LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1987, n. 24

Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l' assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
1. Sino all' emanazione del decreto previsto dall' articolo 6, ultimo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, concernente << Normativa concorsuale del personale delle Unità sanitarie locali, in applicazione dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 >>, i compensi spettanti al Presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei pubblici concorsi per titoli ed esami per l' assunzione di personale presso le Unità sanitarie locali del Friuli - Venezia Giulia, indetti ai sensi del decreto ministeriale medesimo, sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.
Art. 2
 
1. La misura del compenso lordo da corrispondere, ai sensi del precedente articolo 1, è stabilita come segue:
a) lire 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;
b) lire 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato, esclusi quelli della posizione funzionale apicale;
c) lire 300.000 per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui al successivo punto d);
d) lire 200.000 per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d' esame siano in numero superiore a 100 ma inferiori a 200, i compensi di cui al comma n. 1 sono integrati con l' ulteriore importo lordo di lire 100.000; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300, l' importo integrativo è di lire 200.000; quando superino comunque le 300 unità l' importo integrativo è di lire 300.000.
3. Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dall' articolo 6, settimo comma, del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell' importo integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alla sottocommissione.
4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
5. I compensi di cui al presente articolo sono remunerativi della prestazione resa e quindi non si dà luogo al pagamento di eventuali ore per lavoro straordinario.
6. In aggiunta ai compensi qui considerati, ai soggetti di cui all' articolo 1 competono, altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 3
 
1. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all' articolo 1 nell' espletamento delle procedure concorsuali relative, sono da considerarsi a tutti gli effetti come attività di servizio ed i compensi da corrispondere per le stesse si configurano quali erogazioni aggiuntive al rispettivo trattamento economico.
2. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all' articolo 9, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, nell' espletamento delle procedure suindicate sono da considerarsi, altresì, come attività di servizio e sono equiparate, a tal fine, ai permessi previsti dall' articolo 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art. 4
 
1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge le Unità sanitarie locali fanno fronte con i mezzi ordinari di bilancio.
Art. 5
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.