LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 novembre 1987, n. 40

Svolgimento di funzioni socio - assistenziali da parte delle Comunità montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/12/1987
Materia:
130.02 - Comunità montane
310.02 - Assistenza sociale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
2Comma 3 aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 20/1995
3Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006