LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43

Interventi straordinari nel settore del turismo

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1987
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 Contributi straordinari alle Aziende del turismo della
Carnia centrale, dei Forni Savorgnani, di Grado e
Aquileia e di Gradisca - Redipuglia
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Aziende del turismo della Carnia centrale, dei Forni Savorgnani, di Grado e Aquileia e di Gradisca - Redipuglia contributi straordinari ammontanti rispettivamente a lire 1.800 milioni, 700 milioni, 350 milioni e 50 milioni per far fronte a maggiori spese connesse alla propria attività istituzionale.
Art. 2
 Contributo straordinario alla << Società cooperativa
servizi Sauris srl >> di Sauris
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla << Società cooperativa servizi Sauris Srl >> di Sauris, un contributo straordinario non superiore a lire 200 milioni per il risanamento della situazione debitoria della società stessa.
2. A tal fine il soggetto beneficiario deve presentare alla Direzione regionale del commercio e del turismo domanda corredata da copia dell' ultimo bilancio d' esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, nonché la relazione degli amministratori sull' andamento della gestione sociale.
Art. 3
 Contributi integrativi ai sensi della lettera f)
dell' articolo 2 della legge regionale
25 agosto 1965, n. 16
1. I contributi concessi per le iniziative di cui alla lettera f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, possono essere integrati fino a raggiungere la misura massima prevista dall' articolo 7 della stessa legge regionale, purché le opere non siano già state collaudate.
2. Nella spesa ammissibile possono essere comprese le attrezzature mobili necessarie all' utilizzo delle strutture, purché acquistate nei due anni antecedenti l' entrata in vigore della presente legge.
3. Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1. e 2., gli interessati devono presentare domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa complessiva di lire 900 milioni per l' assegnazione di un finanziamento straordinario << una tantum >> all' Azienda del turismo di Trieste e della sua Riviera per l' acquisizione e la sistemazione della nuova sede ed all' Azienda del turismo del Tarvisiano e di Sella Nevea per il completamento della propria sede.
Art. 5
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 vengono istituiti - a decorrere dall' anno 1988 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.5.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X i seguenti capitoli:
a) il capitolo 8851 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma del turismo della Carnia centrale per le maggiori spese connesse all' attività istituzionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.800 milioni per l' anno 1988;
b) il capitolo 8852 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma del turismo dei Forni Savorgnani per le maggiori spese connesse all' attività istituzionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1988;
c) il capitolo 8853 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma del turismo di Grado e Aquileia per le maggiori spese connesse all' attività istituzionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1988;
d) il capitolo 8856 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma del turismo di Gradisca - Redipuglia per le maggiori spese connesse all' attività istituzionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1988.

Art. 6
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito - a decorrere dall' anno 1988 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X il capitolo 8854 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario alla " Società cooperativa servizi Sauris Srl " di Sauris per il risanamento della situazione debitoria >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1988.
Art. 7
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3 fanno carico al capitolo 9004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 8
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1987 e lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.5.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 9032 (2.1.238.5.10.24) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Azienda del turismo di Trieste e della sua Riviera per l' acquisizione e la ristrutturazione della nuova sede ed all' Azienda del turismo del Tarvisiano e di Sella Nevea per il completamento della propria sede >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1987 e lire 500 milioni per l' anno 1988.
3. Sul precitato capitolo 9032 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.
Art. 9
 
1. All' onere complessivo di lire 4.000 milioni, in termini di competenza, previsto dagli articoli 5, 6 e 8, si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1110 - lire 3.600 milioni per l' anno 1988;
b) capitolo 8927 - lire 400 milioni per l' anno 1987.

2. All' onere di lire 400 milioni, in termini di cassa, previsto dall' articolo 8, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.