stesse modalità e condizioni, anche ai lavoratori del Friuli - Venezia Giulia che hanno svolto o svolgono la loro attività presso cantieri all'estero, sia alle dipendenze di imprese nazionali che straniere.
Art. 2
 
1. La documentazione richiesta per la concessione della sovvenzione, oltre alla domanda in carta legale da indirizzare al Servizio autonomo dell' emigrazione - Udine, è la seguente:
a) atto notorio comprovante la cittadinanza italiana, la residenza nel territorio regionale, lo stato di famiglia, oltre la ininterrotta permanenza all' estero per la durata di due anni nell' ultimo quinquennio o attestato consolare ciò comprovante;
b) contratto notarile in caso di acquisto o, negli altri casi, perizia asseverata, comprovante il titolo di proprietà e l' aver sostenuto una spesa non inferiore a lire 15 milioni, iva esclusa.

Art. 3
 
1. Le presenti norme si applicano anche alle domande già presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione per le stesse, in via eccezionale, del limite minimo di spesa in lire 15 milioni.
2. Per quanto riguarda la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, si potranno, in via eccezionale, applicare anche alternativamente le procedure precedentemente vigenti.
Art. 4
 
1.
L' articolo 30 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 28, è sostituito dal seguente:
<< Art. 30
 
1. Le norme della presente legge si applicano ai lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia, agli emigrati già residenti nei territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del Trattato di pace del 1947 e degli Accordi di Osimo, ratificati con la legge 14 marzo 1977, n. 73, ai loro familiari e discendenti, purché rimpatriati.
2. Ai corregionali residenti in altre regioni italiane si applicano solo gli interventi di carattere informativo e culturale.
3. Tale limitazione non si applica nei riguardi delle domande già presentate, ma non definite. >>.

Art. 6
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 7 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 28, la percentuale di anticipazione che può essere concessa agli Enti o Associazioni di cui ci si avvale per la realizzazione di progetti non è vincolante per quelli di reinserimento scolastico attuati in collaborazione con le scuole pubbliche di ogni ordine e grado alle quali potrà essere concessa un' anticipazione pari al 100% delle spese preventivate.
Art. 7
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.