Art. 1
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' anno finanziario 1987, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
È approvato in lire 8.673.197.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 11.125.197.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1987-1989 annesso alla presente legge (tabella B).
È approvato in lire 3.008.682.000.000, in termini di competenza, ed in lire 4.302.840.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l' anno finanziario 1987.
È approvato in lire 5.460.682.000.000, in termini di competenza, ed in lire 6.754.840.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1987.
Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1987, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
Sono approvati in lire 2.927.287.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1988 ed in lire 2.737.228.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1989.
È autorizzato l' impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1987-1989 (tabella B).
Art. 3
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e quello del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987, annesso alla presente legge.
Art. 4
Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 7
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 8
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 9
Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750 e 1751 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9400 e 9401 dello stato di previsione della spesa.
Art. 10
I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottate dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
In relazione a quanto disposto con l'
articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10:
a) è prorogata all' anno 1987 - per la quota di lire 30 miliardi - e confermata per il medesimo anno 1987 - per la quota di lire 20 miliardi - l' autorizzazione prevista dalla lettera a), primo comma, a stipulare mutui per l' esecuzione delle opere relative a strade ed autostrade previste dall' articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, così come specificato con l' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27;
b) è prorogata all' anno 1987 - per la quota di lire 5 miliardi - e confermata per il medesimo anno 1987 - per la quota di lire 10 miliardi - e per l' anno 1988 - per la quota di lire 5 miliardi - l' autorizzazione prevista dalla lettera b), primo comma, a stipulare mutui per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, così come specificato con l' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27;
c) è confermata per lire 10 miliardi nell' anno 1987 e per lire 30 miliardi nell' anno 1988 l' autorizzazione prevista dalla lettera c), primo comma, a stipulare mutui, da utilizzarsi con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, per la realizzazione di opere di ristrutturazione e di adeguamento funzionali di stabilimenti ospedalieri ed altresì per il completamento di stabilimenti ospedalieri sostitutivi di strutture obsolete esistenti, in conformità alle previsioni del piano sanitario regionale approvato con legge regionale 18 luglio 1985, n. 28.
I mutui, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, saranno stipulati ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto e mezzo.
Previa autorizzazione del Ministero del tesoro, su parere del Ministero del commercio con l' estero, ai sensi e per gli effetti di cui all'
articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in
legge 25 luglio 1956, n. 786, ed all'
articolo 6 della legge 7 febbraio 1956, n. 43, per i mutui di cui al primo comma potrà farsi ricorso al mercato finanziario estero (internazionale). In tale ipotesi i mutui da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, potranno essere stipulati anche in ECU (european currency unit) o in qualsiasi valuta estera secondo gli usi internazionali, nei controvalori massimi corrispondenti agli importi in lire italiane pure indicati nel primo comma, ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al quattordici per cento.
In caso di ricorso al mercato finanziario estero (internazionale), l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio.
Le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma, comprendenti, nel caso di ricorso al mercato finanziario estero (internazionale), anche gli eventuali oneri di cui al quarto comma, faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
Art. 13
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1987.