LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1987, n. 30

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/09/1987
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

TITOLO I
 CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 Campo di applicazione
1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali fissati dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dalle direttive CEE n. 75/442 del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, n. 76/403, del 6 aprile 1976, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, disciplina lo smaltimento dei rifiuti, la loro raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento, in armonia con il dettato dell' articolo 1 del citato DPR n. 915 del 1982.
2. La Regione promuove la ricerca e l' innovazione tecnologica volta al conseguimento dei seguenti fini: riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione; diminuzione della loro nocività e complessità di smaltimento; raccolte differenziate; sperimentazione di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia complessa.
3. Agli effetti e per i fini della presente legge vengono considerati e classificati rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi quelli indicati dall' articolo 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.
4. Le operazioni di smaltimento dei rifiuti devono comunque essere effettuate in modo da non arrecare danni alla collettività ed all' ambiente, alle acque, al suolo, all' aria, alla flora ed alla fauna, evitando, in particolare, rischi per la salute e la sicurezza dell' uomo.
Art. 2
 Impianti di smaltimento
1. Agli effetti della presente legge per impianto di smaltimento si intende il complesso delle strutture immobiliari, degli apparati meccanici e tecnici di ammasso, ivi comprese le discariche, atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare e/o rendere innocui i rifiuti.
2. Gli impianti e le strutture di smaltimento devono essere realizzati con caratteristiche adeguate ai principi della migliore applicazione e funzionamento delle tecnologie idonee per favorire il recupero di materiali ed energia ed assicurare, in via prioritaria, la tutela dell' ambiente e della salute della collettività.
Art. 3
 Obbligo dello smaltimento dei rifiuti
1. Chiunque produca o raccolga rifiuti è tenuto a smaltirli in impianti, pubblici o privati, comunque gestiti e realizzati a norma della presente legge.
2. I soggetti che producono, smaltiscono, trattano, detengono, raccolgono, trasportano, importano ed esportano rifiuti, sono tenuti a compilare le schede predisposte dall' Amministrazione regionale per la raccolta dei dati statistici ed a trasmetterle ai Comuni nonché, per conoscenza, alle Province ed alle Unità sanitarie locali competenti per territorio, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per quanto riguarda i rifiuti urbani il suddetto obbligo viene adempiuto dai Comuni, i quali trasmettono le predette schede, ai sensi dell' articolo 24, comma 1, lettera e), alla Direzione regionale dei lavori pubblici e, per conoscenza, alla Provincia e alla Unità sanitaria locale.
Art. 4
 Disposizioni e programmi per la raccolta
e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani deve avvenire secondo criteri di razionalità, di riutilizzo e di economicità. Le relative gestioni devono indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative, e a tal fine le Comunità montane e collinare o i consorzi di Comuni che abbiano assunto la gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani, o i Comuni non consorziati, sono tenuti ad elaborare programmi di organizzazione di sistemi razionali di raccolta, anche differenziata, e di trasporto dei rifiuti urbani, da sottoporsi all' approvazione dell' Amministrazione provinciale.
2. I programmi di cui al comma 1 sono elaborati entro sei mesi dall' entrata in vigore del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, e trasmessi alla competente Amministrazione provinciale per l' approvazione di cui al comma 7 dell' articolo 23. In caso di mancata elaborazione entro il termine predetto, l' Amministrazione provinciale provvede in via sostitutiva.
TITOLO II
 ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA REGIONE E
DEGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 Attribuzioni e compiti della Regione
Art. 5
 Competenze della Regione
1. Alla Regione compete:
a) la predisposizione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con l' osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8;
b) l' individuazione, sentiti i Comuni interessati e le Unità sanitarie locali competenti per territorio, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché la valutazione dell' impatto ambientale;
c) l' esame e l' approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento;
d) promuovere la costituzione, anche coattiva, di consorzi fra Comuni, con l' eventuale partecipazione delle Comunità montane o collinare, delle Province e di imprese singole od associate;
e) autorizzare:
1) l' effettuazione dello smaltimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi;
2) l' effettuazione della raccolta, trasporto, stoccaggio temporaneo, trattamento ed eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi ed urbani pericolosi;
3) la costruzione e gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera c);
4) la raccolta e trasporto da parte di soggetti privati, per conto terzi, dei rifiuti urbani esclusi quelli assimilabili;
f) la trasmissione al Ministero dell' ambiente dei dati statistici rilevati ai sensi degli articoli 3, ultimo comma, e 11, ultimo comma, del DPR 10 settembre 1982, n. 915, e delle informazioni inerenti alla situazione dello smaltimento dei rifiuti;
g) l' emanazione di norme tecniche, anche igienico - sanitarie, e regolamenti per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
h) provvedere, in caso di inadempienze, agli interventi necessari per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;
i) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell' impianto ed il recupero dell' area interessata;
l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi degli interventi di cui alla lettera h) nonché per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi;
m) definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico e relativa modulistica;
n) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimenti dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.

2. Le norme tecniche ed i regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del Comitato tecnico regionale ( CTR ) di cui all' articolo 26 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6
 Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.
Contenuti
1. Il Piano regionale organizza i servizi di smaltimento dei rifiuti nell' ambito del territorio regionale al fine di assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico - sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché favorire il recupero e la trasformazione dei rifiuti e la gestione economica ottimale dei servizi stessi.
2. In linea con i contenuti di cui all' articolo 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, esso deve: indicare gli ambiti del territorio regionale entro i quali si dovranno realizzare le discariche e gli impianti per lo smaltimento; definire le caratteristiche tecniche in relazione ai fabbisogni prevedibili in un decennio; stabilire l' ampiezza delle aree in funzione dei bacini di raccolta, promuovendo la costituzione dei relativi consorzi fra Comuni con l' eventuale partecipazione delle Comunità montane o collinare, delle Province e/o di imprese singole ed associate.
3. Il Piano regionale si articola nelle sezioni:
a) rifiuti urbani e speciali assimilabili;
b) rifiuti speciali;
c) rifiuti tossici e nocivi.

Art. 7
 Elementi del Piano regionale
1. Il Piano regionale è costituito da:
a) relazione illustrativa che individui gli obiettivi specifici sia generali che zonali e delinei i criteri programmatici di intervento, e della quale annualmente è redatto un aggiornamento;
b) determinazione degli ambiti territoriali ottimali, anche sotto l' aspetto ambientale ed igienico - sanitario, al fine di salvaguardare il benessere e la salute della collettività, per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi, nonché per la realizzazione di discariche o di piattaforme specializzate per i rifiuti speciali o tossici e nocivi prodotti da terzi;
c) indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l' eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori fuori uso e loro elementi;
d) rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del Piano;
e) norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare l' efficacia ed il rispetto dei contenuti del Piano;
f) individuazione della quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, che tenga conto dell' impatto ambientale che possono produrre, nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
g) indicazione, per ogni ambito territoriale considerato, dei sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione al tipo ed alla quantità dei rifiuti ed alla sicurezza ambientale ed igienico - sanitaria.

2. Il Piano regionale è corredato da una relazione d' impatto ambientale.
Art. 8
 Procedure per la formazione ed approvazione
del Piano regionale
1. Il Piano regionale, anche eventualmente limitato ad una o più delle sezioni indicate all' articolo 6, è predisposto dalla Direzione regionale dei lavori pubblici, d' intesa con la Direzione regionale dell' igiene e sanità, sentite le Direzioni regionali del bilancio e programmazione, dell' industria, dell' artigianato e cooperazione, dell' agricoltura e della protezione civile.
2. Sullo schema di Piano sono sentiti i Comuni e loro consorzi, le Comunità montane e collinare e le Unità sanitarie locali che trasmettono alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti le proprie osservazioni entro due mesi dalla richiesta.
3. Entro i successivi tre mesi, le Amministrazioni provinciali, in base ad una valutazione delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, esprimono il proprio parere sullo schema di Piano da assumersi con deliberazione del Consiglio provinciale.
4. Trascorsi inutilmente i termini predetti, i pareri s' intendono resi favorevolmente.
5. Il Piano regionale, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del CTR.
6. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo qualora sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo od integrarlo, sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per le singole sezioni come indicate nell' articolo 6.
8. Le procedure per la revisione o per le modifiche sono quelle previste per l' approvazione del Piano stesso.
Art. 9
 Effetti del Piano regionale
1. Le prescrizioni normative, contenute nel Piano, assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività disciplinate dalla presente legge.
2. Nella concessione dei contributi regionali per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, si deve tener conto dei criteri di carattere programmatico e delle indicazioni di ordine prioritario contenuti nel Piano regionale.
Art. 10
 Attribuzioni e compiti delle Direzioni regionali
1. La Direzione regionale dei lavori pubblici, d' intesa con la Direzione regionale dell' igiene e sanità, promuove e cura:
a) la predisposizione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e relative modifiche, sentite le Direzioni regionali dell' industria, dell' artigianato e cooperazione, dell' agricoltura, del bilancio e programmazione e della protezione civile;
b) la regolamentazione della costruzione, della gestione ed i controlli tecnici ed igienico - sanitari delle discariche controllate.

2. La Direzione regionale dei lavori pubblici promuove e cura:
a) studi, ricerche e progettazioni per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento e dei relativi recuperi, ivi compreso lo studio e la scelta delle aree, nonché studi connessi all' attività di predisposizione di cui alla lettera a) del comma 1, o tendenti alla generale riduzione delle produzioni di rifiuti;
b) l' approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, anche se vengono gestiti dagli stessi produttori.

3. La Direzione regionale dell' igiene e sanità promuove e cura, d' intesa con la Direzione regionale dei lavori pubblici, il coordinamento delle Unità sanitarie locali nei riguardi delle attività di controllo e consultive concernenti lo smaltimento dei rifiuti.
4. La Direzione regionale dell' igiene e sanità esprime il parere di conformità dei regolamenti comunali alle norme vigenti sotto l' aspetto igienico - sanitario.
5. Gli incarichi di cui alla lettera a) del comma 2, vengono conferiti ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
 Parere del CTR
1. I progetti e loro varianti sostanziali, relativi ad impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, sono sottoposti all' esame della Sezione IV del CTR, che esprime parere anche sull' idoneità dell' area prescelta per la realizzazione dell' impianto, valutando il relativo impatto ambientale di cui all' articolo 13.
2. I progetti vengono esaminati dal CTR dopo che in sede di istruttoria sia stato richiesto il parere obbligatorio degli enti locali e della Unità sanitaria locale competenti. I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta; in difetto il parere si intende favorevole.
3. Il CTR, nell' esame dei progetti di cui al comma 1, invita alla seduta il Sindaco del Comune interessato, il quale può intervenire anche a mezzo di un suo delegato.
Art. 12
 Composizione della Sezione IV del CTR
1. La composizione della Sezione IV del CTR viene integrata, ai fini della formulazione dei pareri previsti dalla presente legge, con due esperti in materie sanitarie, designati dalla Direzione regionale dell' igiene e sanità, e un esperto in problemi ambientali.
Art. 13
 Impatto ambientale
1. Il soggetto interessato deve presentare, assieme al progetto, una relazione tecnica sugli effetti ambientali dovuti alla presenza dell' impianto di trattamento o smaltimento, in rapporto alle caratteristiche della zona interessata ed alle scelte tecnologiche adottate per l' elaborazione del progetto, con particolare riguardo alla successiva verifica della compatibilità dell' opera con gli obiettivi di tutela ecologica, con le condizioni climatiche e con le caratteristiche idrogeologiche del terreno.
2. Tale relazione tecnica deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare, con opportuni metodi di calcolo messi a punto dall' Amministrazione regionale, l' impatto ambientale e le sue singole componenti.
3. Al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi sull' ambiente, il Piano regionale deve privilegiare quegli impianti che consentono il recupero delle aree degradate. In particolare le cave dismesse che si trovano incluse negli ambiti di tutela ambientale possono essere utilizzate solo per lo smaltimento di materiali inerti.
Art. 14
 Approvazione dei progetti riguardanti
gli impianti di smaltimento dei rifiuti
1. All' approvazione dei progetti di cui all' articolo 10, comma 2, lettera b), provvede l' Assessore regionale ai lavori pubblici.
2. L' approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data di presentazione alla Direzione regionale dei lavori pubblici, la quale può richiedere ulteriori dati e/o modificazioni al progetto medesimo; in tal caso il predetto termine decorre dalla data di presentazione degli elementi richiesti.
Art. 15
 Autorizzazioni
1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e), spetta all' Assessore regionale ai lavori pubblici.
2. Del rilascio dell' autorizzazione è data comunicazione alla Provincia, al Comune e all' Unità sanitaria locale competenti per territorio.
3. Per le discariche di materiali inerti ad uso esclusivo delle strutture e dei cittadini del territorio comunale interessato, l' autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previo parere vincolante del Consiglio comunale, sentita l' Unità sanitaria locale competente per territorio.
4. Le autorizzazioni per la raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi, sono pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione mentre le altre autorizzazioni sono pubblicate per estratto e sono depositate in forma integrale presso la Segreteria del Comune interessato, a libera visione di chiunque ne faccia richiesta. Le autorizzazioni per la raccolta e per il trasporto di rifiuti sono altresì depositate in forma integrale presso la Segreteria delle Province della regione.
5. L' ammasso temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli produttivi all' interno degli stabilimenti di produzione, quando sia contenuto nei limiti quantitativi fissati da apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, non è soggetto ad autorizzazione ma deve essere denunciato alla Direzione regionale dei lavori pubblici, nonché alla Provincia, al Comune ed all' Unità sanitaria locale competenti per territorio, entro trenta giorni dalla produzione dei rifiuti.
6. Fino a quando non sarà attuato il Piano regionale di cui all' articolo 6, e non saranno entrati in esercizio gli impianti dallo stesso previsti, potranno venir autorizzati solamente la realizzazione e l' esercizio di quelle nuove discariche che siano a servizio o supporto di impianti tecnologici esistenti o in progetto, ovvero per le quali sia stata dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti.
Art. 16
 Collaudo degli impianti di smaltimento
1. Gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, escluse le discariche di materiali inerti di cui alla lettera g) del comma 1 dell' articolo 24, non possono venir posti in esercizio prima di esser stati sottoposti a collaudo da effettuarsi in corso d' opera.
2. A tal fine l' Assessore regionale ai lavori pubblici, contestualmente all' approvazione del progetto, nomina una Commissione di collaudo formata da due professionisti designati, rispettivamente, dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e dall' Amministrazione provinciale competente per territorio, da scegliersi tra gli iscritti nell' elenco di cui all' articolo 33 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e da un funzionario amministrativo avente i requisiti di cui all' articolo 36 della citata legge regionale n. 46 del 1986, designato dalla Direzione regionale dei lavori pubblici.
3. Le spese di cui al comma 2 sono a carico degli enti o soggetti interessati.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano agli impianti che risultino già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
 Diffida, sospensione e revoca dell' autorizzazione
1. Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato in qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo o per aggiornare le garanzie finanziarie.
2. Qualora venga rilevata, anche per iniziativa del le Amministrazioni comunali e delle Unità sanitarie locali interessate, l' inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o di ogni altra norma in materia, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti per l' applicazione delle sanzioni amministrative, secondo la gravità dei fatti, l' Assessore regionale ai lavori pubblici provvede:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
c) alla revoca dell' autorizzazione, in caso di reiterate violazioni alle prescrizioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la tutela dell' ambiente.

3. Dei provvedimenti previsti dal presente articolo è data comunicazione agli enti di cui al comma 2 dell' articolo 15. I provvedimenti di sospensione e revoca sono inoltre pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18
 Determinazione del prezzo di smaltimento
1. I Comuni inseriti in un bacino di raccolta, come previsto dal Piano regionale, devono conferire tutti i rifiuti urbani ed assimilabili all' impianto individuato dal Piano stesso.
2. I Comuni che non siano proprietari, o non partecipino alla gestione dell' impianto, sono tenuti a corrispondere un prezzo per lo smaltimento dei rifiuti da loro conferiti. In caso di mancato accordo sull' entità del prezzo, questo viene fissato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 19
 Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell' ambiente, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell' Assessore regionale all' igiene e sanità, può ordinare, nei modi e nelle forme previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l' ambiente.
2. È fatta salva la competenza del Sindaco. In tale caso, peraltro, qualora non vi provveda il Sindaco, spetta al Presidente della Giunta regionale disporre ai sensi del comma 1.
Art. 20
 Discariche in mare
1. Le discariche nelle acque del mare continuano ad essere soggette all' autorizzazione prevista dall' articolo 15, lettera a), della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45.
Art. 21
 Convenzione con l' Area di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per lo studio di nuove tecnologie di smaltimento di rifiuti con particolare riferimento a quelli tossici e nocivi.
Art. 22
 Raccolta di dati sui composti tossici
e nocivi ad uso agricolo
1. Al fine di conoscere e limitare l' abuso e lo sversamento abusivo di eccedenze di composti tossici e nocivi ad uso agricolo sul suolo, la Regione predisporrà entro il 31 dicembre 1987 le linee - guida per la raccolta dei dati necessari a formare il quadro dei consumi e delle destinazioni di detti composti sul territorio regionale.
2. La raccolta dei dati sarà curata con la collaborazione delle associazioni di produttori e di categoria avvalendosi delle strutture scientifiche operanti sul territorio regionale: i dati saranno aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno ed inoltrati alla Regione entro il 28 febbraio successivo.
CAPO II
 Attribuzioni e compiti delle Province
Art. 23
 Competenze delle Province
1. Alle Province spetta la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti ed alla gestione degli impianti.
2. In particolare provvedono al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto.
3. Per il controllo di cui al presente articolo le Province si avvalgono dei settori ecologia ed igiene pubblica delle Unità sanitarie locali e dei Presidi multizonali di prevenzione, anche stipulando idonee convenzioni con le competenti Unità sanitarie locali.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 2 le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi.
5. Le irregolarità riscontrate sono notificate al gestore dell' impianto e segnalate entro sette giorni dalla data del controllo al Comune interessato, alle Unità sanitarie locali ed alla Direzione regionale dei lavori pubblici.
6. Compete alle Amministrazioni provinciali l' accertamento delle violazioni e l' irrogazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessoria previste dall' articolo 35.
7. I programmi di cui al comma 1 dell' articolo 4 sono soggetti all' approvazione della Giunta provinciale e diventano obbligatori per l' intero ambito territoriale cui si riferiscono.
8. Per il puntuale esercizio delle competenze di cui al presente articolo, le Province provvedono, nel rispetto delle norme cui sono soggette, alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformità ad apposito regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Università della Regione.
CAPO III
 Attribuzioni e compiti dei Comuni e loro Consorzi
Art. 24
 Competenze dei Comuni
1. Ferme restando le competenze attribuite ai Comuni dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:
a) individuare le aree necessarie alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni del Piano regionale; la deliberazione comunale costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
b) segnalare ogni anno, entro il mese di febbraio, le aree da adibire a centro raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché natanti minori fuori uso e loro parti;
c) provvedere in caso di inadempienze al risanamento ed al recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni, e/o, in solido, ai gestori della discarica, l' esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;
d) segnalare eventuali irregolarità alle Amministrazioni provinciali al fine dell' erogazione delle sanzioni di cui all' articolo 35;
e) raccogliere e trasmettere alla Direzione regionale dei lavori pubblici e, per conoscenza, alla Provincia e alla Unità sanitaria locale competenti per territorio, entro il termine annuale che verrà fissato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici, e a mezzo apposite schede fornite dalla Direzione regionale medesima, i dati inerenti ai tipi ed ai quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati, smaltiti, importati ed esportati, nonché le altre informazioni disponibili sui rifiuti tossici e nocivi;
f) provvedere, nel quadro della tutela ambientale e dell' assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico;
g) autorizzare l' apertura di discariche di materiali inerti al servizio delle strutture e dei cittadini del territorio comunale.

2. In caso di inadempienza dei Comuni entro il termine fissato per l' individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non superiore a sessanta giorni.
3. Qualora il Comune non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario << ad acta >> per il compimento degli atti necessari.
4. In caso d' inerzia delle Amministrazioni locali per l' esecuzione dei lavori di bonifica per il risanamento e recupero delle aree, di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
5. Qualora il conseguimento degli scopi previsti al comma 1 preveda l' intervento di competenze specifiche, i Comuni operano di concerto con i Presidi multizonali di prevenzione competenti per territorio.
Art. 25
 Garanzie finanziarie e adempimenti sostitutivi
1. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dall' articolo 5, comma 1, lettera i), avviene a favore del Comune nel quale è ubicato l' impianto o la discarica per lo smaltimento dei rifiuti. Il Comune, che deve provvedere al recupero ed al risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, esegue, qualora l' obbligato non vi provveda, gli interventi previsti dall' articolo 24, comma 1, lettera c), rivalendosi sulla garanzia finanziaria.
2. In caso di inerzia del Comune, provvede, in via sostitutiva, la Giunta regionale, con diritto di rivalsa verso l' inadempiente. A tal fine l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere del Comune un importo pari alle spese sostenute, fino alla concorrenza della garanzia finanziaria, fermo restando il credito per le eventuali eccedenze.
3. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dall' articolo 5, comma 1, lettera l) avviene a favore dell' Amministrazione regionale che provvede a quanto indicato alla lettera h) del comma 1 dello stesso articolo 5 rivalendosi sulla garanzia finanziaria.
Art. 26
 Chiusura e bonifica delle discariche non autorizzate
1. I Sindaci competenti per territorio dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non autorizzate e l' esecuzione delle bonifiche necessarie.
2. Ove gli interessati non si uniformino all' ordinanza, ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il Comune interviene mediante esecuzione coatta, con diritto di rivalsa.
3. In caso di inerzia delle Amministrazioni locali, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, fermo restando il diritto di rivalsa verso gli inadempienti.
Art. 27
 Contributi regionali per gli interventi di bonifica
1. Per gli interventi di bonifica e/o recupero ambientale come previsti dall' articolo 24, comma 1, lettera c), che richiedano operazioni particolarmente impegnative rispetto a quelle ordinarie e che non trovino copertura nelle garanzie finanziarie, i Comuni ed i Consorzi o le Comunità montane e collinare, nei cui territori devono eseguirsi i suddetti interventi, possono avanzare motivata e documentata richiesta di contributo regionale.
2. Detti contributi possono essere assegnati in conto capitale sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fermo il diritto dell' Amministrazione regionale al recupero delle spese sostenute nei confronti degli eventuali inadempienti.
TITOLO III
 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO
Art. 28
 Costruzione e gestione degli impianti
1. Sono legittimati a costruire ed a gestire impianti di smaltimento di rifiuti:
a) i Comuni;
b) i Consorzi di enti locali;
c) le Comunità montane e quella collinare;
d) le società con partecipazione di enti pubblici;
e) le Aziende municipalizzate per lo smaltimento dei rifiuti;
f) gli altri soggetti che, sotto il profilo professionale, organizzativo e finanziario, siano ritenuti idonei al corretto svolgimento dell' attività di smaltimento.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono affidare in appalto o in concessione la gestione degli impianti.
3. I Comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti da altri Comuni, anche di altre regioni, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del proprietario dell' impianto, di un apposito indennizzo differenziato, da stabilirsi con apposito regolamento di esecuzione.
Art. 29
 Responsabile della gestione
1. Ad ogni impianto di smaltimento deve venir preposta una persona responsabile della gestione, munita di abilitazione regionale, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione regionale dei lavori pubblici, all' Amministrazione provinciale, all' Unità sanitaria locale ed al Comune.
2. L' abilitazione regionale, di cui al comma 1, è rilasciata dall' Assessore regionale ai lavori pubblici, ed è riferita alle seguenti categorie:
a) impianti tecnologici con potenzialità superiore a 300 t/g;
b) impianti tecnologici con potenzialità da 100 a 300 t/g;
c) discariche controllate di 1a categoria e 2a categoria tipo B);
d) discariche controllate di 2a categoria tipo C);
e) discariche controllate di 3a categoria.

3. Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, si provvederà ad individuare le funzioni del responsabile della gestione, i requisiti richiesti per l' abilitazione, nonché le modalità per l' ottenimento della stessa.
Art. 30
 Disciplina dei trasporti
1. I soggetti privati che effettuano il trasporto di rifiuti, esclusi quelli urbani in appalto od in concessione di enti pubblici, devono tenere un registro vidimato di carico e scarico con l' indicazione dell' origine, destinazione, qualità e quantità dei rifiuti trasportati. Ogni trasporto deve essere effettuato in conformità ad una bolla di accompagnamento che il vettore deve essere in grado di esibire ad ogni controllo.
TITOLO IV
 FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI.
CONTRIBUTI PER PROGRAMMI EDUCATIVI E
INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE
Art. 31
 Finanziamenti regionali per la realizzazione
di impianti di trattamento o smaltimento
dei rifiuti e relative attrezzature
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento o trattamento dei rifiuti, ivi comprese le discariche e le relative attrezzature necessarie per la gestione, nonché per l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l' adeguamento degli impianti esistenti. La spesa ammissibile può comprendere gli oneri per la costruzione o la sistemazione di collegamenti viari per consentire l' accesso agli impianti nonché per l' acquisizione delle aree necessarie.
2. Sono altresì ammissibili a finanziamento le spese per l' acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali ed altre attrezzature necessarie per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché le spese relative alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, possono essere concessi:
a) per le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento dei rifiuti solidi urbani:
1) fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Comuni, Province, Comunità montane e collinare e loro consorzi;
2) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di imprese alle quali sia stata affidata in concessione dagli enti pubblici di cui al numero 1) la costruzione e la gestione di impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti; in tal caso il finanziamento è subordinato alla dimostrazione che di esso è stato tenuto conto nelle condizioni finanziarie pattuite con l' atto di convenzione nonché alla prestazione di garanzia fidejussoria a favore della Regione fino alla concorrenza dell' ammontare del finanziamento;
3) alle società che assumano le iniziative di cui ai commi 1 e 2 nonché la gestione di impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti ed alle quali partecipino enti fra quelli indicati al numero 1); in tal caso il finanziamento regionale è commisurato fino al 100% della spesa ammissibile, rapportata alla quota di partecipazione degli enti pubblici, e fino al 50% per la restante quota;
4) fino al 50% della spesa ammissibile, ad altri soggetti che assumano le iniziative di cui ai commi 1 e 2 nonché la gestione di impianti di trattamento o smaltimento di rifiuti; il finanziamento è subordinato alle modalità di concessione ed erogazione ed alle altre condizioni che saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra Amministrazione regionale e beneficiario;
b) per la costruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adeguamento di impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, a favore dei soggetti indicati al primo comma dell' articolo 23 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, che possono beneficiare del contributo regionale nella misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva, ove occorra, del costo di acquisizione dell' area.

4. Se l' impianto di cui alla lettera b) del comma 3 è destinato per almeno il 40% della sua potenzialità anche al trattamento o smaltimento di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi, il contributo può essere elevato sino al 70% della spesa ritenuta ammissibile. In questo caso le tariffe per il trattamento o smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi devono essere approvate con decreto dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, previo parere della competente Sezione del CTR.
5. Le domande per l' ottenimento dei contributi suindicati devono essere presentate alla Direzione regionale dei lavori pubblici corredate da:
a) il progetto di massima dell' impianto;
b) il preventivo di spesa particolareggiato;
c) una relazione dettagliata dell' intervento.

6. Sempre fermo restando quanto previsto alla lettera b) del comma 3, le iniziative ivi considerate potranno beneficiare, altresì, dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità dalla stessa previste, previo parere della Direzione regionale dei lavori pubblici che deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta della competente Direzione.
7. Salvo quanto previsto al numero 4 della lettera a) del comma 3, la concessione e l' erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge avviene con le modalità di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32
 Incentivi per il recupero
1. Al fine di favorire il recupero ed il riciclaggio delle materie riutilizzabili dai rifiuti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi << una tantum >> fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per il finanziamento di programmi annuali aventi ad oggetto iniziative dirette alla sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica, sulla necessità di riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti.
Art. 33
 Contributi regionali per il recupero ambientale
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 24, comma 1, lettera f), l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, ivi compresi gli eventuali oneri per l' acquisizione dell' area e per la sistemazione dell' accesso viabile.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI
E FINANZIARIE
Art. 34
 Disposizioni transitorie
1. Ai fini dell' ammissione ai benefici di cui all' articolo 31 sono considerate valide le domande presentate per la concessione dei contributi << una tantum >> a sostegno di interventi previsti dalla lettera b) dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e quelle presentate ai sensi della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19. I richiami, contenuti in altre leggi regionali, agli articoli 25 e 27 della citata legge regionale n. 19 del 1985, si intendono riferiti all' articolo 31 della presente legge.
2. Potranno essere ammesse ai benefici di cui all' articolo 31 anche le iniziative intraprese a partire dalla data di entrata in vigore del DPR 10 settembre 1982, n. 915.
3. Le denunce previste dal comma 5 dell' articolo 15 e relative all' ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentate entro novanta giorni dalla data medesima.
Art. 35
 Sanzioni pecuniarie amministrative
1. Alle attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 28 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni vigenti per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
2. Ai soggetti privati individuati al comma 2 dell' articolo 3 della presente legge che non ottemperino nei termini agli obblighi ivi previsti viene comminata la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 5.000.000.
3. Per la violazione delle norme contenute nell' articolo 30 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
4. In caso di recidiva possono essere revocate le relative autorizzazioni.
Art. 36
 Abilitazione provvisoria
1. I gestori degli impianti di smaltimento in esercizio devono comunicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dei lavori pubblici, nonché agli altri enti di cui al comma 1 dell' articolo 29, il nominativo del responsabile della gestione, indicando l' esperienza specifica dallo stesso acquisita nel settore.
2. Fino al rilascio delle abilitazioni di cui al comma 2 dell' articolo 29, i responsabili della gestione segnalati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché gli altri interessati, dovranno ottenere un certificato provvisorio di idoneità, da rilasciarsi dall' Assessore regionale ai lavori pubblici, su presentazione di apposita domanda nella quale i richiedenti dovranno evidenziare la specifica attività svolta nel settore.
Art. 37
 Norma abrogativa
1. È abrogata la legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 38
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5, comma 1, lettera h), dell' articolo 25, commi 2 e 3, dell' articolo 26, comma 3, dell' articolo 27 faranno carico al capitolo 2923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 31 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 29, per la quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987. La denominazione del precitato capitolo 2923 viene sostituita dalla seguente: << Finanziamenti per gli interventi in via sostitutiva di recupero e risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, per gli interventi relativi alla chiusura ed alla bonifica delle discariche non autorizzate, nonché per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito di danni prodotti da operazioni riguardanti i rifiuti tossici e nocivi >>.
2. Per l' introito delle somme di cui all' articolo 25, commi 2 e 3, all' articolo 26, comma 3, e all' articolo 27, comma 2, nello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, << per memoria >>, al Titolo IV - Categoria 4.3 - il capitolo 1509 (4.3.1.) con la denominazione: << Recupero delle spese sostenute per gli interventi, in via sostitutiva, relativi al recupero e risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, alla chiusura ed alla bonifica delle discariche non autorizzate, nonché alla bonifica e risanamento del territorio a seguito di danni prodotti da operazioni riguardanti i rifiuti tossici e nocivi >>.
Art. 39
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 21 faranno carico al capitolo 1602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 40
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 3, lettera a), dell' articolo 31, faranno carico:
a) al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte degli stanziamenti già autorizzati: con l' articolo 32 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, per la quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987; con l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, per l' anno 1988, e con l' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, per l' anno 1989;
b) al capitolo 2922 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato per l' anno 1987 con l' articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 3, lettera b), dell' articolo 31, faranno carico al capitolo 3180 del precitato stato di previsione a fronte degli stanziamenti già autorizzati per gli anni 1987 e 1988 con l' articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5. Nella denominazione del precitato capitolo 3180, la locuzione << a favore di imprese industriali >> è soppressa.
Art. 41
 Norme finanziarie
1. Per le finalità di cui all' articolo 32, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1987- 1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito alla Rubrica n. 10 - programma 1.2.4. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 2910 (2.1.153.2.08.15) con la denominazione: << Contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento di iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione sulla necessità del riciclo, utilizzo e recupero dei rifiuti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
2. Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1081 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione.
3. Sul precitato capitolo 2910 viene iscritto, altresì, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal medesimo capitolo 1081.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2910 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 42
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 33 faranno carico al capitolo 2921 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 33 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, per la quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il precitato decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.