LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1987, n. 31

Sostituzione dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (<< Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna >>), come inserito dall' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/09/1987
Materia:
130.02 - Comunità montane

Art. 1
 
1.
L' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24 ter
 Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana
1. Le Comunità montane aventi sede nel territorio delle province di Udine e Gorizia sono raggruppate in due Consorzi per il mantenimento, ciascuno, di un Ufficio di economia e bonifica montana incaricato di svolgere le funzioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, quelle previste da altre leggi nazionali e regionali e dal rispettivo statuto e per svolgere i compiti che verranno loro delegati dalle Comunità montane consorziate.
2. La costituzione coattiva dei Consorzi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, assunta su proposta dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, tenendo conto della presenza dei due Comprensori di bonifica montana delimitati ai sensi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991.
3. Il decreto di costituzione dei due Consorzi dispone contestualmente la cessazione, nell' ambito territoriale di competenza dei medesimi, delle funzioni attualmente esercitate dall' Ente friulano di economia montana di Udine e dalla Comunità carnica - Sezione autonoma di bonifica montana di Tolmezzo, e dispone altresì il trasferimento ai costituiti nuovi Consorzi dei rapporti patrimoniali e giuridici, attivi e passivi, strumentali o inerenti alle cessate funzioni, nonché dei rapporti di lavoro del personale dipendente già adibito all' espletamento delle predette funzioni.
4. Al fine di cui al comma 3, l' Ente friulano di economia montana e la Sezione autonoma di Tolmezzo trasmettono all' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, entro 60 giorni dalla richiesta, un verbale da cui risulti l' inventario del patrimonio, allegando la relativa documentazione e lo status aggiornato del personale dipendente.
5. Con decreto dello stesso Assessore regionale, da emanarsi entro i successivi 30 giorni, il patrimonio attivo e passivo, il personale dipendente nonché ogni altro rapporto giuridico facente capo all' Ente friulano di economia montana ed alla Sezione autonoma di Tolmezzo, e riferentesi all' ambito territoriale proprio di ciascun Consorzio per l' Ufficio di economia e bonifica montana, sono trasferiti al Consorzio stesso.
6. Al personale trasferito sono garantiti l' anzianità maturata ed il trattamento contrattuale economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
7. Nel territorio delle Comunità montane aventi sede in Provincia di Pordenone, le funzioni indicate al comma 1 del presente articolo continuano ad essere svolte dal Consorzio di bonifica Cellina - Meduna di Pordenone. >>.