LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 novembre 1987, n. 41

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 concernente << Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/1987
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 1
 
L' art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 Pubblicità della situazione patrimoniale
Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di:
1) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata agli organi regionali;
2) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
3) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati degli enti o istituti privati qualora la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell' ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 400.000.000. >>.


Art. 2
 
Dopo l' art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 è aggiunto il seguente:
<< Art. 8 bis
 Modalità delle dichiarazioni
I soggetti indicati all' art. 8 della presente legge sono tenuti a depositare, entro 30 giorni dalla nomina, alla Presidenza della Giunta regionale:
1) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l' esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
2) copia dell' ultima dichiarazione dei redditi soggetti all' imposta sui redditi delle persone fisiche. Coloro che non sono titolari di redditi soggetti all' imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare, entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso;
3) l' inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. >>.

Art. 3
 
Dopo l' art. 8 bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
<< Art. 8 ter
 Termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all' imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell' articolo 8 sono tenuti a depositare un' attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma dell' articolo 8/bis intervenute nell' anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l' ultimo comma del predetto articolo 8/bis. >>.

Art. 4
 
Dopo l' art. 8 ter della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
<< Art. 8 quater
 Cessazione dall' ufficio
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall' ufficio i soggetti indicati nell' articolo 8 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma, n. 1), dell' articolo 8/bis, intervenute dopo l' ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista al n. 2) del comma medesimo.
Si applica l' ultimo comma dell' articolo 8 bis.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di riconferma del soggetto. >>.

Art. 5
 
Dopo l' art. 8 quater della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
<< Art. 8 quinquies
 Inadempienza degli obblighi
In caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 8 e 8/bis della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l' inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.
Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. >>.

Art. 6
 Norme transitorie e finali
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all' art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, devono presentare alla Presidenza della Giunta regionale le dichiarazioni indicate nel precedente articolo 2.
Art. 7
 
È abrogato l' art. 10 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 ed ogni altra norma, legislativa o regolamentare, incompatibile con la presente legge.