LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 14 da art. 8, comma 1, L. R. 16/1989
2Articolo 19 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 29/1990
3Integrata la disciplina della legge da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 nel testo modificato da art. 6, comma 1, L. R. 8/1993
4Integrata la disciplina della legge da art. 218, comma 3, L. R. 5/1994
TITOLO I
 NORME GENERALI
CAPO I
 Finalità, soggetti ed articolazione territoriale
Art. 1
 
1. Con le disposizioni della presente legge, la Regione, nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell' area montana, indicate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla normativa regionale di attuazione, concorre ad assicurare le condizioni per la permanenza della popolazione residente, per il superamento degli squilibri economici e sociali fra l' area montana e il rimanente territorio regionale, per la difesa del suolo, per la tutela dell' ambiente e per la valorizzazione delle risorse umane e materiali.
2. In tale ambito la Regione, nel quadro del Piano regionale di sviluppo, promuove il coordinamento delle azioni rivolte a rafforzare la base produttiva e a consolidare l' occupazione nei territori montani e provvede all' attuazione di specifici progetti, ai sensi dell' articolo 6, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
3. La Regione provvederà altresì ad assicurare il coordinamento e l' integrazione degli interventi di cui alla presente legge con quelli di derivazione statale e comunitaria anche a favore delle attività economiche nei territori di confine del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
 
1. Nell' ambito dei territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, verranno privilegiati gli obiettivi di riequilibrio territoriale interno alle zone montane, con particolare attenzione per le aree ove si riscontrano situazioni di difficoltà ambientale e condizioni socio - economiche inferiori ai valori medi regionali, con l' individuazione delle priorità e la differenziazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Agli effetti di cui al comma 1, verranno considerati i seguenti indicatori delle condizioni socio - economiche e della difficoltà ambientale:
a) andamento demografico, consistenza delle strutture produttive, situazione del mercato del lavoro;
b) dotazione di infrastrutture civili, accessibilità ai servizi pubblici, entità degli spostamenti della popolazione connessi all' attività lavorativa.

3. Gli interventi destinati allo sviluppo delle attività industriali, artigianali e dei servizi alla produzione di cui al Capo I del Titolo II della presente legge, si applicano a favore delle imprese insediate o che si insediano e per l' assunzione di lavoratori residenti nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino - Val Cosa - Val Tramontina, con priorità alle locazioni nei comuni interamente montani, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti.
CAPO II
 Commissione regionale e accordi di programma
Art. 3
 
1. È istituita la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani.
2. La Commissione è formata, da una parte, dalla Regione, nelle persone del Presidente della Giunta regionale, dell' Assessore al bilancio e alla programmazione e dell' Assessore competente allo sviluppo della montagna; dall' altra, dalle Comunità montane, nelle persone dei rispettivi Presidenti.
3. La Commissione è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore da lui delegato.
4. La Commissione esercita funzioni di indirizzo generale e di verifica ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo della montagna. In tale ambito essa è sede per la formazione e conclusione di << accordi di programma >> fra la Regione e le Comunità montane singole o associate, anche ai fini e per gli effetti dei progetti di cui all' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
5. Gli accordi di programma attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli Enti regionali e controllati dalla Regione, e delle Comunità montane, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.
6. Gli accordi di programma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La Commissione è altresì sede per l' espressione da parte delle Comunità montane di pareri, osservazioni e indicazioni sulla proposta di direttive della Giunta regionale di cui all' articolo 4.
8. Nell' espletamento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi dei contributi espressi da enti ed organismi rappresentativi della realtà sociale, culturale e linguistica dei territori montani.
Note:
1La Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 18 della L.R. 13/2001.
CAPO III
 Direttive per il coordinamento degli interventi
a favore dei territori montani
Art. 4
 
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente allo sviluppo della montagna, di concerto con l' Assessore al bilancio e alla programmazione, sentita la Commissione di cui all' articolo 3, approva annualmente, dopo l' entrata in vigore del Piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale, le << direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani >>.
2. La proposta di direttiva deve essere previamente esaminata dalla Commissione di cui all' articolo 3.
3. Le direttive costituiscono documento integrativo del Piano regionale di sviluppo in vigore e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, quale allegato al documento di piano approvato dal Consiglio regionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le direttive sono approvate dalla Giunta regionale, secondo la procedura di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 5
 
1. Le direttive previste dall' articolo 4 disciplinano l' attuazione degli interventi regionali a favore della montagna, anche in relazione alla verifica sull' efficacia degli interventi realizzati e di quelli in corso.
2. In particolare, le direttive:
a) definiscono analiticamente gli obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale dell' area montana, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di pianificazione territoriale e di programmazione di settore derivanti dalla legislazione regionale vigente, e tenendo conto dei contenuti dei piani pluriennali delle Comunità montane;
b) individuano in modo corrispondente nei singoli programmi del Piano regionale di sviluppo gli interventi regionali rivolti al perseguimento degli obiettivi suindicati, ivi compresi i progetti specifici e gli altri interventi previsti dalla presente legge;
c) definiscono il quadro globale delle risorse finanziarie disponibili e la loro suddivisione tra i vari settori di intervento;
d) fissano criteri di priorità intesi a favorire i territori montani nella destinazione dei benefici previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di promozione delle attività economiche.

Art. 6
 
1. Sulla base delle direttive di cui all' articolo 4, la Commissione di cui all' articolo 3 in sede di formazione degli accordi di programma:
a) definisce gli indirizzi attuativi per l' elaborazione di progetti specifici di valorizzazione delle risorse estrattive, forestali e agricole dei territori montani, da attuarsi in conformità alla normativa vigente nei corrispondenti settori di intervento;
b) fissa modalità attuative e forme di coordinamento operativo tra le Direzioni regionali competenti per l' attuazione degli interventi nonché tra queste ultime e gli enti regionali.

2. Le strutture regionali a competenza settoriale e gli enti regionali e controllati dalla Regione, ove preposti all' attuazione degli interventi finanziari che interessino i territori montani, assicurano la conformità degli interventi medesimi ai contenuti delle direttive e degli accordi di programma.
Art. 7
 
1. In attesa di diversa soluzione legislativa riguardante gli strumenti operativi regionali la Giunta regionale può attribuire alle Comunità montane o ai Consorzi tra le Comunità montane le funzioni riguardanti:
a) lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell' imprenditorialità locale e l' attrazione di imprenditorialità esterne;
b) la prestazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani.

2. La Giunta regionale esercita tramite la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali le funzioni relative alla promozione, all' organizzazione ed allo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese presenti nei territori montani.
TITOLO II
 INTERVENTI SETTORIALI DELLA REGIONE
CAPO I
 Sviluppo delle attività industriali, artigianali
e dei servizi alla produzione
Art. 8
1. L' Amministrazione regionale sostiene l' avvio di nuove iniziative nell' industria, nell' artigianato di produzione e nei servizi reali collegati alle attività produttive, mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, sono considerate nuove iniziative anche quelle promosse in forma consortile da imprese insediate nelle aree indicate, nonché gli investimenti realizzati da imprese esistenti per l' avvio di nuove unità produttive. Nei Comuni, in particolari condizioni di degrado socio - economico, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l' ampliamento superiore al 50% della superficie produttiva esistente delle attività artigianali viene equiparato alle nuove iniziative.
3. Ai medesimi fini sono considerate erogatrici di servizi reali le imprese rientranti nelle tipologie definite dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64.
4. I contributi sono concessi sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di stabilimenti tecnicamente attrezzati, ivi comprese l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) realizzazione di laboratori artigiani, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisto delle aree e dei locali;
c) impianto di uffici;
d) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature;
e) acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive.

5. Si applicano le procedure indicate al Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive interpretazione autentica, modifiche e integrazioni, e, per le imprese artigiane, quelle di cui al Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, e successive modifiche e integrazioni. A domanda dell' impresa, previa dichiarazione attestante l' avvenuto inizio dei lavori e/o dell' investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al 50% dell' ammontare del contributo. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell' industria, o dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA), senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa potrà aver luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa.
6. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.
7. Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 1 agosto 1987 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 16/1989
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 16/1989
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, L. R. 16/1989
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 8/1993
7Comma 2 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 8/1993
8Articolo interpretato da art. 15, comma 2, L. R. 8/1993
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
11 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 9
 
1. L' Amministrazione regionale promuove iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere uno o più laboratori artigiani, eventualmente dotati di infrastrutture e impianti a servizio comune dei laboratori stessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Società finanziaria Friulia - Lis SpA un contributo una tantum da destinare alla realizzazione di uno specifico programma di investimenti, su programmi predisposti dalle singole Comunità montane.
3. Il programma di investimenti di cui al comma 2, con le relative previsioni di spesa, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria medesima viene trasmesso alla Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato per l' approvazione e la conseguente concessione del contributo regionale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 8/1993
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 8/1993
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 11
 
1. L' Amministrazione regionale contribuisce a sostenere l' occupazione e a promuovere la mobilità della manodopera mediante la concessione di incentivi alle imprese che procedano all' assunzione, nelle forme indicate agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, di lavoratori.
2. Ai fini della presente legge, la misura degli incentivi, concessi nell' ambito del programma triennale di interventi e secondo le modalità e le procedure di cui alla medesima legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, viene aumentata di un terzo e la durata degli stessi può essere estesa a trentasei mesi.
CAPO II
 Valorizzazione delle risorse idriche
ai fini di produzione energetica
Art. 12
 
1. Nei territori montani l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici, mediante la concessione dei contributi di cui al Capo X della legge regionale 23 luglio 1985, n. 30, anche ad integrazione dei benefici previsti dalla normativa statale sul contenimento dei consumi energetici.
2. Il limite massimo dei contributi di cui all' articolo 49, lettere a), b) e c), della legge regionale sopra indicata, è elevato, rispettivamente, al 50 per cento, al 35 per cento ed al 40 per cento della spesa ammissibile.
3. Nell' ambito degli interventi attuati ai sensi del comma 1, l' Amministrazione regionale attribuisce rilevanza prioritaria alle iniziative promosse dalle Comunità medesime per la costituzione, insieme con imprese locali, singole o associate, di organismi consortili aventi ad oggetto la produzione di energia idroelettrica di piccola derivazione e l' utilizzazione diretta della stessa da parte dei consorziati.
Art. 13
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane garanzie fideiussorie sui mutui che le Comunità stesse potranno assumere con la Banca europea per gli investimenti, per un importo non eccedente l' ammontare del contributo in conto capitale concesso ai sensi dell' articolo 12, comma 1.
2. Alla garanzia di cui al comma 1 si applicano le disposizioni recate dal Capo II della legge regionale 31 agosto 1982. n. 74.
CAPO III
 Altri interventi settoriali della Regione: agricoltura,
turismo, commercio, consorzi di garanzia fidi, borse di
studio. Progetti intersettoriali mirati comprensivi anche
dei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
alla produzione
Art. 14

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
 
1. In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa:
a) ( ABROGATA );
b) per la predisposizione ed attuazione di un progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie.

Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
2Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
Art. 17
 
1. Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 15, la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, in collaborazione con le Direzioni competenti predispone un progetto ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
2. Il progetto è sottoposto alla Commissione di cui all' articolo 3, ai fini della definizione di un accordo di programma.
3. Sul progetto stesso sono inoltre sentiti i Comuni interessati.
Art. 18
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nuove iniziative nei territori montani per la realizzazione delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, individuate come prioritarie sulla base dell' analisi delle caratteristiche e delle potenzialità di sviluppo turistico dei diversi ambiti territoriali ed in funzione di obiettivi di qualificazione e specializzazione dell' offerta turistica.
2. Sugli investimenti per le iniziative di cui al comma 1, sono concessi contributi in conto capitale fino al limite del 40 per cento della spesa ammissibile. Detti contributi sono cumulabili con agevolazioni su mutui, in conformità con le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come modificata e integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42.
3. Per la concessione dei contributi in conto capitale si applicano, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 10/1989
2Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 47/1991
Art. 19
 
1. Per favorire l' ammodernamento del settore distributivo nei territori montani, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a piccoli esercizi commerciali ivi ubicati, per il tramite delle Comunità montane, contributi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale, fino all' 80% della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di lire 2.000.000.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alle Comunità montane interessate, accompagnate dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta.
3. Qualora gli imprenditori si avvalgano, per la tenuta della contabilità, di Centri contabili da essi stessi gestiti in forma associata e riconosciuti idonei dalle Comunità montane, oppure di Centri contabili gestiti dalle Associazioni di categoria, potranno autorizzare i suddetti Centri a incassare i contributi loro concessi. A tale scopo i Centri potranno presentare domanda cumulativa di liquidazione del contributo in nome degli imprenditori interessati.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nei territori montani la misura massima dei contributi previsti all' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come modificata ed integrata dal Capo III della regionale 1 dicembre 1986, n. 51, è elevata al 9 per cento.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 79, comma 3, L. R. 2/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 3, L. R. 10/1988 nel testo modificato da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989
3Comma 1 sostituito da art. 139, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
Art. 19 bis
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il settore commerciale nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Val Canale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val Cosa, Val Tramontina attraverso la concessione alle imprese commerciali - ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, così come definito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 - di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) ammodernamento o ristrutturazione degli esercizi commerciali preesistenti, con spesa superiore ai 50 milioni.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 2, L. R. 29/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 34, L. R. 25/1999
Art. 20
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, 4 maggio 1973, n. 32, 13 maggio 1975, n. 22, nonché 28 aprile 1978, n. 30, come successivamente modificate e integrate, allo scopo di favorire l' accesso al credito da parte delle imprese industriali, artigiane, commerciali e delle cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, ubicate nei territori montani.
2. L' integrazione del << fondo rischi >> del Consorzio regionale di garanzia fidi, di cui alla citata legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, prevista dal precedente comma 1, può essere utilizzata anche per consentire l' accesso al credito a medio termine alle cooperative ubicate nei territori montani autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica.
3. Le garanzie fideiussorie sui mutui che le cooperative di cui al comma 2 assumeranno per la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici potranno essere concesse per un importo non eccedente la spesa ritenuta ammissibile a contributo, ridotta del contributo in conto capitale eventualmente concesso.
Art. 21
 
1. Al fine di promuovere il progresso delle conoscenze finalizzate alla soluzione dei problemi sociali, economici, ambientali delle aree montane, saranno istituite borse di studio triennali da godersi presso gli atenei regionali per laureati residenti nel Friuli - Venezia Giulia.
2. Le borse di studio triennali verranno assegnate annualmente, su indicazione di una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da rappresentanti delle Università, delle Comunità montane e dell' Amministrazione regionale.
3. L' ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Università.
TITOLO III
 INTERVENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE
CAPO I
 Sviluppo dell' agricoltura e delle attività economiche
integrative del reddito familiare
Art. 22
 
1. L' Amministrazione regionale promuove l' attuazione di progetti specifici per sostenere lo sviluppo dell' agricoltura ed incrementare il reddito familiare dei residenti nei territori montani.
2. Obiettivi del progetto sono:
a) la riorganizzazione dei fattori produttivi e il potenziamento economico delle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale;
b) il rafforzamento dei fattori che concorrono ad assicurare la permanenza della popolazione residente nelle aree suindicate;
c) la più ampia valorizzazione delle risorse agricole e forestali, mediante il sostegno di attività produttive esercitate nel settore primario anche a tempo parziale.

3. All' attuazione dei progetti provvedono, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, le Comunità montane.
Art. 23
 
1. Nei territori montani verrà favorita la costituzione di cooperative e di società di persone formate da imprenditori agricoli residenti, ancorché non dediti in modo prevalente all' esercizio dell' attività agricola, dirette a migliorare e rendere più efficiente l' utilizzazione dei terreni e l' impiego dei mezzi di produzione.
2. A tal fine i Comuni stimolano l' aggregazione degli imprenditori agricoli di cui al comma 1, assistendoli nell' individuazione e nell' organizzazione dei programmi di attività produttive e di servizio di comune interesse.
3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:
a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall' articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunità Europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;
b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l' acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali.

4. Le Comunità montane provvedono alla concessione degli incentivi.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 50/1993
2Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 24
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari per l' attuazione di interventi compresi nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità medesime e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto le iniziative di cui all' articolo 23, comma 3.
2. All' assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
CAPO II
 Altri interventi settoriali delle Comunità montane
Art. 25
 
1. Le Comunità montane promuovono, nei rispettivi territori, l' attuazione degli interventi, compresi nei rispettivi piani pluriennali di sviluppo e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica.
2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:
a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell' architettura tipica della zona o per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato- pascolo;
b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l' organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane appositi finanziamenti, secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 50/1993
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 10 ter, L. R. 23/2001
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari alle Comunità montane da utilizzare, previo concerto con la Direzione regionale delle foreste, per interventi di manutenzione di opere idraulico - forestali, viarie ed ambientali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, saranno ripartiti tra le Comunità montane, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della superficie montana di ogni singola Comunità e per comprovate esigenze di intervento.
Art. 28
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari destinati all' attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la concessione di contributi per servizi ed infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo, nonché per la concessione di incentivi agli operatori agrituristici, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come modificata dalla legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.
3. All' assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
Note:
1Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 30/1992
TITOLO IV
 NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE
CAPO I
 Norme transitorie
Art. 29
 
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, le funzioni che la presente legge attribuisce all' Assessore competente allo sviluppo della montagna sono esercitate dall' Assessore al bilancio e alla programmazione.
CAPO II
 Norme finanziarie
Art. 30
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2136 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane o ai loro consorzi per lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione, nonché di assistenza tecnica e consulenza alle imprese che si insediano nei territori montani >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Art. 31
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 8, sono autorizzate:
a) nel settore dell' industria, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) nel settore dell' artigianato, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7752 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nei territori di cui al comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) alla Rubrica n. 22 - Programma 3.2.10. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8463 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione: << Contributo in conto capitale per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane ubicate nei territori di cui al comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

3. Sui precitati capitoli 7752 e 8463 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 500 milioni e, rispettivamente, di lire 200 milioni.
Art. 32
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 9, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7689 (2.1.236.3.10.28) con la denominazione: << Contributo una tantum alla società finanziaria Friulia - Lis SpA per la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere più unità produttive e dotati di infrastrutture ed impianti a servizio comune delle imprese >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
Art. 33
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 12, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:
a) alle Comunità montane, per una spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989;
b) agli altri soggetti previsti dall' articolo 49 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per una spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1987 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti, alla Rubrica n. 21 - Programma 1.6.2. - Spese d' investimento - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) alla categoria 2.3. il capitolo 7604 (2.1.234.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane per interventi a sostegno della realizzazione di piccoli impianti idroelettrici nei territori montani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989;
b) alla categoria 2.4. il capitolo 7605 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei soggetti previsti dall' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, escluse le Comunità montane, per interventi a sostegno della realizzazione di piccoli impianti idroelettrici nei territori montani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1987 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Sul precitato capitolo 7605 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.
Art. 34
 
1. Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato in termini di competenza, dell' importo complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 del precitato stato di previsione.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 36
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 13.400 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale degli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 11 - il Programma 1.3.9. << Aree attrezzate di supporto alla grande viabilità >> e tra le spese d' investimento alla Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3850 (2.1.210.5.10.32) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione, nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate commerciali e di informazione turistica a tecnologia avanzata di supporto alla grande viabilità autostradale, nonché di strutture per lo scambio - merci strada - rotaia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20 miliardi, suddiviso in ragione di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 13.400 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 20 miliardi si fa fronte come segue:
a) per lire 10 miliardi mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del citato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per lire 10 miliardi, relativi all' anno 1989, mediante la maggiore entrata di pari importo che si iscrive sul capitolo 428 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 - ai sensi dell' articolo 35 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 - in relazione all' assegnazione disposta con l' articolo 9 della medesima legge 879 del 1986.

4. Sul precitato capitolo 4850 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Art. 37
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 17, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 6.600 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 6 - il programma 0.7.2. << Progetto per la ripresa economica delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali >> e tra le spese d' investimento alla Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 1700 (2.1.210.5.10.32) con la denominazione: << Spese per la realizzazione di un progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 6.600 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 10 miliardi di fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del citato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
4. Sul precitato capitolo 1700 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Art. 38
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:
a) a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per una spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici, per una spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono istituiti, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.5.2. - Spese d' investimento - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) alla Categoria 2.4. il capitolo 8929 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani, di alberghi e complessi ricettivi complementari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) alla Categoria 2.3. il capitolo 8930 (2.1.232.5.10.24) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici per la realizzazione, nei territori montani, di alberghi e complessi ricettivi complementari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Sul precitato capitolo 8929 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Art. 39
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 19, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.4.2. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8760 (2.1.163.2.10.25) con la denominazione: << Contributi ai piccoli esercizi commerciali ubicati nei territori montani per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Sul precitato capitolo 8760 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.
Art. 40
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 20, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 5 - Programma 3.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1372 (2.1.243.5.10.32) con la denominazione: << Contributi a favore dei 'Fondi rischi' dei consorzi garanzia fidi di cui alla leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, 4 maggio 1973, n. 32, 13 maggio 1975, n. 22, nonché 28 aprile 1978, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, per interventi a favore delle imprese ubicate in territori montani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
3. Sul precitato capitolo 1372 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni.
Art. 41
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 21, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall' anno 1988, alla Rubrica n. 17 -. Programma 2.4.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 6316 (2.1.241.5.06.05) con la denominazione: << Assegnazione di borse di studio da fruire presso gli atenei regionali per promuovere il progresso delle conoscenze finalizzate alla soluzione dei problemi sociali, economici, ambientali delle aree montane >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5765 del precitato stato di previsione.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6316 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio medesimo.
Art. 42
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2134 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per l' attuazione di interventi di sostegno degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante la concessione di incentivi finanziari alle attività produttive ed ai servizi di comune interesse, di aiuti per gli investimenti collettivi e di aiuti in conto capitale per la realizzazione di impianti e l' acquisto di strutture ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
Art. 43
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2135 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la promozione di interventi aventi per oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole, nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Art. 44
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 27, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 13 - Programma 1.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4169 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per interventi di manutenzione di opere idraulico - forestali, viarie ed ambientali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
3. Sul precitato capitolo 4169 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni.
Art. 45
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.5.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8931 (2.1.234.5.10.24) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane, destinati a favorire l' uso del patrimonio edilizio per locazioni turistiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 700 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Sul precitato capitolo 8931 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni.
Art. 46
 
1. All' onere complessivo di lire 34.500 milioni previsto dagli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44 e 45 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 8 miliardi corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.
2. All' onere complessivo di lire 7.400 milioni, in termini di cassa, previsto dagli articoli 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 e 45 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.